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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43698/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e non partecipata, perché proposto per motivi non consentiti.

In relazione al primo motivo del ricorso, ovverosia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si rileva che essa non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti e dunque il motivo esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Quanto al secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, DPR 309/1990, si rileva la carenza di interesse posto che, come risulta dal capo di imputazione, il fatto è stato ab initio qualificato come spaccio di lieve entità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e non partecipata, perché proposto per motivi non consentiti. In relazione al primo motivo del ricorso, ovverosia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si rileva che essa non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti e dunque il motivo esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Quanto al secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, DPR 309/1990, si rileva la carenza di interesse posto che, come risulta dal capo di imputazione, il fatto è stato ab initio qualificato come spaccio di lieve entità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 43698/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris