CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
risani Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pagnotta, domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2810/2025depositata il 23/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21330/2025Numero sezionale 634/2026Numero di raccolta generale 8366/2026Data pubblicazione 03/04/2026Rilevato chela Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudiziol’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna alla restituzione disomme, asseritamente distratte mediante l’indebito utilizzo di una carta dicredito con conto corrente di appoggio intestato alla società fallita, nonchéal risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti;il convenuto, costituendosi, eccepiva l’incompetenza funzionale eterritoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adito, per essere competenteil Tribunale di Napoli, Sezione specializzata delle Imprese, deducendo chesi trattava di un’azione di responsabilità nei confronti di un soggetto cheera stato amministratore della compagine sociale;il Tribunale accoglieva l’eccezione dichiarando la propriaincompetenza in favore del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata delleImprese, osservando che la questione era stata sollevata dalla parteresistente nel suo primo atto difensivo, ma era rilevabile e da ritenererilevata anche officiosamente, ed era fondata poiché la domanda propostadal Curatore ai sensi dell’art. 146, legge fallimentare, non costituivaun’autonoma azione ma una mera modifica della legittimazione attivadelle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ.,sicché trovava applicazione la disciplina stabilita dall’art. 3, comma 2,d.lgs. n. 168 del 2003, attributiva alle Sezioni Specializzate in materia diImpresa della cognizione di tutte le controversie concernenti tali pretese,proposte da chiunque contro amministratori e sindaci;avverso questa decisione ha proposto regolamento di competenza laCuratela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;ha resistito con controricorso, corredato da memoria, l’avvocatoAntonio Angrisani;il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza delTribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21330/2025Numero sezionale 634/2026Numero di raccolta generale 8366/2026Data pubblicazione 03/04/2026Rilevato checon il regolamento proposto si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, 146, leggefallimentare, 2043, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché il Tribunalenocerino avrebbe errato mancando di considerare che la domanda erastata esplicitamente formulata, e da scrutinare, in relazione all’utilizzoindebito del mezzo di pagamento in discussione, ossia la carta di creditoappoggiata sul conto bancario della società, al di fuori di incarichi gestoridella stessa ovvero dopo il termine di quelli, atteso che il convenuto, comespecificato nell’atto introduttivo, era stato pacificamente amministratoredella società dall’ottobre 2016 fino al dicembre 2018 e non oltre.Considerato cheil ricorso è fondato e deve dichiararsi la competenza del Tribunale diNocera Inferiore;le Sezioni Unite di Corte hanno chiarito che il rapporto tra Sezioneordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cuientrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, noninterni all'ufficio giudiziario medesimo, mentre rientra nell'ambito dellacompetenza in senso proprio la relazione tra la Sezione specializzata inmateria di Imprese e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima siaistituita (Cass., Sez. U., 23/07/2019, n. 19882);nel caso, il regolamento è dunque ammissibile perché la competenzasarebbe stata, in tesi, non quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel cuicircondario è stato indicato essere residente il convenuto, bensì quella delTribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di Imprese, ex artt. 1e 3, d.lgs. n. 168 del 2003;l’eccezione d’incompetenza per materia e di conseguenza territoriale,inoltre, è stata sollevata nel primo atto difensivo del convenuto ed è stataNumero registro generale 21330/2025Numero sezionale 634/2026Numero di raccolta generale 8366/2026Data pubblicazione 03/04/2026comunque rilevata d’ufficio dal giudice nel quadro della prima udienzasvolta in forma cartolare;il regolamento è dunque ammissibile;il mezzo d’impugnazione in parola è anche fondato poiché ladomanda, quale risultante dall’atto di citazione cui le successive memorierisultano essersi altresì riportate, è stata espressamente formulata inragione dell’utilizzo indebito della carta di credito sociale da parte disoggetto che, pur essendo già stato amministratore, non lo era più, con laspecifica, infatti, che la condotta imputata era innanzi tutto quella dimancata restituzione del mezzo di pagamento;diversamente da quanto ribadito dal resistente in memoria, la pretesaè stata riferita, con formulazione manifesta, adducendo che «l’utilizzo ditali somme da parte di un soggetto non autorizzato e senza alcun legamecon la società fallita [aveva] prodotto una ingiustificata depauperazionedel capitale sociale» (pag. 3 della citazione): la pretesa è stata pertantocorrelata a condotte successive alla cessazione dalla carica diamministratore della società;il resistente indica che la domanda avrebbe cumulato, in modoaspecifico, anche gli utilizzi in costanza di carica sociale, ma questo profilola competenza dev’essere infatti verificata in base all'originariaprospettazione contenuta nell’allegazione della causa petendi posta afondamento della domanda attorea cui si rapporta, senza che rilevino,quindi, le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto asvolgere una apposita istruttoria per verificare le allegazioni contrarie(cfr., in materia di competenza delle Sezioni specializzate in materia diImpresa, Cass., 25/01/2023, n. 2331);trattandosi, pertanto, di un’ordinaria azione di responsabilità civile, enon di responsabilità gestoria di un amministratore per le condotte postein essere a tale titolo, la competenza è del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21330/2025Numero sezionale 634/2026Numero di raccolta generale 8366/2026Data pubblicazione 03/04/2026spese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],dispone la caducazione della sentenza impugnata e rimette le parti innanziad altra persona del suddetto Tribunale.Assegna per la riassunzione del giudizio il termine di tre mesi dallacomunicazione del presente provvedimento.Condanna parte resistente al pagamento in favore della partericorrente delle spese processuali, che liquida in euro 2.800,00 percompensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori legali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]