CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-Numero registro generale 22129/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 13112/2026Data pubblicazione 07/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaValle d’Aosta n. 16/2019, depositata il 25 novembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – In data 5 marzo 2015 veniva notificata al contribuente lacartella di pagamento n. 005 2015 00003023 36, con la qualeveniva richiesto il pagamento di IRPEF e IVA relative al periodod’imposta 2010. La cartella di pagamento è stata emessa sullabase di una comunicazione predisposta dall’Agenzia delle entratecon codice atto n. 10545781121 e a seguito di controlloautomatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del1973 e/o art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 19721. Dopo averpresentato, senza esito, istanza in autotutela, il contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diAosta.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 5/2016, depositata il 13 gennaio 2016, laCommissione tributaria provinciale di Aosta accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaIl contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Valle d’Aosta, consentenza n. 16/2019, depositata il 25 novembre 2019, ha accoltol'impugnazione.3. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.Numero registro generale 22129/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 13112/2026Data pubblicazione 07/05/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione agli artt. 360, comma1, n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, in riferimentoall’acquiescenza dell’Ufficio e alla relativa improponibilitàdell’appello per avvenuto sgravio totale del ruolo contenuto nellacartella di pagamento impugnata e conseguente cessazione dellamateria del contendere.1.1. – Il motivo è infondato.Nel processo tributario, l'integrale sgravio del ruolo dispostodopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, noncomporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindidell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che puòessere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventualiulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senzache assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'attoimpugnato, né che tale condotta evidenzi la cessazione dellamateria del contendere (Cass. n. 18976/2019; Cass. n.6334/2016).Lo sgravio, disposto a seguito di sentenza che annulla gli attidi riscossione, non equivale ad acquiescenza e non precludel'impugnazione, come avvenuto nel caso di specie.2. – Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circafatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione trale parti, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e 62 d.lgs.n. 546/1992 in ordine al fatto che la Commissione tributariaregionale non ha esaminato il contenuto delle Circolari e dellerisoluzioni ministeriali dell’Agenzia delle entrate n. 6/E delNumero registro generale 22129/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 13112/2026Data pubblicazione 07/05/202625.01.2002, n. 195/E/1999 e n. 5/E del 10.01.2003 checonsiderano tempestive le dichiarazioni dei redditi re-inviate entro icinque giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell’anomaliadell’invio precedente, anche se oltre il termine.2.1. – Il motivo è infondato.In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ladichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo applicabile "rationetemporis"), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, esi ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo,dal momento della comunicazione di ricevimento da partedell'Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità difornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte delcontribuente e del regolare adempimento degli obblighi dipresentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui sisiano verificati i cosiddetti "errori bloccanti" della trasmissionetelematica, che - con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze - sono segnalati nelsistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo incondizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto "scarto" dellapropria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio (Cass. n.866/2019; Cass. n. 675/2015).Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi relativa all'annodi imposta 2010 doveva essere trasmessa entro il 2011. Alla datadel 29 dicembre 2011, l'Amministrazione non ha ricevuto alcunadichiarazione di parte, non essendo imputabili all'Agenzia delleentrate eventuali errori nell'invio disposto dal contribuente.Quest'ultimo ha provveduto a un secondo invio solo il 4 gennaio2012, data cui è seguita la comunicazione di avvenuta ricezione delfile a opera del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate.Numero registro generale 22129/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 13112/2026Data pubblicazione 07/05/2026Pertanto, come correttamente rilevato nella pronuncia, ladichiarazione è stata presentata nell'anno 2012.3. – Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e art. 3, comma 2 e10, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in lettura combinata con lecircolari e le risoluzioni ministeriali dell’Agenzia delle entrate n. 6/Edel 25.01.2002, n. 195/E/1999 e n. 5/E del 10.01.2003, inrelazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n.546/1992, sulla violazione dei termini di decadenza per la notificadella cartella di pagamento e sull’individuazione dell’anno a quo peril computo del triennio di decadenza in caso di un reinviotelematico tempestivo entro i cinque giorni lavorativi successivi allasegnalazione di scarto.3.1. – Il motivo è infondato.Come chiarito nell'esame del precedente motivo di censura,per l'Ufficio gli effetti si producono dalla ricezione delladichiarazione. La sentenza sul punto è motivata e la dichiarazione èstata presentata nel 2012, anno da cui decorre il termine per lanotifica della cartella di pagamento.4. – Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli art. 6, comma 5, e art. 12, comma 7, della legge212/2000 c.d. “Statuto del Contribuente”, in relazione agli artt.360, comma 1, n. 3 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, sulla violazionedella norma disciplinante l’instaurazione del contraddittorioendoprocedimentale con l’Ufficio prima di procedere all’iscrizione aruolo dei tributi in riferimento alla comunicazione n. 10545781121dell’Agenzia delle Entrate mai notificata al contribuente.4.1. – Il motivo è infondato.L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, inNumero registro generale 22129/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 13112/2026Data pubblicazione 07/05/2026tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soloquando sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella siastata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quantorisultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovutacomunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione didetta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzionedelle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs.n. 462 del 1997, vigente ratione temporis (Cass. n. 18163/2025;Cass. n. 18405/2021).Nel caso di specie si contesta il mancato versamento delleimposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata dalcontribuente. Non sussisteva, pertanto, un errore formale o dicalcolo, né incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione cheavrebbero richiesto l'obbligo del contraddittorio preventivo.5. – Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza.Difetto assoluto di motivazione, in quanto perplessa,contraddittoria ed incomprensibile, e conseguente violazione degliart. 111, comma 6, Cost. e art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e 62 d.lgs.n. 546/1992. Si evidenzia che il contribuente ha eccepito latempestività della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2011, stante iltempestivo rinvio entro cinque giorni lavorativi successivi almomento dell’anomalia del primo invio. Dunque, si sostiene chel’Ufficio sarebbe decaduto dal potere di richiedere le sommeindicate nella cartella di pagamento impugnata poiché l’emissionedi cartelle di pagamento concernenti somme dovute daicontribuenti per imposte sui redditi e IVA a seguito dell’attività diliquidazione delle dichiarazioni (art. 36 bis d.lgs. n. 600/73)devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo annoNumero registro generale 22129/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 13112/2026Data pubblicazione 07/05/2026successivo a quello della presentazione della dichiarazione,avvenuta nel 2011.5.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non vi è alcun difetto di motivazione, neitermini in cui il suo sindacato è ammissibile in sede di legittimità.La pronuncia ha spiegato le ragioni per le quali ha accoltol'impugnazione, indicando il termine (4 gennaio 2012) in cui è statapresentata la dichiarazione, dal quale è decorso il triennio per lanotifica della cartella di pagamento.4. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 22129/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 13112/2026Data pubblicazione 07/05/2026Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente