CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 32365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16765-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARA Oggetto R.G.N. 16765/2022 Cron. Rep. Ud. 18/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1442/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/12/2021 R.G.N. 724/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Milano con la sentenza in atti ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza del tribunale di Milano che l'aveva condannata a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] l'importo di € 11.756,62 a titolo di indennità di uscita dal turno (IUT) di cui all'articolo 26 CCNL Energia e Petrolio per il periodo compreso tra luglio e novembre 2016. Contro la predetta sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con quattro motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; le parti hanno depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 14 dell'accordo collettivo nazionale Eni del 30/9/2008 e dell'accordo collettivo nazionale Eni del 18 marzo 2003, e, con riferimento alle menzionate norme collettive, degli artt. 1362 e 1364 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello considerato incluse nella base di calcolo utile alla determinazione dell'indennità di uscita turno ex art. 26 CCNL anche le cosiddette "indennità speciali" che i citati accordi collettivi escludono espressamente. 2.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'accordo collettivo nazionale Eni del 30/9/2008 e dell'accordo collettivo nazionale Eni del 18 marzo 2003, nonché, con riferimento alla violazione o disapplicazione delle menzionate norme collettive, dell'art. 1322 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere disapplicato una disciplina negoziale integrativa, di ambito nazionale/aziendale, avente portata derogatoria rispetto all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria dell'energia e del petrolio. 3.- Col terzo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 26 e 42 bis del CCNL in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. in merito all’errata determinazione dell'anzianità di servizio aziendale su turno, con specifico riferimento all'inclusione dei periodi lavori svolti presso datori di lavoro stranieri e diversi dalla società ricorrente . 4.- Col quarto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, secondo comma codice civile con riferimento all'art. 42 bis del CCNL in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in merito all'inclusione dei periodi lavoro svolti presso datori di lavoro stranieri diversi dalla ricorrente nei periodi utili a determinare l’anzianità servizio aziendale in turno. 5.- Il primo motivo è infondato laddove non considera che la sentenza impugnata, ai fini della base di calcolo dell'indennità di uscita dal turno, ha individuato nell'art. 26 del CCNL una regola specifica che fa riferimento “alla media dei compensi complessivi dei tre anni precedenti, percepiti per lavoro in turno, a titolo di indennità e maggiorazione delle quote orarie”. L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente finisce invece per eliminare una parte del disposto contrattuale, il quale prevede specificamente il riferimento anche alle indennità percepite per lavoro in turno. Talchè rimane priva di giustificazione la tesi pure sostenuta dalla ricorrente secondo cui dalla lettura della norma emergerebbe che il contratto collettivo abbia voluto fare riferimento esclusivamente a compensi di natura retributiva; essendo vero piuttosto che le parti abbiano inteso propendere per una base di calcolo più ampio ed onnicomprensiva che, secondo la tesi accolta dalla Corte di appello, fa riferimento anche alle indennità precedentemente percepite. Non può rilevare quindi che l’art. 14 dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preveda espressamente che: “L’indennità di spostamento non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non è considerata utile ai fini della determinazione del TFR”; atteso che, per quanto concerne il calcolo della IUT, le parti sociali hanno inteso fare una scelta diversa.Tale interpretazione è stata supportata dalla Corte d'appello sia con la considerazione del tenore letterale della disposizione contrattuale che fa riferimento anche alle indennità; sia con la finalità dell'istituto di garantire al lavoratore che abbia operato per molti anni come turnista la conservazione di una quota del trattamento economico prima percepito. In chiara e coerente relazione con le premesse la Corte ha quindi riconosciuto che nella stessa base di calcolo dell'indennità di uscita del turno è ricompresa anche l'indennità speciale forfettaria di spostamento. E ciò, nonostante la previsione del citato art. 14 dell'accordo nazionale/aziendale del 30 settembre 2008 preveda che “l'indennità di spostamento non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non è considerata utile ai fini della determinazione del TFR”. Ora a prescindere dalla specifica delimitazione del contenuto di questa ultima disposizione, quello che qui conta è che, secondo la Corte d'appello, la stessa previsione a carattere generale non si impone sull'art. 26 cit. che detta una disposizione speciale per il calcolo della IUT, che prescinde dalla natura strettamente retributiva dei compensi e valorizza - indipendentemente dalla natura retributiva, indennitaria o mista degli stessi - la loro inerenza alla prestazione del lavoro in turno, pienamente ravvisabile anche in relazione all'indennità forfettaria di spostamento in esame. La Corte d’appello ha quindi interpretato l’art. 26, e l’ampia locuzione nel medesimo adoperata (compensi…percepiti per lavoro in turno) come tale da includere nella base di calcolo della indennità di uscita dai turni “ogni somma percepita (dal lavoratore) in correlazione alle peculiari modalità di prestazione del lavoro in regime di turnazione”, in tal modo valorizzando, in coerenza con la lettera della previsione e con le finalità dell’istituto, la scelta contrattuale di garantire, a chi ha lavorato per anni (almeno venti) secondo un regime di turnazione e sia costretto ad uscire da tale regime per decisione aziendale o per sopravvenuta in idoneità fisica, il mantenimento del trattamento economico percepito nello svolgimento del lavoro in turno. In questa ottica, il criterio per selezionare le voci da includere nella base di calcolo della indennità uscita turni è correttamente individuato, in coerenza col dato letterale e la ratio della previsione, nel legame tra la voce da considerare e il lavoro in turno, cioè l’essere la relativa indennità corrisposta proprio in ragione della turnazione che caratterizza lo svolgimento della prestazione. La Corte di merito ha adottato tale lettura, che questa Corte reputa conforme ai canoni ermeneutici e fa propria, ed ha considerato, ai fini del computo della indennità per cui è causa, tutte le indennità speciali e le somme corrisposte al lavoratore per la prestazione in turno, risultando subvalente la natura retributiva o meno delle voci considerate. D’altra parte, il termine “compenso” non equivale a retribuzione ma ha una portata più ampia, comprensiva di qualsiasi somma che vale come ricompensa in denaro e ciò rende l’interpretazione adottata più coerente al testo dell’art. 26. Tale interpretazione rivela come l’art. 26 abbia natura di norma speciale, che introduce un trattamento derogatorio per gli aventi diritto, includendo nella base di calcolo utile ai fini della indennità di uscita turni tutte le indennità e maggiorazioni corrisposte in ragione della prestazione resa secondo turni e, quindi, anche voci che, in base alla contrattazione collettiva, non fanno parte della retribuzione ma che sono strettamente correlate alla modalità di lavoro in turno. Né l’interpretazione letterale, finalistica e sistematica, adottata dalla Corte può essere inficiata sulla base della regola residuale di “conservazione del contratto” (art. 1367 c.c.) secondo la tesi prospettata dalla ricorrente, non essendo corretto affermare che negando efficacia alla disposizione dell’art.14 cit., in relazione al calcolo della IUT, si priverebbe la previsione contrattuale di qualsiasi effetto. Al contrario, dalla tesi accolta dalla Corte d'appello deriva soltanto che non si possa tener conto dell’esclusione prevista dalla norma citata ai fini del calcolo della IUT, fermo restando che l’indennità di spostamento non faccia parte della retribuzione ad alcun effetto ai fini del calcolo di altri istituti, la cui effettività e valenza andrebbe comunque raffrontata con le ulteriori particolari discipline previste nella contrattazione. Nessun errore di diritto si ravvisa inoltre nell'impugnata sentenza, tenuto altresì conto che l'interpretazione del contratto collettivo è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, laddove inoltre il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico- sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (v. Cass. lav. n. 21555/2004, Cass. 24 marzo 1987 n. 2872; 19 gennaio 1995 n. 551; 15 dicembre 2001 n. 12518; 20 gennaio 2003 n. 732, 11666 del 11/04/2022, n. 30141 del 13/10/2022, n. 2996 del 01/02/2023). 6.- Anche il secondo motivo non può accogliersi e presenta profili di inammissibilità in relazione alla valutazione di merito effettuata dalla Corte d'appello circa la specialità della disciplina prevista nell'art. 26 del CCNL che la ricorrente si limita a capovolgere assumendo trattarsi piuttosto – benchè dedicata specificamente alla IUT – di un de ttato generico e non espresso, specifico, puntuale e determinato; come invece quello previsto nella disciplina negoziale integrativa di ambito nazionale Eni sulla retribuzione parametro, che configura in realtà una disposizione a carattere generale. Pertanto, secondo quanto già detto, correttamente la Corte d’appello non ha attribuito ad essa portata derogatoria rispetto all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria dell'energia e del petrolio; avuto altresì riguardo alla tesi, oramai consolidata, secondo cui la materia del rapporto tra contratti collettivi di diverso livello è regolata non tanto del principio di gerarchia e di specialità, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali, la quale deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante (v. da ultimo, Cass. n. 23700 del 03/08/2023).7. Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati unitariamente per la connessione delle censure e sono infondati. La Corte d'appello ha accertato sul punto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto nell'atto introduttivo del giudizio la continuità dell'anzianità aziendale italiana, anche durante il periodo di lavoro presso le società estere del gruppo, ai fini dell’accantonamento del TFR e degli altri istituti contrattuali. La deduzione non contestata da [OSCURATO:SOCIETA]. trovava riscontro nei cedolini paga in atti in cui figurava una anzianità di gruppo risalente al 27 luglio 1979 ed un'anzianità societaria dall'1 gennaio 1998. Parimenti non contestata era l’allegazione che la gestione amministrativa del rapporto di lavoro (pagamento retribuzioni, ritenute fiscali e versamento contributivo) fosse sempre stata assolta da Eni. Il lavoratore ricorrente aveva richiamato altresì l’art. 42 bis CCNL Energia 19 settembre 2019 secondo cui "ai lavoratori assegnati all'estero sarà riconosciuta l'anzianità di servizio pari alla durata del periodo di svolgimento dell'attività all'estero, anche se collocati in aspettativa temporanea per l'estero, quale trattamento di miglior favore ".La Corte d'appello ha poi affermato di concordare con la parte appellata nel ritenere che la richiamata disposizione del CCNL 2019 rappresentasse il riconoscimento formale di una prassi aziendale vigente da diversi decenni in ordine al riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di lavoro alle dipendenze di società estere del gruppo, che trovava conferma nei cedolini paga e non risultava smentita dalle difese della società appellante. Alla luce di questi elementi di fatto e di diritto doveva ritenersi perciò che anche i periodi di lavoro prestati dall'appellato presso società estere del gruppo andavano considerati utili al fine di determinare il periodo complessivo di permanenza in turno, a sua volta rilevante per quantificare l'indennità di uscita dal turno spettante. I due motivi di ricorso non censurano l’articolata ratio decidendi che, in modo logico e rispondente alle norme, regge la decisione assunta nella sentenza, la quale si fonda sul riconoscimento di una prassi aziendale riscontrata dal riconoscimento operato in busta paga e dalla mancata contestazione della stessa convenuta.Essi si limitano piuttosto a prospettare in maniera assertiva una differente interpretazione di merito pretendendo di imporsi sulla diversa tesi giudiziale e devono essere pertanto disattesi. 8.- Pertanto, alla stregua delle premesse il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. Infine, sussistono i presupposti processuali ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, per cui ne va dato atto come da dispositivo. P.Q.M . La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 3.000,00 per compensi e in € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pre