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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06042/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 02/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11111 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11111del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62T17 L400Q) CARIOLI Fausto (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 69L07 L400Y) rappresentati e difesi da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F .: [OSCURATO:PERSONA] 63E10 A794K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73H06 A794Z) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore TOMASONI Simone (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 85P24 C800R) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 452/2023, pubblicatain data 15 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ermanno e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di unaprocedura esecutiva immobiliare promossa nei loro confronti daPenelope [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito dell’originario creditore proce- dente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., hanno proposto opposizione al Ric. n. 11111/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 fine di ottenere la declaratoria di invalidità del decreto di tra- sferimento emesso dalgiudice dell’esecuzione in favore dell’ag- giudicatario dei beni pignorati,[OSCURATO:PERSONA], nonché la de- cadenza di quest’ultimo dall’aggiudicazione, in ragione dell’ille- gittima proroga del termine per il versamento del prezzo di ag- giudicazione da parte del giudice dell’esecuzione stesso.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo.

La Corte d’appello di Brescia ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dei debitori. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motiv o .

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c..

A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’omesso deposi- to, da parte deiricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, nel termine peren- torio previsto dall’art. 369 c.p.c..

Gli stessi ricorrent i dichiara no espressamente – nel ricorso – che la sentenza impugnata, la quale risulta depositata in data 15 marzo 2023, sarebbe stata loro notificata in data 20 marzo 2023.

Unitamente al ricorso, notificato in data 19 maggio 2023, hanno però prodotto esclusivamente una copia autentica del provve- dimento impugnato,ma non hanno prodotto la relazione di no- tificazione dello stesso, come prescritto dall’art. 369 c.p.c..

Il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubbli- cazione del provvedimento impugnato (data di pubblicazione Ric. n. 11111/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 della sentenza: 15 marzo 2023; data di notificazione del ri- corso: 19 maggio 2023); la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta prodotta neanche dallecontroparti, che sonorimaste intimat e .

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 –01; Cass., Sez.

U,Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

La eventuale concessione alla parte ricorrente di un ulteriore termine, a tal fine, non è possibile, in questa fase, non solo perché non è prevista da alcuna disposizione di legge, ma an- che, e soprattutto, perché sarebbe una modalità operativa in palese contrasto con i chiarissimi principi di diritto enunciati in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che determine- rebbe il superamento di una decadenza derivante dalla mancata osservanza di un termine perentorio, a vantaggio di una delle parti in causa e a detrimento dell’altra parte.

Determinerebbe, inoltre, anche a causa del complessivo carico di ricorsi da trat- tare davanti a questa Corte Suprema, un inevitabile non indif- ferente prolungamento del processo, in violazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata dello stesso, senza che l’esito contrario (di improcedibilità) possa ritenersi eccessivamente pregiudizievole per la parte ricorrente e, quindi, costituire sanzione sproporzionata, considerato che la stessa ha avuto un lasso di tempo più che ragionevole per adempiere agli oneri su di leigravanti, peraltro di più che age- vole natura e chiaramente conoscibili, in quanto ampiamente e dettagliatamente chiariti da una consolidata e ferma giurispru- denza delle Sezioni Unite di questa Corte, e non lo ha fatto senza alcuna plausibile giustificazione.

Ric. n. 11111/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 La Corte, pertanto, ritiene la sanzione di improcedibilità del ri- corso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla neces- sità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite, del tutto congrua per la fattispecie in esame.

Non è neanche necessario, stante il carattere assorbente dei rilievi fin qui svolti, dare conto delmotivo del ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte dei ricor- renti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 02/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11111 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11111del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62T17 L400Q) CARIOLI Fausto (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 69L07 L400Y) rappresentati e difesi da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ( C . F .: [OSCURATO:PERSONA] 63E10 A794K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73H06 A794Z) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore TOMASONI Simone (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 85P24 C800R) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 452/2023, pubblicatain data 15 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ermanno e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di unaprocedura esecutiva immobiliare promossa nei loro confronti daPenelope [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito dell’originario creditore proce- dente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., hanno proposto opposizione al Ric. n. 11111/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 fine di ottenere la declaratoria di invalidità del decreto di tra- sferimento emesso dalgiudice dell’esecuzione in favore dell’ag- giudicatario dei beni pignorati,[OSCURATO:PERSONA], nonché la de- cadenza di quest’ultimo dall’aggiudicazione, in ragione dell’ille- gittima proroga del termine per il versamento del prezzo di ag- giudicazione da parte del giudice dell’esecuzione stesso. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo. La Corte d’appello di Brescia ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dei debitori. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motiv o . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’omesso deposi- to, da parte deiricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, nel termine peren- torio previsto dall’art. 369 c.p.c.. Gli stessi ricorrent i dichiara no espressamente – nel ricorso – che la sentenza impugnata, la quale risulta depositata in data 15 marzo 2023, sarebbe stata loro notificata in data 20 marzo 2023. Unitamente al ricorso, notificato in data 19 maggio 2023, hanno però prodotto esclusivamente una copia autentica del provve- dimento impugnato,ma non hanno prodotto la relazione di no- tificazione dello stesso, come prescritto dall’art. 369 c.p.c.. Il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubbli- cazione del provvedimento impugnato (data di pubblicazione Ric. n. 11111/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 della sentenza: 15 marzo 2023; data di notificazione del ri- corso: 19 maggio 2023); la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta prodotta neanche dallecontroparti, che sonorimaste intimat e . Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 –01; Cass., Sez. U,Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. La eventuale concessione alla parte ricorrente di un ulteriore termine, a tal fine, non è possibile, in questa fase, non solo perché non è prevista da alcuna disposizione di legge, ma an- che, e soprattutto, perché sarebbe una modalità operativa in palese contrasto con i chiarissimi principi di diritto enunciati in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che determine- rebbe il superamento di una decadenza derivante dalla mancata osservanza di un termine perentorio, a vantaggio di una delle parti in causa e a detrimento dell’altra parte. Determinerebbe, inoltre, anche a causa del complessivo carico di ricorsi da trat- tare davanti a questa Corte Suprema, un inevitabile non indif- ferente prolungamento del processo, in violazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata dello stesso, senza che l’esito contrario (di improcedibilità) possa ritenersi eccessivamente pregiudizievole per la parte ricorrente e, quindi, costituire sanzione sproporzionata, considerato che la stessa ha avuto un lasso di tempo più che ragionevole per adempiere agli oneri su di leigravanti, peraltro di più che age- vole natura e chiaramente conoscibili, in quanto ampiamente e dettagliatamente chiariti da una consolidata e ferma giurispru- denza delle Sezioni Unite di questa Corte, e non lo ha fatto senza alcuna plausibile giustificazione. Ric. n. 11111/2023 –Sez. 3 – A d. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 La Corte, pertanto, ritiene la sanzione di improcedibilità del ri- corso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla neces- sità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite, del tutto congrua per la fattispecie in esame. Non è neanche necessario, stante il carattere assorbente dei rilievi fin qui svolti, dare conto delmotivo del ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte dei ricor- renti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma
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