CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 32004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21184-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo R.G.N. 21184/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5034/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliannento nel 2001 e nel 2004 stipulò due convenzioni di lottizzazione con la società [OSCURATO:SOCIETA]. e con [OSCURATO:PERSONA]. Tali convenzioni, stipulate in attuazione del [OSCURATO:PERSONA], prevedevano a carico dei privati l'obbligo di cedere al Comune a titolo gratuito le aree destinate alle opere di urbanizzazione e primaria. 2. Nel 2014 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento convenne dinanzi al TAR per il [OSCURATO:PERSONA] - in sede di giurisdizione esclusiva - la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] (insieme ad altri soggetti la cui posizione non rileva nel presente giudizio), chiedendo che, accertato l'inadempimento degli obblighi da essi assunti con le suddette convenzioni, il TAR pronunciasse sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento al Comune delle aree previste nella convenzione di lottizzazione, e condannasse i resistenti al risarcimento del danno. 3. Con sentenza 3.6.2016 n. 215 il TAR accolse la domanda ex art. 2932 c.c. e rigettò quella di danno. La sentenza venne appellata dai soccombenti. 4. Con sentenza 9.9.2020 n. 5418 il Consiglio di Stato dichiarò inammissibile l'appello della Faber, in quanto fondato su una questione non dedotta in primo grado; e "respinse" quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che R.G.N. 21184/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 questa si era limitata a riproporre pedissequamente le difese svolte in primo grado, senza censurare le motivazioni spese dal TAR.5. Tale sentenza venne impugnata per revocazione, ai sensi degli articoli 106 codice del processo amministrativo, e 395, n. 3, c.p.c., dalla Faber e dalla Center, come accennato cessionaria del crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. A fondamento del ricorso per revocazione invocarono la scoperta di un documento risalente a 12 anni prima, contenente in sostanza - secondo la prospettazione delle società ricorrenti - una confessione da parte dell'amministrazione comunale circa la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria da parte dei lottizzanti, per le quali il Comune offriva il pagamento di euro 300.000. 6. Con sentenza 10 luglio 2021 n. 5034 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, per tre indipendenti ragioni, così riassumibili: a) il documento posto a fondamento del ricorso per revocazione dimostrava, a tutto concedere, l'esistenza di un credito dei ricorrenti verso il Comune: e dunque, anche se tempestivamente prodotto, non sarebbe stato rilevante e non avrebbe impedito l'accoglimento della domanda formulata dal Comune ai sensi dell'art. 2932 c.c.; b) il documento inoltre non aveva valore confessano, in quanto sottoscritto cv da persona che non aveva il potere di impegnare la volontà comunale; c) infine, l'impossibilità di produrre quel documento in primo grado non risultava essere dipesa da forza maggiore, né da fatto dell'avversario. 7. La sentenza di rigetto del ricorso per revocazione è stata impugnata per cassazione dalla Faber e da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria (la quale tuttavia consiste nella trascrizione pressoché integrale del ricorso per cassazione). Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento ha resistito con controricorso illustrato anch'esso da memoria.R.G.N. 21184/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo le ricorrenti prospettano il vizio di "eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dei limiti esterni della giurisdizione per sconfinamento". Nella illustrazione del motivo espongono una tesi giuridica così riassumibile: -) nel giudizio di revocazione il Consiglio era stato chiamato a stabilire se ricorresse o non ricorresse l'ipotesi di cui all'articolo 395, n. 3, c.p.c.; -) il Consiglio di Stato, invece di limitarsi a tale valutazione, ha sindacato la legittimità del documento tardivamente scoperto, concludendo che la persona che l'aveva sottoscritto era priva del potere di rappresentare il Comune; -) così giudicando, il Consiglio di Stato ha ceduto i limiti della propria giurisdizione. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, per molte ragioni: -) in primo luogo, perché quello denunciato dalle ricorrenti, a tutto concedere, sarebbe un error in procedendo (ultrapetizione), e non un superamento del limite esterno della giurisdizione, come già ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di impugnazione di sentenze del giudice amministrativo reiettive d'una impugnazione per revocazione (Sez. U - , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019, Rv. 656058 - 02); -) in secondo luogo, perché travisa la ratio decidendi del provvedimento impugnato, dal momento che il Consiglio di Stato non ha affatto sindacato la legittimità del provvedimento amministrativo tardivamente scoperto, ma si è r limitato a vagliarne la decisività per i fini di cui all'articolo 395 c.p.c., come gli era ovviamente consentito; -) in terzo luogo, quel che più rileva, perché il ricorso denuncia nella sostanza la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, e non una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo (Sez. U - , Ordinanza n. 1603 del 19/01/2022, Rv. 663722 - 01). R.G.N. 21184/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 2. Col secondo motivo le ricorrenti denunciano i vizi di eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione e "violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della CEDU". Nella illustrazione del motivo si sostiene che le decisioni del giudice amministrativo possono essere impugnate in sede di legittimità quando esse compiano un "radicale stravolgimento delle norme di riferimento, tale da ridondare il manifesta denegata giustizia" (invocano al riguardo la decisione di questa Corte n. 2242 del 2015). Aggiungono le ricorrenti che nel caso in questione le regole processuali sono state effettivamente stravolte dal Consiglio di Stato, per avere sindacato la legittimità del provvedimento amministrativo tardivamente scoperto, in un giudizio nel quale occorreva soltanto stabilire se esso fosse o non fosse decisivo ai fini dell'accoglimento dell'istanza di revocazione. 2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile. In primo luogo è inammissibile perché non c'è stato nel caso di specie nessuno "stravolgimento" delle regole processuali, per quanto già detto al § 1.1 che precede. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché le ricorrenti muovono da un erroneo presupposto interpretativo della sentenza impugnata: essa infatti non ha affatto dichiarato "l'annullamento" di alcun provvedimento amministrativo. In terzo luogo, quel che più rileva, il motivo è inammissibile perché i precedenti giurisprudenziali invocati dalle ricorrenti sono ormai superati dal più recente ed ormai consolidato orientamento secondo cui "non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo" (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 25157 del 23.8.2022; Sez. U, Ordinanza n. 20804 del 28.6.2022; Sez. U, Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021; Sez. U -, Sentenza n. 27770 del 04/12/2020; Sez. U, Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018; Sez. U - , Sentenza n. 8117 del 29/03/2017); orientamento, quest'ultimo coerente con le indicazioni della Consulta (Corte Pagina 5 R.G.N. 21184/21 Camera di consiglio del 27 settembre 2022 cost. 18 gennaio 2018, n. 6) e della Corte di Lussemburgo (CGUE 21.12.2021 in causa C-497/20, Randstad). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (vv (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.nn. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stess