CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; ,ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia in materia di liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e AtEtrMstaerrt, della somma di euro 3.000 a Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore Il P esid .i te