CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 novembre 2020
Cassazione n. 25909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 14562/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1226/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, ha venduto al fratello [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sito al primo pianodi via Pianaccio 20, nel Comune di Mondavio (AN), contraddistinto, tra l’altro, come subalterno 2. 2.-L’atto è stato rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 13.2.1998. 2.1.-E’ emerso tuttavia che nell’atto di compravendita, anziché come subalterno 2, il bene era stato identificato al subalterno 1 (che è sito al piano terra, anziché, al primo piano, dove invece è posto il subalterno 2, oggetto di vendita). 2.2- Con successivo atto del 29.7.1998 il notaio ha proceduto a rettificare l’errore, trascrivendola rettifica però soltanto nel 2001. 2.3. –Nel frattempo, un creditore dell’acquirente , ossia di [OSCURATO:PERSONA], ha pignorato l’immobile posto al subalterno 1 (piano terra) ritenendo che fosse quello acquistato dal suo debitore: invece era quello rimasto in proprietà dell’alienante. Costui, a fronte delpignoramento erroneamente subito, anziché fare opposizione di terzo, ha chiesto ed ottenuto conversione del pignoramento, rimettendoci circa 26mila euro. 3.-Egli ha dunque agito nei confronti del notaio , ritenendolo responsabile dell’errore in cui è incorso il terzo creditore, ossia attribuendo al notaio, che aveva erroneamente indicato nell’atto il subalterno 1 anziché il 2, la colpa di avere indotto il terzo creditore dell’acquirente a pignorare per l’appunto l’immobile al subalterno 1 anziché quello, effettivamente acquistato dal debitore, al subalterno 2. 3.1.-Il Tribunale di Pesaro ha accolto la domanda ed ha condannato il notaio al risarcimento dei danni nella somma di 10 mila euro. 3.2.-Questa decisione, su impugnazione del notaio, è stata riformata dalla Corte di Appello di Ancona, sul presupposto che non vi era alcun nesso causale tra l’errore del notaio e la condotta del terzo creditore dell’acquirente, che aveva pignorato il bene sbagliato. 3.3.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazion e e questa Corte, con ordinanza 17054 del 2018, ha annullato stabilendo il principio di diritto per il quale nei riguardi dei terzi, per identificare il contenuto dell’atto di compravendita, non occorre fare riferimento a quest’ultimo, bensì alla nota di trascrizione: i terzi possono non conoscere l’atto di compravendita, ma devono conoscere la nota di trascrizione, che è atto deputato a svolgere funzione di pubblicità proprio nei loro riguardi: dunque, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se l’oggetto della compravendita era conoscibile dal terzo sulla base della notadi trascrizione anziché dell’atto di compravendita. 3.4.-La causa è stata pertanto riassunta davanti alla Corte di Appello di Ancona dagli eredi del Baldassari, nel frattempo deceduto, ed i giudici del rinvio hanno accolto la domanda ritenendoil notaio responsabile del danno. 3.4.-Contro tale decisione ricorre il notaio con due motivi. Ne chiedono il rigetto gli eredi Baldassarri con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Innanzitutto , i controricorrenti eccepiscono il difetto di specialità della procura, in quanto priva di data e priva delle indicazioni necessarie a farla intendere come rilasciata per questo giudizio di legittimità. L’eccezione è infondata. Infatti, nellaprocura si legge: a) che è rilasciata “nel procedimento di Cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione tra“; b) segue il nome delle parti in causa, esattamente identificate. Inoltre,essa è spillata al ricorso. Dunque,la mancanza di data è supplita dalla indicazione delle parti, che sono esattamente quelle del presente procedimentoe dalla circostanza che è rilasciata in vista del ricorso per Cassazione, con la conseguenza che è facilmente desumibile che essa è stata rilasciata per l’appunto per questo giudizio. 5.-La ratio della decisione impugnata. Come si è detto, questa Corte, con decisione 17054 del 2018,aveva affermato il principio per il quale la questione se il terzo creditore potesse o meno conoscere il contenuto dell’atto, ossia identificare quale bene aveva comprato il suo debitore, da sottoporre a pignoramento, andava affrontata facendo riferimento all’atto di trascrizione e non a quello di vendita. Bisognavacioè accertare se il terzo era in grado di identificare il bene da sottoporrea pignoramento sulla base dei dati contenuti nella trascrizione dell’atto di vendita, e non sulla base di quest’ultimo. La Corte di Appello in sede di rinvio osserva che a dare causa al pignoramento del bene sbagliato è stata la tardiva trascrizione dell’atto di rettifica. Il notaio resosi conto dell’errore materiale contenuto nell’atto di vendita, ove il bene era identificato con il subalterno 1 anziché 2, ha provveduto, sì, alla rettifica di tale errore qualche mese dopo, ma ha tardato nel trascrivere tale correzione. Questo ritardo, secondo i giudici di rinvio, è stata la causa del malinteso, ossia la ragione per la quale il terzo creditore ha confidato nel fatto che il suo debitore aveva acquistato la particella 1, che dunque era quella pignorabile. 6.-Questa decisione è censurata con due motivi. 7.-Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 2697, 2659, 2660 2644 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo. L’argomentoè il seguente. Posto che questa Corte ha stabilito che il giudicedel rinvio dovesse verificare se il creditore dell’acquirente era in grado di identificare il bene che quest’ultimo aveva acquistatosulla base della nota di trascrizione e non sulla base dell’atto di vendita, allora dalla nota di trascrizione e specialmente dal quadro D di essa quella identificazioneera certamente possibile: nel quadro D infatti si specificava che il bene venduto era al primo piano, e dunque, al di là della corretta indicazione del subalterno (1 anziché 2),il creditore era in grado di capire quale immobile avesse effettivamente acquistato il suo debitore. 8.-Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 1362 , 2644, 2659, 2655 c.c. Secondo il ricorrente, posto sempre che la Corte di Appello doveva verificare se il creditore dell’acquirente era in grado di identificare correttamente il bene che quest’ultimo aveva acquistato,e dunque il bene che lui poteva di conseguenza pignorare, e doveva farlo prendendo a riferimento la nota di trascrizione, questo esame doveva essere condotto tenendo presente l’intero contenuto della nota di trascrizione, e non soltanto dei dati catastali in essa contenuti. Se si fosse tenuto conto dell’intero contenuto della nota di trascrizione, si sarebbe accertato che la volontà delle parti era di alienare l’appartamento al primo piano, e tale volontà era facilmente percepibile da parte del terzo. Questi due motivi, per la connessione logica che presentano, si possono valutare insieme. Essi sono fondati nei termini che seguono. Come si è detto, oggetto del giudizio di rinvio era di verificare se il creditore dell’acquirente potesse identificare il bene da costui acquistato, e dunque pignorare quello corretto, sulla base dei dati contenuti nella trascrizione, e non in base a quelli contenuti nell’atto di vendita. Il ricorrente eccepisce che di tale circostanza non si è tenuto alcun conto. Il giudice di rinvio infatti ha collegato causalmenteil danno subito dal Baldassarri ad una condottadiversa, ed ulteriore , rispetto a quella oggetto del giudizio di rinvio, ossiala tardiva trascrizione della rettifica dell’errore materiale (pp. 17 - 18) In altri termini, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se il creditore dell’acquirente fosse in grado di identificare il bene sulla base della trascrizione dell’attoerrato: questo era l’oggetto del contendere, poiché il notaio ha sempre sostenuto che, sebbene nell’atto vi fosse erroneamente indicato il subalterno sbagliato, dalla trascrizione di quell’atto poteva comunque evincersi quello giusto. Non ha alcuna rilevanza, per come è definito il giudizio di rinvio, che l’atto di compravendita sia stato poi corretto e dopo quanto tempo sia stata effettuata la trascrizione, poiché tale elemento non è mai stato posto in discussione. In altri termini, la questione devoluta al giudice del rinvio era: se il creditore potesse identificare l’immobile da aggredire, ossia quello acquistato dal suo debitore, sulla base della semplice lettura dell’atto di trascrizione, ovviamente del contratto contenente l’errore. Non era in discussione la questione della tempestività della trascrizione della correzione di quell’atto: la questione era se il creditore potesse identificare il bene da pignorare sulla base della prima trascrizione, non se, effettuata tempestivamente la seconda, l’errore del creditore si sarebbe evitato o meno. In altri termini, la questione era se il contenuto della nota di trascrizione era tale da consentire al creditore l’esatta identificazione del bene; non si faceva questione, e non era nelle indicazioni date da questa Corte, la rilevanza causale della tempestiva seconda trascrizione, quella dell’atto di correzione dell’errore materiale. Questo fatto, chiaramente posto all’esame del giudice del rinvio, è stato disatteso a vantaggio di altro fatto, del tutto irrileva