CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 16608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FulvioBaldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza limitatamente all’ordine diimputazione coattiva;lette la memoria e le note di replica depositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredella persona offesa, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma, decidendo, all’esito della camera di consiglio, sulla opposizione alla archiviazionepresentata dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX, disponeva la imputazione coatta neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione al reato di cui agli artt. 640, 61, n. 5,cod. pen., e contestualmente l’archiviazione in relazione al reato di cui all’art. 643 cod. pen.2. Avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Romadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, censurando l’atto come abnorme e lamentando violazione dellenorme di cui agli artt. 409 cod. proc. pen., 111 e 112 Cost. e 6 CEDU.In particolare, deduce il ricorrente che l’ordine di imputazione coatta, in relazione alreato di cui all’art. 640 cod. pen., esorbita dai poteri del giudice, atteso che l’iscrizione nelregistro degli indagati, così come la informazione di garanzia, riguardava esclusivamente ilreato di cui all’art. 643 cod. pen.Rileva, vieppiù, essere stata operata non una mera riqualificazione giuridica, bensì unamodifica del fatto, sostenuta anche da diverse risultanze probatorie.Insta pertanto per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, contrasmissione deli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per iprovvedimenti conseguenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per essere il motivo dedotto aspecifico.1.1. In premessa, va osservato che alla precedente udienza del 10/02/2026 è statodisposto rinvio, al fine di consentire la integrazione del contraddittorio, con la comunicazionedell’avviso di udienza alla persona offesa, XXXXXXXXXXXXXXX.1.2. Ciò premesso, nella specie, il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento concui è stata ordinata la imputazione coatta, assumendo che il giudice avrebbe operato sul“falso ovvero errato presupposto della iscrizione a carico dell’indagato” anche per il reato dicui all’art. 640 cod. pen. e quindi da ciò argomentando circa la abnormità dell’atto e laconcreta violazione del diritto di difesa.Tuttavia, a tal fine il ricorso si presenta privo dei requisiti di autosufficienza e specificità,non confrontandosi con l’ordinanza impugnata e limitandosi a riportare uno stralcio dellainformazione di garanzia e la trascrizione di parte della ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari, con cui si disponeva l’iscrizione nel registro ex art 335 cod. proc. pen. delXXXXXXXXXXXX per il reato di cui all’art. 643 cod. pen., senza allegare, ma neppureindividuare, specificamente gli atti e senza ricostruire puntualmente le vicende che hannocondotto al provvedimento impugnato.Di contro, il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, dà attoche si procede per “ipotesi di reato iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. con riferimento agliartt.: 640, 643 c.p.”; sviluppa quindi le proprie considerazioni separatamente per ciascunadelle indicate fattispecie, dando specificamente rilievo, quanto al reato di cui all’art. 640 cod.pen., ad atti del procedimento ed al supplemento di indagini disposto, giungendo quindi adisporre la archiviazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 643 cod. pen. e ad ordinare laformulazione della imputazione con riferimento a quella di cui all’art. 640 cod. pen. Peraltro, la esistenza di iscrizione per entrambi i titoli di reato si evince dallo stessostralcio riportato in ricorso, laddove si legge essere stata disposta la iscrizione, nei confrontidel XXXXXXXXXXXX, “altresì per la notizia di reato ex art 643 c.p.” (pag. 1 del ricorso),locuzione che evidentemente presuppone l’esistenza di iscrizione per ulteriore ipotesi direato.Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni ededuzioni avanzate in ricorso.2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stimaequo determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi, in euro tremila, in favore della cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.