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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 34635/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11432-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LLRSVT715,30G924K), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA]„ unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - /13 avverso la sentenza n. 62/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo relativo a riprese I.V.A. ed altro per l'ano di imposta 2006 innanzi alla C.T.P. di Potenza che, con sentenza n. 679/2019, accolse il ricorso; che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 62/2021, depositata il 24/02/2021 rigettò l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come i documenti versati in atti dall'Ufficio a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al ruolo dovessero considerarsi inutilizzabili, a cagione della tardività della relativa produzione; che avverso tale decisione rADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione falsa applicazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/92, Ric. 2021 n. 11432 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- nonché degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92" (cfr. ricorso, p. 6) per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'utilizzabilità, in appello, della documentazione tardivamente prodotta dall'Ufficio in prime cure; Considerato, tuttavia, che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla

I. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 -bis (a mente del quale "L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concrel:izzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli Ric. 2021 n. 11432 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all'impugnazione — come nella specie - dell'estratto di ruolo, è stato altresì chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, del d.IP.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla

I. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01); che, dunque, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta dal LELARIO avverso un estratto di ruolo, né avendo quello dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione, va dichiarata, d'ufficio, l'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ.

Ric. 2021 n. 11432 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -4- che le spese dell'intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità giurisprudenzia le; P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la gravata decisione, e dichiara inammissibile l'originario ricorso, giacché la causa non poteva essere proposta.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11432-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LLRSVT715,30G924K), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA]„ unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - /13 avverso la sentenza n. 62/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo relativo a riprese I.V.A. ed altro per l'ano di imposta 2006 innanzi alla C.T.P. di Potenza che, con sentenza n. 679/2019, accolse il ricorso; che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 62/2021, depositata il 24/02/2021 rigettò l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come i documenti versati in atti dall'Ufficio a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al ruolo dovessero considerarsi inutilizzabili, a cagione della tardività della relativa produzione; che avverso tale decisione rADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione falsa applicazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/92, Ric. 2021 n. 11432 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- nonché degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92" (cfr. ricorso, p. 6) per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'utilizzabilità, in appello, della documentazione tardivamente prodotta dall'Ufficio in prime cure; Considerato, tuttavia, che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 -bis (a mente del quale "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concrel:izzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli Ric. 2021 n. 11432 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all'impugnazione — come nella specie - dell'estratto di ruolo, è stato altresì chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, del d.IP.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla I. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01); che, dunque, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta dal LELARIO avverso un estratto di ruolo, né avendo quello dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione, va dichiarata, d'ufficio, l'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 11432 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -4- che le spese dell'intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità giurisprudenzia le; P.Q.M. La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la gravata decisione, e dichiara inammissibile l'originario ricorso, giacché la causa non poteva essere proposta. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso