CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45772/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avverso il decreto in data 4 febbraio 2020, con il quale era stata disposta, ex art. 41-bis Ord. pen., la proroga della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto all'esecuzione della pena detentiva di anni trenta di reclusione. 2. Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze con le quali denuncia violazioni di legge, per essere mancata la dovuta verifica giurisdizionale dei presupposti attuali richiesti ai fini della proroga di cui sopra. 3. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Tale pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 4. Ai fini delle dovute verifiche, la motivazione del provvedimento impugnato illustra, quale iniziale elemento alla base dell'intero percorso seguito, gli accertamenti definitivi in ordine alla perdurante e qualificata appartenenza del ricorrente al clan mafioso Cappello-Bonaccorsi (egli è stato condannato ben tre volte per il reato di associazione di tipo mafioso). Evidenzia gli elementi tratti dalle indagini circa l'attuale operatività del medesimo clan, di cui era risultato "reggente" il fratello del ricorrente a fronte del protrarsi della carcerazione di quest'ultimo. Spiega come, alla luce di tali dati e anche in considerazione di quant'altro emerso sulla condotta carceraria del ricorrente (priva di segnali anche di mero ravvedimento e connotata invece da numerosi rilievi disciplinari negli anni 2018-2020), possa ravvisarsi in atto la concreta capacità del predetto di mantenere i medesimi collegamenti criminali con il medesimo clan mafioso. La motivazione adottata, dunque, lungi dal risultare meramente apparente, rappresenta la corretta verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga. 5. A fronte di ciò, le doglianze risultano inammissibili, poiché enunciano principi per svolgere poi generici rilievi e solo alternativi apprezzamenti, che non possono minimamente dimostrare la violazione delle disposizioni di legge in materia. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]