CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAgenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania n. 7217/2022 depositata il 07/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito della dichiarazione di variazione presentata in data02.10.2018 dal tecnico incaricato, l’Agenzia delle Entrate, in dataNumero registro generale 10571/2023Numero sezionale 3089/2026Numero di raccolta generale 11556/2026Data pubblicazione 28/04/202613.12.2019, notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.NA0266906/2019, col quale, all’immobile in Napoli, in via Carlo Poerio89/A, in catasto foglio CHI/16, particella 590, sub 45, già sub 30, dicontro alla variazione proposta di attribuzione della categoria A/2, classe4, veniva accertata la categoria A/10, classe 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò il detto accertamento e ne eccepì, in viapregiudiziale, la nullità e illegittimità per intervenuta decadenza, inviolazione dell’art. 1, comma 3, del D.M. 13.04.1994, n. 701, nonché percarenza di motivazione, in violazione del combinato disposto di cui agliartt. 3 della Legge n. 241/1990 e 7 della Legge n. 12/2000. Il ricorsovenne respinto e la stessa sorte seguì l’appello del contribuente.La C.G.T.2 affermò: “l’appello è infondato e deve essere rigettato.Sono corrette e pienamente condivisibili le considerazioni sulle quali sifonda la sentenza di primo grado. Nel caso di specie, infatti,contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’A.F. non ha affattomodificato la categoria dell’immobile; semplicemente non ha accolto lamodifica proposta dal Petrillo con la Docfa che, come noto, ha soloefficacia di proposta. Peraltro, il mancato accoglimento di tale proposta èimputabile esclusivamente al contribuente, che non ha consentitoall’Agenzia delle Entrate – Territorio di verificare – nonostante due inviti intal senso – se effettivamente l’immobile fosse adibito ad abitazione. Intale situazione, quindi, l’A.F. non poteva far altro che ripristinare lacategoria, la classe e la rendita risultanti dai dati catastali. Per tale ragionenessuna particolare motivazione era necessaria e, anzi, sarebbeparadossale richiederla. Deve aggiungersi che l’appellante neppure puòdolersi del fatto che gli inviti a consentire che si procedesse al sopralluogosiano stati inviati al geometra [OSCURATO:PERSONA] e non a lui personalmente,trattandosi del professionista da lui stesso incaricato di rappresentarlo nelprocedimento amministrativo (come risulta chiaramente dalla Docfa)”.La decisione è impugnata con ricorso affidato a due motivi.Numero registro generale 10571/2023Numero sezionale 3089/2026Numero di raccolta generale 11556/2026Data pubblicazione 28/04/2026Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. In prossimitàdell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura si denuncia la violazione del combinato dispostodi cui agli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c..Al giudice del riesame, col ricorso in appello era stata ripropostal’eccezione, non accolta dal primo giudice, di nullità ed illegittimitàdell’atto impugnato per carenza di motivazione, in violazione dell’art. 3della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.L’eccezione non sarebbe stata esaminata dal giudice di merito.Con la seconda censura si denuncia la violazione dell’art. 55 del d.P.R. n.1142/1949, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Per il giudice diappello il mancato accoglimento della richiesta di variazione dellacategoria catastale dell’immobile per il quale è causa era “imputabileesclusivamente al contribuente che non ha consentito all’Agenzia delleEntrate – Territorio di verificare – nonostante due inviti in tal senso – seeffettivamente l’immobile fosse adibito ad abitazione”.2. Deve osservarsi, preliminarmente, che il ricorrente, con memoriadepositata in data 27 marzo 2026, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizioper non aver più interesse alla coltivazione del ricorso, avendo ottenuto larettifica del classamento dell’immobile da parte dell’Agenzia delle Entrate.In particolare, il ricorrente ha chiarito che l’originaria classificazione incategoria A/2 dell’immobile per il quale è causa è stata ripristinata conprovvedimento n. NA0171970 del 10.05.2024.Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso deve essereconseguentemente dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresse del ricorrente.Numero registro generale 10571/2023Numero sezionale 3089/2026Numero di raccolta generale 11556/2026Data pubblicazione 28/04/2026Le spese di lite, all’esito di una valutazione globale del giudizio nonchéin assenza dell’allegazione delle ragioni per le quali è stato riclassatol’immobile, sono compensate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Le spese di lite sono compensate.Così deciso in Roma, 14 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]