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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35593/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello e comunque manifestamente infondato.

Invero, la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto, tuttavia, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale, con un ragionamento privo di fratture sul piano logico-giuridico, ha valorizzato, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, la presenza di elementi di segno negativo (i plurimi precedenti penali del ricorrente) e l'assenza di elementi positivi su cui fondare un giudizio prognostico favorevole, non potendosi valutare in tal senso quelli prospettati dalla difesa in relazione alla difficile condizione fisica del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello e comunque manifestamente infondato. Invero, la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, tuttavia, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale, con un ragionamento privo di fratture sul piano logico-giuridico, ha valorizzato, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, la presenza di elementi di segno negativo (i plurimi precedenti penali del ricorrente) e l'assenza di elementi positivi su cui fondare un giudizio prognostico favorevole, non potendosi valutare in tal senso quelli prospettati dalla difesa in relazione alla difficile condizione fisica del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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