CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso iscritto al N. 28905/2022 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] comeda procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 493/2022 pubblicata il4.6.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.01.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rosanna [OSCURATO:PERSONA] convenne il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al locale Giudicedi pace, per ottenerne la condanna - previa declaratoria di responsabilità ex art.2051 c.c. - al risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovetturaHyundai tg. [OSCURATO:TARGA], nell’occasione condotta da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di unincidente avvenuto in data 3.9.2017, alle ore 5,00 circa, in località Artino, acausa di uno scavo non segnalato, insistente perpendicolarmente sullacarreggiata di marcia, nonché della presenza di ghiaia sparsa sul manto stradale.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, sollevando preliminarmenteeccezione di incompetenza per valore del giudice adito, stante la mancanza diclausola di contenimento e la circostanza che nelle conclusioni l’attore avevaquantificato il danno in € 5.000,00, o nella diversa somma risultante in corso dicausa, oltre gli interessi dalla data dell’evento dannoso; dedusse, nel merito, cheil danno lamentato era da imputare alla imprudente condotta di guida deldanneggiato.Nel corso della prima udienza di trattazione, parte attrice precisò di volercontenere il valore della domanda nel limite massimo di € 5.000,00, pari allacompetenza massima per valore del giudice adito, con esclusione degli interessilegali e degli accessori maturati prima della proposizione della domandagiudiziale. Istruita la causa, il Giudice di pace, con sentenza del 10.8.2019,dichiarò la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale di Crotone ecompensò le spese di lite.Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rosanna [OSCURATO:PERSONA] propose dunque gravame e il Tribunale di Crotone, nellaresistenza dell’ente locale, con sentenza del 4.6.2022, lo accolse quanto allacompetenza, rigettando però nel merito la domanda risarcitoria propostadall’appellante. Osservò in particolare il giudice d’appello che, alla luce dellerisultanze istruttorie, non risultava provata la ricorrenza del nesso causale tra loscavo presente sulla carreggiata e il danno riportato dall’autovettura,considerato che, se il conducente avesse tenuto un comportamento rispettosodelle ordinarie regole di diligenza, conducendo il veicolo ad una velocitàmoderata e consona allo stato dei luoghi, l’evento di danno non si sarebbeverificato, data la visibilità dello scavo e la prevedibilità del pericolo.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base diun unico motivo, cui resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ilricorrente ha depositato memoria, mentre controparte ha depositato“conclusioni scritte”. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2051 c.c. e 1227 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, per avere il [OSCURATO:PERSONA] “travisato il significato di ‘caso fortuito’ omettendo un’indaginevalutativa in merito alla prevedibilità della condotta della vittima da parte delcustode”, ed aderendo, in tal modo, “ad una nozione di caso fortuito che siidentifica con l’accertamento della condotta colposa del danneggiato, senzatener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche irequisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode”.Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1 - Prima di entrare in medias res, è opportuno premettere che laresponsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epocarecente, il [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infattidefinitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “Laresponsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da partedell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sulcustode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato daun fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilitàed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezzacausale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.Pertanto, quanto al caso che occupa, occorre anzitutto appurare la sussistenzadel nesso di causalità tra la res custodita (la strada, con lo scavo perpendicolarerispetto al senso di marcia e la ghiaia sparsa qua e là) e l’incidente occorso alconducente del veicolo della Arcuri (questione rimessa al prudenteapprezzamento del giudice del merito); in caso di accertamento positivo, ilcustode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alleseguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche perrichiami; ma v. anche, tra le altre, Cass. 7505/2024, Cass. n. 28057/2024, Cass.n. 1404/2025, Cass. n. 8450/2025 e Cass. n. 30141/2025):a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzoestraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamentodella vittima;Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tantoesclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè perqualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilirese esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbonoapplicarsi i seguenti criteri:d’) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitareil danno;d’’) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevolecautela”;d’’’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta deldanneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondoun criterio probabilistico di regolarità causale”;d’’’’) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza chela condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.2.2 - Ora, il Tribunale di Crotone, nel motivare in iure circa l’esclusione diresponsabilità ascrivibile all’ente proprietario e custode della strada, ha ritenutoessere emersa “la carenza di prova del nesso causale tra lo scavo presente sullacarreggiata e il danno riportato dall’autovettura … che con ogni probabilità sisarebbe potuto evitare se il conducente della stessa avesse tenuto uncomportamento prudente alla guida del veicolo”, il che nella specie era daescludere, come evincibile dalle deposizioni testimoniali raccolte.2.3 - Pertanto, il giudice d’appello ha escluso che, nella specie, sia configurabileil nesso di causalità tra la res custodita e l’evento dannoso: l’unica causa delNumero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026sinistro è stata infatti individuata nella condotta imprudente del conducente delmezzo attoreo, il che ha consentito al giudice di merito di escludere qualsiasiapporto eziologico delle condizioni della strada in questione.Dal che discende che l’odierna ricorrente, secondo la prospettiva del giudice dimerito, non ha assolto l’onere della prova sulla stessa gravante, ai sensi dell’art.2051 c.c.3.1 - Ciò chiarito, può adesso esaminarsi l’unico motivo del ricorso, che è nelcomplesso inammissibile, per plurime ragioni.Anzitutto, occorre evidenziare che, come affermato dalla recente Cass. n.28057/2024, “la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causaleesclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, inquanto tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro … da quei soli vizilogici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. …”.La censura con cui si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2051e 1227 c.c., dunque, si rivela inammissibile perché l’accertamento del nessocausale è frutto di un giudizio tipicamente fattuale, operato dalla Corte d’appello,il cui preteso errore non è denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Né è sufficiente, onde ritenere che la ricorrente abbia ritualmente denunciato inquesta sede di legittimità anche un vizio motivazionale della sentenza d’appello,la circostanza per cui, nell’incipit del motivo in scrutinio, si faccia riferimento allanatura “irriducibilmente contraddittoria” dell’accertamento, perché la deduzionenon è affatto esplicata, nel prosieguo, muovendosi ancora sul piano della pretesaviolazione o falsa applicazione di norme di diritto: e il carattere vincolato delNumero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudizio di legittimità impedisce a questa Corte ogni ulteriore valutazione su altripossibili profili inerenti alla “tenuta” della motivazione, trattandosi di potenzialivizi tuttavia non specificamente denunciati dall’odierna ricorrente.3.2.1 - Le ulteriori censure svolte dalla Arcuri, quanto alla pretesa presunzionedi colpa a carico del custode, nonché alla necessità di accertare che la condottadell’utente non fosse prevedibile né prevenibile, ai fini del rigetto delle domandeIniziando da tale ultima questione, la doglianza si incentra sulla valutazione dellacondotta del danneggiato in relazione a profili (imprevedibilità, imprevenibilità)che ha un senso scrutinare, secondo la giurisprudenza supra richiamata, solouna volta risolta positivamente la questione della sussistenza del nesso dicausalità tra la res e l’evento dannoso.Nella specie, però, tanto non è stato riscontrato e le relative censure propostedalla ricorrente sono state ritenute inammissibili (v, par. precedente). Da qui,dunque, l’inammissibilità della censura in esame, per difetto di decisività.Infine, nessun rilievo hanno le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente inmemoria, relative a fatti completamente diversi e tuttora sub iudice.3.2.2 - Davvero ad abundantiam, può in ogni caso rilevarsi che la censura stessasi sarebbe rivelata infondata.Non ha senso, infatti, discutere di efficacia esimente del comportamento colposodel danneggiato - ai fini della valutazione sul caso fortuito ex art. 2051 c.c. -solo in caso di “prevedibilità” o di “imprevenibilità” del pericolo, come sostenutodalla ricorrente.Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026Infatti, in base all’attuale ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte(v. par. 2.1) esse non rilevano, secondo un criterio di regolarità causale,contrariamente a quanto opinato dalla Arcuri.Infatti, il “decalogo” riassunto dalla citata Cass. n. 8346/2024 (e, prim’ancora,dalla citata Cass. n. 7505/2024) - che, come detto, compendia per punti gliapprodi nomofilattici sulla valutazione del caso fortuito ex art. 2051 c.c., sullascorta di precedenti arresti esplicativi del più volte citato intervento delle SezioniUnite - risulta richiamato ed applicato, alla data dell’odierna udienza camerale,da circa un centinaio di pronunce di legittimità (tra ordinanze e sentenze).Per quanto detto, risulta quindi evidente che la censura in esame invoca - speciesulla questione della imprevedibilità - un orientamento giurisprudenziale(segnato, in particolare, da Cass. n. 25837/2017) non più attuale.In ogni caso, ancor più di recente questa Corte ha ribadito il principio giàaffermato da Cass. n. 2376/2024, secondo cui “In tema di responsabilità percosa in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) delcomportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa,non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma,eccezionale, imprevedibile e inevitabile”: in tal senso, infatti, si sonopronunciate, tra l’altro, le già citate Cass. (sent.) n. 28057/2024 e Cass. (ord.)n. 8450/2025, alle cui ampie motivazioni si rinvia per brevità, e alle quali inquesta sede si intende convintamente dare continuità.3.3 - Quanto, infine, alla doglianza circa la presunzione di colpa a carico delcustode, derivante, a dire della ricorrente, dalla corretta lettura dell’art. 2051Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026c.c., essa è manifestamente infondata, dunque inammissibile ai sensi dell’art.360-bis n. 1 c.p.c.La consolidata giurisprudenza prima riportata ha chiaramente ritenuto che laresponsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e il ricorso nonoffre spunti per sottoporre a rimeditazione l’orientamento.4.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]:custodia ex art. 2051 c.c. -[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di causalità -Accertamento riservato alCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere giudice di merito -Inammissibilità del ricorsoRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.Cron.R.G.N. 28905/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso iscritto al N. 28905/2022 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] comeda procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 493/2022 pubblicata il4.6.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.01.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rosanna [OSCURATO:PERSONA] convenne il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al locale Giudicedi pace, per ottenerne la condanna - previa declaratoria di responsabilità ex art.2051 c.c. - al risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovetturaHyundai tg. [OSCURATO:TARGA], nell’occasione condotta da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di unincidente avvenuto in data 3.9.2017, alle ore 5,00 circa, in località Artino, acausa di uno scavo non segnalato, insistente perpendicolarmente sullacarreggiata di marcia, nonché della presenza di ghiaia sparsa sul manto stradale.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, sollevando preliminarmenteeccezione di incompetenza per valore del giudice adito, stante la mancanza diclausola di contenimento e la circostanza che nelle conclusioni l’attore avevaquantificato il danno in € 5.000,00, o nella diversa somma risultante in corso dicausa, oltre gli interessi dalla data dell’evento dannoso; dedusse, nel merito, cheil danno lamentato era da imputare alla imprudente condotta di guida deldanneggiato.Nel corso della prima udienza di trattazione, parte attrice precisò di volercontenere il valore della domanda nel limite massimo di € 5.000,00, pari allacompetenza massima per valore del giudice adito, con esclusione degli interessilegali e degli accessori maturati prima della proposizione della domandagiudiziale. Istruita la causa, il Giudice di pace, con sentenza del 10.8.2019,dichiarò la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale di Crotone ecompensò le spese di lite.Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rosanna [OSCURATO:PERSONA] propose dunque gravame e il Tribunale di Crotone, nellaresistenza dell’ente locale, con sentenza del 4.6.2022, lo accolse quanto allacompetenza, rigettando però nel merito la domanda risarcitoria propostadall’appellante. Osservò in particolare il giudice d’appello che, alla luce dellerisultanze istruttorie, non risultava provata la ricorrenza del nesso causale tra loscavo presente sulla carreggiata e il danno riportato dall’autovettura,considerato che, se il conducente avesse tenuto un comportamento rispettosodelle ordinarie regole di diligenza, conducendo il veicolo ad una velocitàmoderata e consona allo stato dei luoghi, l’evento di danno non si sarebbeverificato, data la visibilità dello scavo e la prevedibilità del pericolo.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base diun unico motivo, cui resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ilricorrente ha depositato memoria, mentre controparte ha depositato“conclusioni scritte”. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2051 c.c. e 1227 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, per avere il [OSCURATO:PERSONA] “travisato il significato di ‘caso fortuito’ omettendo un’indaginevalutativa in merito alla prevedibilità della condotta della vittima da parte delcustode”, ed aderendo, in tal modo, “ad una nozione di caso fortuito che siidentifica con l’accertamento della condotta colposa del danneggiato, senzatener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche irequisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode”.Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1 - Prima di entrare in medias res, è opportuno premettere che laresponsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epocarecente, il [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infattidefinitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “Laresponsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da partedell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sulcustode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato daun fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilitàed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezzacausale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.Pertanto, quanto al caso che occupa, occorre anzitutto appurare la sussistenzadel nesso di causalità tra la res custodita (la strada, con lo scavo perpendicolarerispetto al senso di marcia e la ghiaia sparsa qua e là) e l’incidente occorso alconducente del veicolo della Arcuri (questione rimessa al prudenteapprezzamento del giudice del merito); in caso di accertamento positivo, ilcustode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alleseguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche perrichiami; ma v. anche, tra le altre, Cass. 7505/2024, Cass. n. 28057/2024, Cass.n. 1404/2025, Cass. n. 8450/2025 e Cass. n. 30141/2025):a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzoestraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamentodella vittima;Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tantoesclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè perqualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilirese esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbonoapplicarsi i seguenti criteri:d’) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitareil danno;d’’) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevolecautela”;d’’’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta deldanneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondoun criterio probabilistico di regolarità causale”;d’’’’) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza chela condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.2.2 - Ora, il Tribunale di Crotone, nel motivare in iure circa l’esclusione diresponsabilità ascrivibile all’ente proprietario e custode della strada, ha ritenutoessere emersa “la carenza di prova del nesso causale tra lo scavo presente sullacarreggiata e il danno riportato dall’autovettura … che con ogni probabilità sisarebbe potuto evitare se il conducente della stessa avesse tenuto uncomportamento prudente alla guida del veicolo”, il che nella specie era daescludere, come evincibile dalle deposizioni testimoniali raccolte.2.3 - Pertanto, il giudice d’appello ha escluso che, nella specie, sia configurabileil nesso di causalità tra la res custodita e l’evento dannoso: l’unica causa delNumero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026sinistro è stata infatti individuata nella condotta imprudente del conducente delmezzo attoreo, il che ha consentito al giudice di merito di escludere qualsiasiapporto eziologico delle condizioni della strada in questione.Dal che discende che l’odierna ricorrente, secondo la prospettiva del giudice dimerito, non ha assolto l’onere della prova sulla stessa gravante, ai sensi dell’art.2051 c.c.3.1 - Ciò chiarito, può adesso esaminarsi l’unico motivo del ricorso, che è nelcomplesso inammissibile, per plurime ragioni.Anzitutto, occorre evidenziare che, come affermato dalla recente Cass. n.28057/2024, “la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causaleesclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, inquanto tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro … da quei soli vizilogici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. …”.La censura con cui si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2051e 1227 c.c., dunque, si rivela inammissibile perché l’accertamento del nessocausale è frutto di un giudizio tipicamente fattuale, operato dalla Corte d’appello,il cui preteso errore non è denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Né è sufficiente, onde ritenere che la ricorrente abbia ritualmente denunciato inquesta sede di legittimità anche un vizio motivazionale della sentenza d’appello,la circostanza per cui, nell’incipit del motivo in scrutinio, si faccia riferimento allanatura “irriducibilmente contraddittoria” dell’accertamento, perché la deduzionenon è affatto esplicata, nel prosieguo, muovendosi ancora sul piano della pretesaviolazione o falsa applicazione di norme di diritto: e il carattere vincolato delNumero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudizio di legittimità impedisce a questa Corte ogni ulteriore valutazione su altripossibili profili inerenti alla “tenuta” della motivazione, trattandosi di potenzialivizi tuttavia non specificamente denunciati dall’odierna ricorrente.3.2.1 - Le ulteriori censure svolte dalla Arcuri, quanto alla pretesa presunzionedi colpa a carico del custode, nonché alla necessità di accertare che la condottadell’utente non fosse prevedibile né prevenibile, ai fini del rigetto delle domandeIniziando da tale ultima questione, la doglianza si incentra sulla valutazione dellacondotta del danneggiato in relazione a profili (imprevedibilità, imprevenibilità)che ha un senso scrutinare, secondo la giurisprudenza supra richiamata, solouna volta risolta positivamente la questione della sussistenza del nesso dicausalità tra la res e l’evento dannoso.Nella specie, però, tanto non è stato riscontrato e le relative censure propostedalla ricorrente sono state ritenute inammissibili (v, par. precedente). Da qui,dunque, l’inammissibilità della censura in esame, per difetto di decisività.Infine, nessun rilievo hanno le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente inmemoria, relative a fatti completamente diversi e tuttora sub iudice.3.2.2 - Davvero ad abundantiam, può in ogni caso rilevarsi che la censura stessasi sarebbe rivelata infondata.Non ha senso, infatti, discutere di efficacia esimente del comportamento colposodel danneggiato - ai fini della valutazione sul caso fortuito ex art. 2051 c.c. -solo in caso di “prevedibilità” o di “imprevenibilità” del pericolo, come sostenutodalla ricorrente.Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026Infatti, in base all’attuale ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte(v. par. 2.1) esse non rilevano, secondo un criterio di regolarità causale,contrariamente a quanto opinato dalla Arcuri.Infatti, il “decalogo” riassunto dalla citata Cass. n. 8346/2024 (e, prim’ancora,dalla citata Cass. n. 7505/2024) - che, come detto, compendia per punti gliapprodi nomofilattici sulla valutazione del caso fortuito ex art. 2051 c.c., sullascorta di precedenti arresti esplicativi del più volte citato intervento delle SezioniUnite - risulta richiamato ed applicato, alla data dell’odierna udienza camerale,da circa un centinaio di pronunce di legittimità (tra ordinanze e sentenze).Per quanto detto, risulta quindi evidente che la censura in esame invoca - speciesulla questione della imprevedibilità - un orientamento giurisprudenziale(segnato, in particolare, da Cass. n. 25837/2017) non più attuale.In ogni caso, ancor più di recente questa Corte ha ribadito il principio giàaffermato da Cass. n. 2376/2024, secondo cui “In tema di responsabilità percosa in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) delcomportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa,non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma,eccezionale, imprevedibile e inevitabile”: in tal senso, infatti, si sonopronunciate, tra l’altro, le già citate Cass. (sent.) n. 28057/2024 e Cass. (ord.)n. 8450/2025, alle cui ampie motivazioni si rinvia per brevità, e alle quali inquesta sede si intende convintamente dare continuità.3.3 - Quanto, infine, alla doglianza circa la presunzione di colpa a carico delcustode, derivante, a dire della ricorrente, dalla corretta lettura dell’art. 2051Numero registro generale 28905/2022N. 28905/22 R.G. Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 7461/2026Data pubblicazione 28/03/2026c.c., essa è manifestamente infondata, dunque inammissibile ai sensi dell’art.360-bis n. 1 c.p.c.La consolidata giurisprudenza prima riportata ha chiaramente ritenuto che laresponsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e il ricorso nonoffre spunti per sottoporre a rimeditazione l’orientamento.4.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data22.1.2026.Il PresidenteP.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data22.1.2026.Il Presidente