CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 7 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Sassari, pronunciata in data 23 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dimostrazione del delitto presupposto del delitto di ricettazione, è aspecifico, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); rilevato che la Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha desunto la provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nella disponibilità degli imputati dalla natura e delle caratteristiche degli stessi, trattandosi di cavi destinati all'illuminazione pubblica, e dalla circostanza che i correi sono stati colti nell'atto di "spellare" i cavi, condotta ritenuta incompatibile con un legittimo acquisto sulla base di condivisibili massime di esperienza (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il