CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 29746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20040- 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via A. Toscani n.95 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2021 n. 20040 sez. S2 -ad. 19-3-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 398 / 2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, pubblicatail 24/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex artt. 1170 cod. civ. e 703 cod. proc. civ. , depositato il 3 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domandarono al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la manutenzione del possesso di una porzione di terreno antistante la casa in loro proprietà, da cui accedevano anche al loro garage, lamentando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ave vano modificato lo scarico di uno dei canali di scolo dell’acqua piovana proveniente dal loro tetto, apponendo all’originale tubo di raccolta un terminale che scaricava l’acqua in un’aiuola da loro realizzata nel suddetto terreno; chiesero, altresìla rimozione del pluviale di scolo e il risarcimento dei danni conseguenti. Per quel che qui ancora rileva, i resistenti contestarono la legittimazione attiva dei ricorrenti, sostenendo che lo spiazzo di terreno fosse una strada pubblica. 2. Concesso l’interdetto possessorio, confermato in reclamo, con sentenza n. 1921/2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di astenersi dal compimento di atti di turbativa; respinse invece la domanda di risarcimento danni. 3 Con sentenza n. 398/2021, la Corte d’appello di Catanzaro accolse l’appello dei resistenti, dichiarando inammissibile la domanda di manutenzione del possesso per essere lo spazio in controversia una strada pubblica e per non essere stata vinta la presunzione di demanialità di cui all’art. 22, terzo comma, l.n.2248/1865 all. F. Ric. 2021 n. 20040 sez. S2 -ad. 19-3-2024 - 3 - 3. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione,affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Il consigliere delegato di questa Sezione ha propost o la definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis cod. proc. civ. , per inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno presentato istanza di decisionee, in prossimità dell’adunanza, memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 dell’art.360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente. In particolare, hanno sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe compiutamente esaminato i plurimi elementi che dimostravano la natura privata del bene; la Corte di merito avrebbe valorizzatosoltanto alcuni elementi probatori (la delibera della giunta comunale del 1998 e la nota n.4346 del 2006 del Responsabile dell’area urbanistica), invece in sé non significativi perché non concernenti lo spazio oggetto di tutela; non avrebbe, inoltre, considerato l’errore della planimetria, né il valore della scrittura privata del 1980, né il contenuto delle dichiarazioni degli informatori e dei testi raccolte e delle risultanze della consulenza disposta in sede di reclamo, da cui emergerebbe la natura privata dell’area. 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 dell’art.360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma terzo, l.n. 2248/1865 allegato F, per erronea applicazione della presunzione di demanialità: la Corte Ric. 2021 n. 20040 sez. S2 -ad. 19-3-2024 - 4 - d’Appello, a loro dire, non avrebbe considerato «le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti che escludono la demanialità o consentono di superarla», come risultanti dall’istruttoria espletata. 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 dell’art.360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno infine censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1170, 1140 e 1145 cod. civ.: la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la loro legittimazione all’azione di manutenzione, non considerando cheanche i beni demaniali possono formare oggetto di azione di manutenzione e che ai fini dell’operatività del terzo comma dell’art. 1145 cod. civ. è sufficiente che chi agisce in manutenzione eserciti sul bene poteri di fatto tali da poter essere oggetto di una concessione, non richiedendosi che la concessione sia stata già rilasciata. 3.1. Il terzo motivo, da esaminarsi per primo per logica espositiva, è fondato. Preliminarmente deve escludersi che costituisca questione nuova, come invece eccepito dai controricorrenti, l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1145 cod. civ., perché a pagina 12 della sentenza impugnata la Corte d’appello esplicitamente riporta la difesa sul punto dei coniugi Zarola - [OSCURATO:PERSONA], esaminando di seguito l’operatività della norma. L’art. 1145 cod. civ., dopo aver sancito al primo comma che il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto, precisa, al secondo comma, che «tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico» e prevede al terzo comma che « se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione». Ric. 2021 n. 20040 sez. S2 -ad. 19-3-2024 - 5 - Questa Corte hagià chiarito la portata applicativa del la norma, stabilendo che l'azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non soltanto a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, proprio in quanto nei rapporti fra privati , per l'esperimento dell'azione di manutenzione,è sufficiente che il possesso corrisponda all'esercizio di facoltà che possano formare oggetto di concessione amministrativa e non è necessario che trattisi di facoltà correlate a concessioni già emanate. Pertanto,il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore ad ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato ad esperire l'azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso (Cass. Sez. U, n. 1106 del 17/04/1971; Sez. U, n. 3200 del 28/10/1974; Sez. 2, n. 5180 del 29/04/1992; Sez. 2, n. 2025 del 19/02/1993; Sez. 2, n. 20357 del 2012). Nel caso in esame, la Corte d’appello non ha chiarito perché nella specie non potrebbe ravvisarsi l’ipotesi del terzo comma del 1145 , motivando la dichiarazione di inammissibilità della domanda di manutenzione in riferimento soltanto alla demanialità del bene, questione invece propria di un giudizio petitorio, senza ricostruire il contenuto del possesso esercitato e, in particolare senza valutare se fosse o non corrispondente all'esercizio di facoltà che possano formare oggetto di concessione amministrativa. Si rende p ertanto necessario un nuovo esame sulla scorta del citato principio di diritto. 4. Dall’accoglimento del terzo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dei restanti e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione. Ric. 2021 n. 20040 sez. S2 -ad. 19-3-2024 - 6 - Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaroin diversa composizione, anche pe