CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena, in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il diniego pronunciato dal Magistrato di sorveglianza in sede, a fronte di permesso di necessità già concesso, di due ore, per fare visita alla madre gravemente malata, poi nelle more deceduta, di autorizzazione a consentire colloquio straordinario, via skype, con sorella e cognato conviventi con la predetta madre, per condividere il lutto. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. R. Esposito, (erronea applicazione della legge e carenza di valutazione della documentazione prodotta dalla difesa sulle condizioni di salute della sorella) devolve censura manifestamente infondata, in quanto inerente ad asserito difetto di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento censurato. Rilevato, infatti, che il Tribunale ha fatto riferimento al contenuto dell'originaria domanda, diretta a fruire di autorizzazione ad effettuare una videochiamata con i familiari, quale colloquio straordinario via skype, per la condivisione del dolore, considerando condivisibile la ragione del diniego (richiesta di colloquio a distanza di nove mesi dal decesso della madre, da parte di detenuto che, peraltro, aveva già ottenuto provvedimenti autorizzativi di colloqui con congiunti via skype). Considerato, altresì, che l'opposizione, come rilevato nel provvedimento censurato, fonda anche su documentate condizioni di salute della sorella del detenuto, in relazione alla dedotta impossibilità, per la stessa, di raggiungere l'istituto penitenziario di Bancali per colloqui in presenza, e che il Tribunale, correttamente, non ha considerato fondata detta parte dell'impugnazione perché inerente a circostanza (impossibilità della sorella dell'istante di viaggiare) non posta a base dell'originaria richiesta diretta a consentire al Polverino di condividere il lutto con i familiari a suo tempo conviventi con la madre. Ritenuto, pertanto, che anche la lamentata carente valutazione della documentazione sanitaria a sostegno (cfr. pag. 2 del ricorso) è deduzione, devoluta con il ricorso, che non risulta specifica rispetto alle rationes decidendi del provvedimento e, comunque, non conferente rispetto al contenuto dell'istanza per come originariamente motivata. Considerato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere esten