CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2025
Cassazione n. 32765/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2642/2025 CC - 26/09/2025 R.G.N. 19842/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32765/2025 Roma, lì, 03/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha applicato il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 1125/2024 Reg. Sent. emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 marzo 2024 e quella n. 898/2013 Reg. Sent. emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 05 aprile 2013. La Corte ha ritenuto sussistenti il criterio della vicinanza cronologica, dovendo il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicato dalla Corte di appello di Catanzaro, essere ritenuto commesso sin dal 2011 in territorio bolognese, epoca di consumazione degli altri reati giudicati dalla Corte di appello di Bologna, nonché il criterio dell'omogeneità con il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, giudicato in quest'ultima sentenza. Ha perciò ricalcolato la pena, per il reato continuato, in complessivi anni nove e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce il vizio di motivazione, per travisamento del fatto. Il giudice dell'esecuzione ha frainteso la richiesta di applicazione della continuazione, che era relativa ai reati giudicati con la sentenza n. 1125/2024 Reg. Sent. emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 marzo 2024 e quelli giudicati con la sentenza n. 2442/2018 Reg. Sent. emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 11 maggio 2018 e non, come valutato nell'ordinanza impugnata, con la sentenza n. 898/2013 Reg. Sent. emessa da detta Corte in data 05 aprile 2013. Quest'ultima sentenza, infatti, venne annullata dalla Corte di cassazione, così come quella di rinvio. All'esito di tale ulteriore annullamento con rinvio la Corte di appello di Bologna, giudicando i medesimi reati, emise la sentenza n. 2442/2018 Reg. Sent., l'unica divenuta irrevocabile, irrogando la pena di tre anni e otto mesi di reclusione, ed euro 5.000 di multa. L'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione è reso evidente non solo dalla sua affermazione di applicare l'istituto della continuazione con riferimento alla sentenza n. 898/2013 Reg. Sent. della Corte di appello di Bologna, ma anche dall'avere tenuto conto, per calcolare la pena per i reati in essa giudicati, ritenuti satelliti, della pena irrogata con detta sentenza, pari ad anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 21.000 di multa, ben superiore a quella irrogata, per i medesimi reati, dalla sentenza definitiva, così calcolando una pena per i reati uniti in continuazione molto vicina al cumulo materiale delle pene inflitte per le due sentenze da porre in continuazione. L'ordinanza, peraltro, contiene un ulteriore vizio, in quanto ha omesso di motivare in ordine agli aumenti di pena inflitti per i singoli reati posti in continuazione, così impedendo di verificare se non si sia surrettiziamente operato un mero cumulo materiale delle pene. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 1125/2024 Reg. Sent. emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 marzo 2024 e quella n. 898/2013 Reg. Sent. emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 05 aprile 2013, ma l'istanza proposta dal ricorrente, presente in atti, chiedeva l'applicazione dell'istituto tra i reati giudicati con la indicata sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro e quelli giudicati con una diversa sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, cioè la n. 2442/2018 Reg. Sent., emessa in data 11 maggio 2018 e divenuta definitiva in data 26 giugno 2018. La sentenza citata nell'ordinanza, la n. 898/2013 Reg. Sent. emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 05 aprile 2013, non è mai divenuta definitiva, in quanto risulta essere stata annullata dalla sentenza n. 40353 emessa in data 12 giugno 2014 dalla Corte di cassazione; la Corte di cassazione annullò poi, con la sentenza n. 4209 del 13 dicembre 2016, dep. 2017, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in sede di rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio. I reati già giudicati con le prime due sentenze, che non hanno superato il vaglio del giudice di legittimità, sono stati pertanto giudicati definitivamente solo con la sentenza n. 2442/2018 Reg. Sent., dell'11 maggio 2018, definitiva in data 26 giugno 2018: anche le iscrizioni contenute nel certificato penale del ricorrente confermano tale ricostruzione, riportando solo questa condanna, e non le altre condanne precedenti. La motivazione di questa sentenza, allegata al ricorso, conferma ulteriormente l'iter processuale sopra descritto, riferendo che l'affermazione della penale responsabilità per tutti i delitti è ormai definitiva, «all'esito del giudizio di appello e di quello di cassazione», e «rimane da determinare la pena». Rispetto alla pena irrogata dal giudice di primo grado, che era pari ad anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa e che fu rideterminata, dalla sentenza n. 898/2013 Reg. Sent. della Corte di appello di Bologna, in quella di anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 21.000 di multa, la sentenza divenuta definitiva ha condannato il ricorrente alla pena finale di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 5.000 di multa. L'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione, nell'individuazione della sentenza in relazione alla quale rideterminare la pena per il reato continuato, ha comportato pertanto, quale conseguenza, che gli aumenti per i reati satelliti, così ritenuti tutti quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, sono stati calcolati avendo quale parametro la loro maggiore entità determinata nella prima sentenza di appello, poi annullata, giungendo ad applicare, ad esempio, un aumento per il delitto di cui al capo D) superiore a quello determinato, per la continuazione interna, dal giudice della cognizione. L'ordinanza impugnata deve, perciò, essere annullata, dovendo il giudice del rinvio provvedere ad un nuovo calcolo della pena da applicare per i reati giudicati con la sentenza n. 2442/2018 Reg. Sent. emessa dalla Corte di appello di Bologna, già ritenuti uniti dal vincolo della continuazione con quelli giudicati con la sentenza n. 1125/2024 Reg. Sent. della Corte di appello di Catanzaro, alla luce delle pene irrogate con la pronuncia definitiva. Il giudice del rinvio provvederà anche a motivare i singoli aumenti per i reati satellite, conformandosi al principio dettato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. 3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve pertanto essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]