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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 30665/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano 3-2203/2023 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo il 10 marzo 2016, è stato proposto personalmente dall'interessato, con nota manoscritta depositata presso l'ufficio matricola della Casa circondariale di detenzione e confermata da successiva nota, pure manoscritta, del 20 gennaio 2023. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U. 21/12/2017, Aiello).

Né alcun effetto sanante può spiegare la successiva nomina del difensore di fiducia, che non ha sottoscritto il ricorso, pervenuta in data 10 febbraio 2023.

1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano 3-2203/2023 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo il 10 marzo 2016, è stato proposto personalmente dall'interessato, con nota manoscritta depositata presso l'ufficio matricola della Casa circondariale di detenzione e confermata da successiva nota, pure manoscritta, del 20 gennaio 2023. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello). Né alcun effetto sanante può spiegare la successiva nomina del difensore di fiducia, che non ha sottoscritto il ricorso, pervenuta in data 10 febbraio 2023. 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023.
Sentenza Cassazione n. 30665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris