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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44607/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serjZe le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di quattro anni di reclusione per estorsioni e rapina, con pena residua di tre anni, un mese e ventuno giorni di reclusione.

Con la stessa ordinanza, il Tribunale di sorveglianza affermava l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare presentata in ordine alla stessa pena.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, volto ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 27, terzo comma, Cost. e 47

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto degli elementi favorevoli come la buona condotta ma si sia limitato a ritenere che l'istante sia rimasto sordo alle ragioni della vittima dei reati commessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).

Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914).

1.2. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv. 269033).

La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è subordinata al risarcimento del danno in favore della vittima, poiché difetta una disposizione prescrittiva in tal senso; ma l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatéle rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura (Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606).

1.3. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

1.4. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di motivazione.

L'ordinanza, infatti, è plausibilmente basata sia sul rilievo dell'entità della pena residua che supera il limite per la concessione della detenzione domiciliare, sia sul rilievo del rifiuto espresso in ordine alla restituzione all'anziana vittima del danaro estorto, in presenza della possibilità di pagamento almeno in misura minima in considerazione del lavoro svolto dall'istante.

Il mancato pagamento, quindi, non risulta giustificato da assoluta penuria di risorse e il Tribunale di sorveglianza ha affermato in modo non illogico che il rifiuto aprioristico induce a un ineludibile ed immediato giudizio prognostico negativo circa l'idoneità del beneficio invocato a contribuire alla rieducazione e alla risocializzazione del reo.

E, su tali premesse, risulta del tutto corretta la negazione delle condizioni per concedere misure alternative.

In definitiva, lo sviluppo argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti.

Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serjZe le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di quattro anni di reclusione per estorsioni e rapina, con pena residua di tre anni, un mese e ventuno giorni di reclusione. Con la stessa ordinanza, il Tribunale di sorveglianza affermava l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare presentata in ordine alla stessa pena. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, volto ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 27, terzo comma, Cost. e 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto degli elementi favorevoli come la buona condotta ma si sia limitato a ritenere che l'istante sia rimasto sordo alle ragioni della vittima dei reati commessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). 1.2. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv. 269033). La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è subordinata al risarcimento del danno in favore della vittima, poiché difetta una disposizione prescrittiva in tal senso; ma l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatéle rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura (Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606). 1.3. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 1.4. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di motivazione. L'ordinanza, infatti, è plausibilmente basata sia sul rilievo dell'entità della pena residua che supera il limite per la concessione della detenzione domiciliare, sia sul rilievo del rifiuto espresso in ordine alla restituzione all'anziana vittima del danaro estorto, in presenza della possibilità di pagamento almeno in misura minima in considerazione del lavoro svolto dall'istante. Il mancato pagamento, quindi, non risulta giustificato da assoluta penuria di risorse e il Tribunale di sorveglianza ha affermato in modo non illogico che il rifiuto aprioristico induce a un ineludibile ed immediato giudizio prognostico negativo circa l'idoneità del beneficio invocato a contribuire alla rieducazione e alla risocializzazione del reo. E, su tali premesse, risulta del tutto corretta la negazione delle condizioni per concedere misure alternative. In definitiva, lo sviluppo argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti. Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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