CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’Avvocatura Generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona dell’Avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi ilricorso, con vittoria di spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con atto depositato il 26/02/2021 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore,avanzava istanza di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen.esponendo: a. che in data 17/07/2015 veniva emesso fermo di indiziato di delittoex art. 384 cod. proc. pen. nei suoi confronti nell'ambito del proc. pen. n. 6176/15R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravementeindiziato del delitto di agevolazione all'ingresso illegale in Italia di circa 365 citta-dini extracomunitari di varia nazionalità.; b. che al momento del fermo dichiaravadi conoscere esclusivamente la lingua araba; c. che nella stessa data faceva in-gresso nella casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]; d. che con ordinanza emessa indata 20/07/2015 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] convalidava il fermo e,contestualmente, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei suoiconfronti; e. che la predetta ordinanza gli veniva notificata in data 21/07/2015 inlingua italiana, in data 28/07/2015 in lingua inglese e in data 08/09/2015 in linguafrancese; f. che non veniva mai interrogato in relazione alle contestazioni a luimosse e che all'udienza di convalida non veniva disposta la traduzione per ragionisanitarie, né, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare, disposto l'interroga-torio di garanzia; g. che veniva scarcerato dopo un anno, allorquando la misuraapplicata veniva sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel comune di Brogna-turo; h. che la predetta misura veniva revocata in data 19/12/2017; i. che all’esitodel dibattimento di primo grado, il Tribunale collegiale di [OSCURATO:PERSONA], con sen-tenza n. 219/2020, lo assolveva dal reato a lui ascritto 'per non aver commesso ilfatto", sentenza non appellata che diveniva definitiva; l. che, dunque, era statoingiustamente sottoposto alla misura cautelare dal 17/07/2015 fino al 19.12.2017,di cui un anno intero in regime di custodia cautelare in carcere e il restante periodoin regime di obbligo di dimora; m. che per la carcerazione subita aveva patitoingenti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.Con il provvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettatol’istanza.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzodel proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo quale unico motivo, diseguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di-sposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione dell’art. 314cod. proc. pen. e vizio di motivazione laddove è stato negato il diritto del ricorrentead ottenere un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta.Per il ricorrente la Corte di Appello di Catanzaro è incorsa in un grave errore,travalicando i limiti del proprio giudizio in quanto ha individuato la causa ostativaal riconoscimento dell'equa riparazione, in una condotta che il giudice di merito haritenuto non solo non provata ma, addirittura, insufficiente ai fini della afferma-zione della penale responsabilità dell'imputato, anche laddove fosse stata, vice-versa, dimostrata. Da ciò deriverebbe una motivazione illegittima e illogica.Nello specifico, la Corte di appello investita della domanda di riparazione, haaffermato che, sulla scorta delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preli-minari da tre migranti, i quali avevano individuato il ricorrente quale scafistadell'imbarcazione, legittimamente il GIP aveva disposto l'applicazione della misuracautelare; sulla scorta di tali dichiarazioni, sarebbe ravvisabile la condotta dolosadel ricorrente, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso sia stato assolto perchéil fatto non sussiste, essendo state tali dichiarazioni dichiarate inutilizzabili nelcorso del dibattimento.Per il ricorrente è evidente come il giudice della riparazione non abbia fattobuon governo dei principi ermeneutici costantemente ribaditi dalla giurisprudenzadi legittimità.È vero, infatti, che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è deltutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di in-dagine diversi; ciò, tuttavia "non consente al giudice della riparazione di ritenereprovati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovveronon provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (il richiamo è aidicta di Sez. 4 n. 12228/2017 e di Sez. 4 n. 45/2026).Il ricorrente lamenta che nel caso in esame la Corte della riparazione sarebbesfuggita totalmente da tali indicazioni, avendo indebitamente valorizzato, al finedi ritenere provata la condotta ostativa, fatti esclusi dal giudice dell'assoluzione.Ciò perché non solo avrebbe dato per dimostrata la circostanza che il ricorrentefosse alla guida dell'imbarcazione, in aperto contrasto con quanto, viceversa, ac-certato in sentenza, ma avrebbe valorizzato tale dato ritenendolo sufficiente adintegrare la condotta contestata e, conseguentemente, il dolo ostativo al ricono-scimento della riparazione.Viene richiamata in ricorso la motivazione della sentenza di assoluzione, lad-dove a pag. 5 il tribunale scrive: «È rimasta tuttavia totalmente priva di riscontroprobatorio l'ipotesi accusatoria che siano stati gli imputati a porre in essere lecondotte in contestazione, non ritenendo il tribunale sufficiente a tal fine la circo-stanza che alcuni di essi conducessero l'imbarcazione. Né dalle deposizioni né dalladocumentazione prodotta è dato desumere tale prova".In buona sostanza, si sostiene che il tribunale abbia sancito, al di là dell'inu-tilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini, che in ogni caso la merapresunta circostanza che l'imputato fosse alla guida dell'imbarcazione non avrebbeconsentito di pronunciare una sentenza di condanna nei suoi confronti, non es-sendo tale dato sufficiente ad integrare la condotta in contestazione.In effetti, la mera circostanza – che comunque il ricorrente ritiene ipotetica enon provata - che il ricorrente fosse alla guida dell'imbarcazione, in assenza di altrielementi univocamente riconducibili alla condotta in contestazione, sarebbe deltutto neutra, sul rilievo che è prassi notoria che gli organizzatori, ben consci delleconseguenze penali della propria condotta, obblighino gli stessi migranti a con-durre le imbarcazioni, al fine di non essere identificati al momento dello sbarco.Con tutto ciò che ne consegue, sul piano giuridico “in termini di configurazione deldolo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione” (così testualmente a pag. 3del ricorso).D'altro canto, il ricorrente evidenzia che nella stessa ordinanza impugnata laCorte di appello dà atto di come solo 3 dei 365 cittadini extracomunitari presentisulla imbarcazione, a seguito di riconoscimento fotografico, avevano indicato ilricorrente quale conducente dell'imbarcazione; sulla scorta di tale dato, giammaila Corte avrebbe potuto parlare di "dichiarazioni convergenti" così come giammaiavrebbe potuto arbitrariamente ritenete provata la circostanza che il ricorrenteabbia condotto l'imbarcazione, in assenza di ulteriori elementi in atti idonei a con-fermarla (si evidenzia come, di contro, tutti e tre i migranti escussi avevanoescluso di avere consegnato al ricorrente somme di denaro quale corrispettivo peril viaggio, dato riscontrato dalla perquisizione personale eseguita a suo carico, cheha avuto esito negativo). Ma l'errore macroscopico compiuto dal giudice della ri-parazione si spingerebbe ben oltre, avendo ritenuto che l'assoluzione fosse conse-guenza, in via esclusiva, della mancata assunzione della prova in dibattimento enon invece di una più stringente valutazione da parte del Tribunale in ordine allarilevanza di quella indimostrata condotta ai fini della affermazione della penaleresponsabilità dell'imputato.La Corte di appello — è la tesi sostenuta in ricorso — mai avrebbe potutosovvertire tale accertamento irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.Alla luce di ciò, per il ricorrente appare oltremodo arbitrario affermare la sus-sistenza della condotta dolosa dell'istante: condotta ritenuta integrata dalla Cortedalle dichiarazioni, non riscontrate, rese da soli 3 migranti su 365 presenti sull'im-barcazione e condotta ritenuta, viceversa, dal tribunale del merito non provata e,soprattutto, non dimostrativa della sussistenza, in capo all'imputato, del reatocontestato. E se anche quelle dichiarazioni, non utilizzabili in sede dibattimentale,potevano essere utilizzate dal giudice della riparazione, certamente quest'ultimonon avrebbe potuto porsi in contrasto con la valutazione compiuta dal giudicedell'assoluzione che ha giudicato il dato emergente da quelle dichiarazioni nonsufficiente ad integrare la condotta contestata.I giudici di merito, in sostanza, hanno ritenuto gli elementi probatori posti abase della contestazione e della misura cautelare, privi di alcuna valenza probato-ria, al di là del fatto che quegli elementi fossero stati o meno confermati in dibat-timento. In tal senso, probabilmente, la Corte avrebbe dovuto piuttosto valorizzarela circostanza che il ricorrente è stato totalmente privato del proprio diritto di di-fesa: si ricorda, infatti, che al ricorrente non è mai stata elevata una contestazionené gli è mai stata notificata l'ordinanza di applicazione della misura cautelare inuna lingua a lui nota; lo stesso, inoltre, non è mai stato interrogato in relazionealle contestazioni a lui mosse e, dunque, non ha mai avuto la possibilità di discol-parsi e narrare la propria versione dei fatti (all'udienza di convalida, infatti, nonveniva disposta la traduzione per motivi sanitarie ed a seguito dell'ordinanza dicustodia cautelare non veniva disposto l'interrogatorio di garanzia).Si richiama il dictum di Sez. 3 n. 52645/2017 che ha escluso che il riconosci-mento fotografico da parte della persona offesa possa costituire la colpa gravecausa di diniego del risarcimento, posto che trattasi di elemento non attinente alcomportamento dell'arrestato (fattispecie che il ricorrente ritiene sovrapponibile aquella in esame, considerato che il ricorrente è stato arrestato e processato aseguito del riconoscimento fotografico effettuato dai tre migranti).Nel caso di specie, peraltro, la valutazione della Corte avrebbe dovuto essereancora più stringente, considerato che al ricorrente, ai fini della esclusione deldiritto all'equa riparazione, non viene addebitata la colpa grave, ma addirittura ildolo. Per il ricorrente non può che concludersi affermando l'insussistenza di alcunconcreto elemento dal quale potere desumere profili di responsabilità a carico delricorrente, tali da ritenere che egli stesso, col suo comportamento doloso, abbiadato causa alla custodia sofferta.Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al-tra sezione della corte di appello.3. Il P.G. e l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Economia edelle Finanze hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportatein epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorsova rigettato.2. Come ricorda il provvedimento impugnato, il procedimento che ha vistoimputato l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] trae origine dal fermo di indiziato didelitto del 17/07/2015.In quella data ufficiali e agenti di P.G. in servizio presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], della Questura, della Legione dei Carabinieri e della [OSCURATO:PERSONA], alle ore 22:45 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nei pressi dellanave [OSCURATO:PERSONA] CP 940 della VI [OSCURATO:PERSONA] di Messina, procedettero,tra gli altri, al fermo di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato del delittodi agevolazione all'ingresso illegale in Italia di circa 365 cittadini extracomunitaridi varia nazionalità. Il fermo si basò sul fatto che, nell’immediatezza dei fatti, ilricorrente venne riconosciuto, a bordo della stessa nave, quale conduttore/scafistadei barcone di 15 metri, da tre migranti di nazionalità eritrea: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, il P.M. chiese la convalida di fermo di indiziato di delitto ela contestuale applicazione di misura cautelare per i reati di cui agli artt. 12 comma3 lett. a) b), comma 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. n. 286/1998, con richiesta chevenne accolta da parte del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].La gravità indiziaria venne ricavata dall'annotazione n. 38/2015 datata15/07/2015, dalla quale emergeva che, dopo che la nave [OSCURATO:PERSONA] CP 940 dellaVI [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Messina ebbe a prestare soccorso nelleacque internazionali a diverse imbarcazioni, cariche di migranti, prive di bandierae nazionalità, un team composto da ufficiali e agenti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Polizia di Stato e Capitaneria di Porto effettuò approfondimenti di polizia giudiziariafinalizzati a individuare gli scafisti delle imbarcazioni che trasportavano i migrantiirregolari. E grazie all'escussione di numerosi migranti, si giunse all'individuazionedi 5 soggetti che apparivano svolgere il ruolo di scafisti, tra i quali l'odierno ricor-rente [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, quest’ultimo venne ritenuto scafista e soggettoche si occupava dei motori dell'imbarcazione da ben tre soggetti extracomunitarisopra ricordati.Nelle more del processo i tre cittadini eritrei che individuarono [OSCURATO:PERSONA] meno come colui che guidava l’imbarcazione nella quale gli stessi erano abordo si sono resi irreperibili e, quindi, non hanno dato alcun seguito in sede di-battimentale a quelle prime dichiarazioni.Logica conseguenza è stata, come si legge a pag. 6 della sentenza di assolu-zione per non aver commesso il fatto pronunciata dal tribunale collegiale di ViboValentia l’11/02/20 e passata in giudicato, che alla prospettazione accusatoria nonabbia potuto fare seguito un’affermazione di condanna per l’odierno ricorrente eper i coimputati: Ciò perché «la formulazione dell'ipotesi dell'accusa in capo aglistessi in qualità di scafisti dei gommoni e delle barche è stata determinata dalnarrato acquisito da alcuni dei soggetti sentiti nell'immediatezza dei fatti». «Tut-tavia, a seguito del loro successivo allontanamento, è risultato impossibile sia ad-divenire alla formazione di detta prova nel contraddittorio delle parti attraverso lostrumento dell'incidente probatorio (cfr. verbale di incidente probatorio richiestoma non espletato contenuto agli atti) sia escutere gli stessi testi durante l'istrut-toria dibattimentale in quanto resisi irreperibili (cfr. i verbali di vane ricerche pro-dotti dal Pubblico Ministero e contenuti nel fascicolo per il dibattimento)». «Da taliconsiderazioni discende dunque l’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisitenell'immediatezza del fatti, imponendosi così una pronuncia assolutoria nei con-fronti degli odierni imputati per non aver commesso il fatto».3. Orbene, così ricostruiti i fatti e gli sviluppi processuali che hanno portatoall’assoluzione dell’odierno ricorrente, giova ricordare che vi è totale autonomiatra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, in quanto i due giudizi afferi-scono a piani di indagine del tutto diversi, che ben possono portare a conclusioniaffatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito aglivalutazione del tutto differenti.Ciò perché è prevista, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, la riva-lutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essereritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi sianostati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente odimprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno ilgiudice.È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede digiudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'andebeatur occorre prendere in considerazione in modo autonomo e completo tuttigli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine divalutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso adarvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza dicondotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o viola-zione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la con-dotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà perso-nale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di unprocedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv.247663), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo eindipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sededi merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito ilpresupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'au-torità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale,dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la pre-cedente Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). E atal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale(grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del prov-vedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio con-sapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice dellacognizione (cfr. Sez. 4, n. 45418/2010).La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra lealtre, da Sez. 4, n. 1710/2014 e da Sez. 4, n. 1422/2014: «... non potendo l'or-dinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... oblite-rare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquandointeragiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazionenegli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenzadel diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di unevento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente omeno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volonta-ria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametrodell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente ac-cettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso inter-vento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta inpericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa èdata dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla ripa-razione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, perevidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza dileggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una nonvoluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzinell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man-cata revoca di uno già emesso ...».4. L’appena ricordata autonomia del giudizio rispetto a quello di cognizione,fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori osta-tivi del dolo e/o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nelcorso delle indagini preliminari da soggetti che poi, in dibattimento, si sono sot-tratti all’esame o hanno ritrattato, in quest’ultimo caso sulla base di una valuta-zione specifica della genuinità di queste ultime condotte.In situazioni analoghe a quella in esame è stato affermato che nel procedi-mento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili per dimostrare lasussistenza del dolo o della colpa dell’istante, ostativi alla riparazione, le dichiara-zioni rese dalla persona offesa, in sede di sommarie informazioni testimoniali, an-che nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all’esame dibattimen-tale, con conseguente inutilizzabilità, ai sensi dell’articolo 526, comma 2, cod.proc. pen., dovendo la condotta dell’indagato essere vagliata, ai fini della ripara-zione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice dellacautela (cfr. Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284 – 01).È stato in più occasioni ribadito che, tema di riparazione per l'ingiusta deten-zione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causaper dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla lucedel quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementiindiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano statiesclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. (Sez. 4, n.40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284 – 01; Sez. 4, n. 41396 del15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808;Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Rv. 259225; Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013,Rv. 257651).Già in precedenza, peraltro, si era affermato che, in tema di riparazione perl'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudicepuò utilizzare gli atti che nel giudizio di cognizione sono risultati "fisiologicamente"inutilizzabili (Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651, in un caso didichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati che in dibatti-mento o non si erano sottoposti all'esame, o avevano ritrattato; conf. Sez. 4, n.38181 del 23/04/2009, Ferrigno, Rv. 245308; Sez. 4, n. 37026 del 03/06/2008,Bologna, Rv. 241981, in un caso di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia,rese nel corso delle indagini preliminari, e non utilizzabili ex art. 513 cod. proc.pen.).Come ricordava la Corte di legittimità nella richiamata sentenza 49771/2013,le Sezioni Unite (con la sentenza n. 1153 del 30/10/2008 dep. 2009, Racco, Rv.241667) hanno enunciato il principio della inutilizzabilità nel giudizio di equa ripa-razione di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione.A tale conclusione si è pervenuti in quanto l’inutilizzabilità è stata ritenuta percosì dire "genetica", perché riferibile ad un dato probatorio acquisito in violazionedi un divieto stabilito dalla legge in vigore al momento dell'esecuzione dell'inter-cettazione stessa (artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen., con riferimento al dirittocostituzionalmente garantito dall’art. 15 Cost. di libertà e segretezza della corri-spondenza e di ogni altra forma di comunicazione). Si è perciò concluso per l’im-possibilità di porre quelle intercettazioni a fondamento dell'ordinanza cautelarequale grave indizio di colpevolezza (proprio perché illegittimamente acquisito), edi operare qualsiasi forma di "recupero" o "sanatoria" essendo normativamenteprevista addirittura la distruzione della documentazione relativa alle intercettazioniillegalmente eseguite, salvo che costituisca corpo del reato (art. 271, comma 3,cod. proc. pen.).Ben diversa è stata, invece, ritenuta la situazione processuale nella concretafattispecie che era speculare rispetto a quella che ci occupa. In quello, così comenel nostro caso, infatti la inutilizzabilità delle dichiarazioni è stata dichiarata dalgiudice della cognizione solo perché non confermate nella sede dibattimentale.Per cui legittimamente la Corte territoriale ha tenuto conto anche di quelledichiarazioni.5. Conclusivamente, non colgono nel segno le censure difensive in quanto,con motivazione logica e congrua, e rispettosa dei principi di diritto sopra ricordati,il giudice della riparazione ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse possibileaccogliere la domanda riparatoria proposta dal ricorrente, dal momento che, sullabase delle dichiarazioni di tre dei migranti coinvolti nella vicenda, era ravvisabileuna sua condotta dolosa, ovvero quella di essersi posto alla guida dell’imbarca-zione.Ininfluente, dunque, è la circostanza che i tre migranti eritrei si siano sottratti,in sede processuale, all’esame dibattimentale, essendosi resi irreperibili, con con-seguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni ex articolo 526, comma 2, cod.proc. pen. in sede dibattimentale, tuttavia utilizzabili nel giudizio riparatorio, at-teso che hanno rappresentato un elemento valutativo, non colpito da alcuna inu-tilizzabilità genetica, a disposizione del Gip, al momento dell’emissione del prov-vedimento cautelare.Si trattava, nello specifico, diversamente da quello che si legge in ricorso, didichiarazioni tra di loro convergenti, in ordine alla individuazione del ricorrentequale conducente dell’imbarcazione, attività evidentemente dolosa, rimanendo sulpiano della mera congettura quello che il ricorrente vorrebbe essere un fatto no-torio, ovvero che sia stato messo alla guida uno dei migranti (circostanza che,peraltro, nemmeno l’odierno ricorrente risulta ex actis avere mai evocato a suofavore).Suggestivamente il ricorrente legge l’affermazione contenuta a pag. 6 dellasentenza di assoluzione (ove si legge che «Né dalla deposizione né dalla documen-tazione prodotta è dato desumere tale prova ») come riferentesi alla circostanzache [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida dell’imbarcazione, laddove, in chiara consecutiocon la frase precedente, la stessa va invece riferita alla prova della penale respon-sabilità degli imputati (ed infatti si legge nella frase precedente che «tuttavia èrimasta priva di riscontro probatorio l’ipotesi accusatoria che siano stati gli impu-tati a porre in essere le condotte in contestazione, non ritenendo il tribunale suf-ficiente a tal fine la circostanza che alcuni di essi conducessero l’imbarcazione»).Dunque, il giudice dell’assoluzione scrive che comunque non sarebbe potutopervenire ad una sentenza di condanna sulla base del solo fatto, non ulteriormentecircostanziato perché in dibattimento i soggetti che l’avevano indicato non sonostati escussi, che alcuni soggetti, tra cui l’odierno ricorrente siano stati visti allaguida dell’imbarcazione.Ma, sul diverso piano del giudizio di riparazione, correttamente tale attività èstata ritenuta integrare un comportamento doloso o quanto meno colposo che siè posto in sinergia con l’irrogazione della misura.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna ex lege del ricorrente al paga-mento delle spese processuali.Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente ai dictum di Sez. U., n. 877 del14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, mache, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che cioccupa; vedasi anche Sez. U., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264)che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata me-moria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debbaconseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministerodell’Economia e delle Finanze. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-suali.Nulla per spese in favore del Ministero resistente.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]