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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 32998/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la richiesta di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. delle sentenze nn. 2562/16 e 2807/17, ha orientato la decisione all'orientamento, ampiamente maggioritario e preferibile, secondo cui «La fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva» (Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, dep. 2021, Liccardo, Rv. 281300; cfr. anche Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270883, che, con riferimento a diversa fattispecie criminosa, stabilisce che «La depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato»); che, correttamente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha invece disatteso l'opposta ricostruzione, riproposta dal ricorrente ancora con la memoria del 12 aprile 2022 ed avallata da una isolata decisione (Sez. 3, n. 35146 del 23/00017, Nocerino, non massimata), che ha ripreso un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso da Sez. 6, n. 10630 del 03/06/1992, Giudice, Rv. 192152, e Sez. 3, n. 7582 del 30/03/1994, Cola, Rv. 198407) ed assegnato alla disposizione dell'art. 5, d.lgs. 16 gennaio 2016, n. 8 (stando alla quale «Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato»), portata innovativa e, dunque, operatività esclusivamente pro futuro, laddove, invece, l'indirizzo seguito dal giudice dell'esecuzione trae fondamento dalla persistente rilevanza penate di condotte che, in quanto connotate, in concreto, dalla reiterazione dell'illecito depenalizzato, sono state espressamente escluse dall'operata abolitio criminis; ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre va esclusa, in ragione dell'esistenza del denunciato contrasto ermeneutico — elemento atto ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la richiesta di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. delle sentenze nn. 2562/16 e 2807/17, ha orientato la decisione all'orientamento, ampiamente maggioritario e preferibile, secondo cui «La fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva» (Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, dep. 2021, Liccardo, Rv. 281300; cfr. anche Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270883, che, con riferimento a diversa fattispecie criminosa, stabilisce che «La depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato»); che, correttamente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha invece disatteso l'opposta ricostruzione, riproposta dal ricorrente ancora con la memoria del 12 aprile 2022 ed avallata da una isolata decisione (Sez. 3, n. 35146 del 23/00017, Nocerino, non massimata), che ha ripreso un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso da Sez. 6, n. 10630 del 03/06/1992, Giudice, Rv. 192152, e Sez. 3, n. 7582 del 30/03/1994, Cola, Rv. 198407) ed assegnato alla disposizione dell'art. 5, d.lgs. 16 gennaio 2016, n. 8 (stando alla quale «Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato»), portata innovativa e, dunque, operatività esclusivamente pro futuro, laddove, invece, l'indirizzo seguito dal giudice dell'esecuzione trae fondamento dalla persistente rilevanza penate di condotte che, in quanto connotate, in concreto, dalla reiterazione dell'illecito depenalizzato, sono state espressamente escluse dall'operata abolitio criminis; ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre va esclusa, in ragione dell'esistenza del denunciato contrasto ermeneutico — elemento atto ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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