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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16416/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e trasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza per il prosieguo.

Ricorre per cassazione l'interessata e lamenta la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. affermando esistente una condizione di salute incompatibile con l'esecuzione della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è una statuizione interinale e non definitiva, come tale non suscettibile di costituire oggetto di ricorso per cassazione.

Essa è priva del carattere anzidetto di definitività ed è prodromica alla decisione del Tribunale di sorveglianza, che lo sostituisce e che risulta l'unico provvedimento suscettibile di ricorso.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&jio Cairo hele ;))( (CtU.A DEPOSITATO !N C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e trasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza per il prosieguo. Ricorre per cassazione l'interessata e lamenta la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. affermando esistente una condizione di salute incompatibile con l'esecuzione della pena. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è una statuizione interinale e non definitiva, come tale non suscettibile di costituire oggetto di ricorso per cassazione. Essa è priva del carattere anzidetto di definitività ed è prodromica alla decisione del Tribunale di sorveglianza, che lo sostituisce e che risulta l'unico provvedimento suscettibile di ricorso. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&jio Cairo hele ;))( (CtU.A DEPOSITATO !N C
Sentenza Cassazione n. 16416/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris