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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20820/2026

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ro, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo diposta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8136/2022 depositatail 15/12/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6300/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 20820/2026Data pubblicazione 19/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo diposta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8136/2022 depositatail 15/12/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6300/2023Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 20820/2026Data pubblicazione 19/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 20820/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris