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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05530/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31694/22 Zalila OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e identico delitto per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 26 febbraio 2021, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche (v. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31694/22 Zalila OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e identico delitto per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 26 febbraio 2021, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche (v. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/
Sentenza Cassazione n. 05530/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris