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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16200/2025

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sul ricorso iscritto al n. 16068/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Calabria n. 56 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore , successore «ex lege» di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 6649/67/2016,depositata il 12 dicembre 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], socia accomandataria della ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione“, impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R., n. 602 del 1973, a sèguito del mancato pagamento di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate a titolo di ILOR e IVA in relazione agli anni 1997 e 1998. [OSCURATO:PERSONA] adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’agente della riscossione, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto avente ad oggetto un atto ritenuto non autonomamente impugnabile a norma dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

La decisione veniva successivamente confermata, con diversa motivazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, la quale, con sentenza n. 6649/67/2016 depositata il 12 dicembre 2016, respingeva l’appello della contribuente, rilevando che il preavviso di iscrizione ipotecaria in discorso era stato ad essa notificato in conseguenza dell’omesso pagamento di una prodromica cartella esattoriale divenuta definitiva in data 21 marzo 2011 per mancata impugnazione.

Avverso tale sentenza la Zhu ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il ricorso è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale è nelle more subentrata «ex lege» l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (ADER), rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate l’insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006.

1.1. Si censura la decisione per aver erroneamente negato l’autonoma impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato alla contribuente dall’agente della riscossione.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la nullità della gravata pronuncia per omessa o insufficiente motivazione, con conseguente violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

2.1. Si rimprovera alla CTR di aver respinto l’appello della contribuente senza illustrare ed esaminare le doglianze da questa sollevate, limitandosi a un puro e semplice rinvio «per relationem» alla sentenza di primo grado.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.Va anzitutto notato che, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c., nel testo, qui applicabile, vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lettera d), n. 1) del D. Lgs. n. 149 del 2022, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

3.2. La citata disposizione deve ritenersi operante anche rispetto alle controversie tributarie, in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

3.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per soddisfare il requisito imposto dal menzionato art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte rispetto alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella, asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 1926/2015, Cass. n. 19018/2017, Cass. n. 25452/2024, Cass. n. 8448/2025).

3.4. Orbene, il cennato requisito di ”forma - contenuto“ appare mancante nella fattispecie in esame.

3.5. Invero, l’impugnante [OSCURATO:PERSONA] ha completamente omesso di riportare, anche solo in sintesi, i motivi di impugnazione posti a fondamento del suo originario ricorso, i quali, giova rammentarlo, valgono a circoscrivere l’oggetto del presente giudizio, operando in materia tributaria il principio generale di conversione dei vizi dell’atto impositivo in motivi di gravame (cfr. Cass. n. 20503/2024, Cass. n. 12493/2022, Cass. n. 12313/2018). 3.6.Segnatamente, con riguardo al giudizio di primo grado ella si è limitata ad allegare che la CTP di Brescia dichiarava inammissibile il ricorso del(la) contribuente, assumendo che la semplice comunicazione di iscrizione ipotecaria non poteva considerarsi un atto di espropriazione forzata, essendo prodromico ad essa e dunque non avrebbe i requisiti per essere impugnabile autonomamente (pag. 2 del ricorso per cassazione).

3.7. Per il resto, la ricorrente ha soltanto dato conto dello svolgimento del giudizio di appello, sottolineando che: - la sentenza di prime cure era stata da lei impugnata con ricorso del 04.09.2015, davanti alla CTR di Milano, sez.

Staccata di Brescia ; - i motivi di appello erano stati preceduti da una premessa in fatto che appare opportuno riportare anche qui nei suoi elementi essenziali ; - fatte queste premesse, così come riportate nel ricorso in appello, l’appellante si era affidata ai seguenti motivi di gravame: 1)con l’unico articolato motivo, l’appellante lamentava che il giudice di primo grado avesse dichiarato inammissibile il ricorso valorizzando il mero dato formale contenuto nella comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02276201400002245000, senza entrare minimamente nel merito dell’impugnazione, merito che afferiva ad un elemento di non scarso rilievo, come quello rappresentato dalla 1)inesistenza giuridica della coobbligazione e 2)inesistenza del credito erariale conseguentemente all’accertamento con valore di giudicato della inesistenza della sentenza che aveva inizialmente ritenuta fondata la pretesa erariale (pagg. 2- 5 del ricorso per cassazione). 3.8.L’evidenziata carenza strutturale dell’atto impedisce alla Corte di avere una cognizione chiara e completa della vicenda processuale e di verificare se le censure che la Zhu assume di aver sottoposto al vaglio della CTR ( inesistenza giuridica della coobbligazione ; accertamento con valore di giudicato della inesistenza della sentenza che aveva inizialmente ritenuta fondata la pretesa erariale ) avessero già costituito oggetto di specifici motivi di impugnazione da lei articolati con il libello introduttivo della lite.

3.9. Fermo quanto precede, dalla lettura della sentenza si evince che la CTR ha respinto l’appello della Zhu sulla scorta dell’assorbente rilievo che l’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria era stato notificato dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in conseguenza del mancato pagamento della cartella esattoriale n. 022 2009 00358006 22/001, «divenuta definitiva in data 21/03/2011 per mancata impugnazione della medesima da parte della ricorrente».

3.10. Diversamente dai giudici di prime cure, il collegio d’appello ha, dunque, incentrato la decisione non già sulla ritenuta non autonoma impugnabilità dell’atto di cui all’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, bensì sull’accertamento dell’acquisita definitività della cartella presupposta, implicante la preclusione di contestazioni attinenti al merito della pretesa tributaria(cfr. Cass.n. 10047/2024).

3.11. Questa fondamentale «ratio decidendi» è stata completamente trascurata dalla Zhu, che ad essa nemmeno ha fatto cenno nell’esporre la motivazione della pronuncia qui impugnata, a suo dire limita (tasi) ad affermare - dopo aver evidenziato una sequela di sentenze di merito della Corte Tributaria bresciana di primo e secondo grado-che ”tali decisioni sono tutte a sfavore della tesi del contribuente e, per contro... a favore dell’Amministrazione finanziaria, e quindi a supporto e fondamento delle pretese erariali (pag. 12 del ricorso per cassazione, paragrafo II.2).

3.12. Alla luce di ciò, il ricorso si rivela inammissibile anche per difetto di specificità e pertinenza con il «decisum».

4. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, essendo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora ADER, rimasta intimata.

5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 16068/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Calabria n. 56 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore , successore «ex lege» di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 6649/67/2016,depositata il 12 dicembre 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], socia accomandataria della ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione“, impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R., n. 602 del 1973, a sèguito del mancato pagamento di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate a titolo di ILOR e IVA in relazione agli anni 1997 e 1998. [OSCURATO:PERSONA] adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’agente della riscossione, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto avente ad oggetto un atto ritenuto non autonomamente impugnabile a norma dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. La decisione veniva successivamente confermata, con diversa motivazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, la quale, con sentenza n. 6649/67/2016 depositata il 12 dicembre 2016, respingeva l’appello della contribuente, rilevando che il preavviso di iscrizione ipotecaria in discorso era stato ad essa notificato in conseguenza dell’omesso pagamento di una prodromica cartella esattoriale divenuta definitiva in data 21 marzo 2011 per mancata impugnazione. Avverso tale sentenza la Zhu ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il ricorso è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale è nelle more subentrata «ex lege» l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (ADER), rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate l’insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006. 1.1. Si censura la decisione per aver erroneamente negato l’autonoma impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato alla contribuente dall’agente della riscossione. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la nullità della gravata pronuncia per omessa o insufficiente motivazione, con conseguente violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 2.1. Si rimprovera alla CTR di aver respinto l’appello della contribuente senza illustrare ed esaminare le doglianze da questa sollevate, limitandosi a un puro e semplice rinvio «per relationem» alla sentenza di primo grado. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.Va anzitutto notato che, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c., nel testo, qui applicabile, vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lettera d), n. 1) del D. Lgs. n. 149 del 2022, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa. 3.2. La citata disposizione deve ritenersi operante anche rispetto alle controversie tributarie, in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 3.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per soddisfare il requisito imposto dal menzionato art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte rispetto alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella, asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 1926/2015, Cass. n. 19018/2017, Cass. n. 25452/2024, Cass. n. 8448/2025). 3.4. Orbene, il cennato requisito di ”forma - contenuto“ appare mancante nella fattispecie in esame. 3.5. Invero, l’impugnante [OSCURATO:PERSONA] ha completamente omesso di riportare, anche solo in sintesi, i motivi di impugnazione posti a fondamento del suo originario ricorso, i quali, giova rammentarlo, valgono a circoscrivere l’oggetto del presente giudizio, operando in materia tributaria il principio generale di conversione dei vizi dell’atto impositivo in motivi di gravame (cfr. Cass. n. 20503/2024, Cass. n. 12493/2022, Cass. n. 12313/2018). 3.6.Segnatamente, con riguardo al giudizio di primo grado ella si è limitata ad allegare che la CTP di Brescia dichiarava inammissibile il ricorso del(la) contribuente, assumendo che la semplice comunicazione di iscrizione ipotecaria non poteva considerarsi un atto di espropriazione forzata, essendo prodromico ad essa e dunque non avrebbe i requisiti per essere impugnabile autonomamente (pag. 2 del ricorso per cassazione). 3.7. Per il resto, la ricorrente ha soltanto dato conto dello svolgimento del giudizio di appello, sottolineando che: - la sentenza di prime cure era stata da lei impugnata con ricorso del 04.09.2015, davanti alla CTR di Milano, sez. Staccata di Brescia ; - i motivi di appello erano stati preceduti da una premessa in fatto che appare opportuno riportare anche qui nei suoi elementi essenziali ; - fatte queste premesse, così come riportate nel ricorso in appello, l’appellante si era affidata ai seguenti motivi di gravame: 1)con l’unico articolato motivo, l’appellante lamentava che il giudice di primo grado avesse dichiarato inammissibile il ricorso valorizzando il mero dato formale contenuto nella comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02276201400002245000, senza entrare minimamente nel merito dell’impugnazione, merito che afferiva ad un elemento di non scarso rilievo, come quello rappresentato dalla 1)inesistenza giuridica della coobbligazione e 2)inesistenza del credito erariale conseguentemente all’accertamento con valore di giudicato della inesistenza della sentenza che aveva inizialmente ritenuta fondata la pretesa erariale (pagg. 2- 5 del ricorso per cassazione). 3.8.L’evidenziata carenza strutturale dell’atto impedisce alla Corte di avere una cognizione chiara e completa della vicenda processuale e di verificare se le censure che la Zhu assume di aver sottoposto al vaglio della CTR ( inesistenza giuridica della coobbligazione ; accertamento con valore di giudicato della inesistenza della sentenza che aveva inizialmente ritenuta fondata la pretesa erariale ) avessero già costituito oggetto di specifici motivi di impugnazione da lei articolati con il libello introduttivo della lite. 3.9. Fermo quanto precede, dalla lettura della sentenza si evince che la CTR ha respinto l’appello della Zhu sulla scorta dell’assorbente rilievo che l’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria era stato notificato dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in conseguenza del mancato pagamento della cartella esattoriale n. 022 2009 00358006 22/001, «divenuta definitiva in data 21/03/2011 per mancata impugnazione della medesima da parte della ricorrente». 3.10. Diversamente dai giudici di prime cure, il collegio d’appello ha, dunque, incentrato la decisione non già sulla ritenuta non autonoma impugnabilità dell’atto di cui all’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, bensì sull’accertamento dell’acquisita definitività della cartella presupposta, implicante la preclusione di contestazioni attinenti al merito della pretesa tributaria(cfr. Cass.n. 10047/2024). 3.11. Questa fondamentale «ratio decidendi» è stata completamente trascurata dalla Zhu, che ad essa nemmeno ha fatto cenno nell’esporre la motivazione della pronuncia qui impugnata, a suo dire limita (tasi) ad affermare - dopo aver evidenziato una sequela di sentenze di merito della Corte Tributaria bresciana di primo e secondo grado-che ”tali decisioni sono tutte a sfavore della tesi del contribuente e, per contro... a favore dell’Amministrazione finanziaria, e quindi a supporto e fondamento delle pretese erariali (pag. 12 del ricorso per cassazione, paragrafo II.2). 3.12. Alla luce di ciò, il ricorso si rivela inammissibile anche per difetto di specificità e pertinenza con il «decisum». 4. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, essendo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora ADER, rimasta intimata. 5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Così deci
Sentenza Cassazione n. 16200/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris