CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 38084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11924/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] individuale CALCAGNO [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo titolare CALCAGNO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77A23 L259U), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Pomezia n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R65 G999I) e [OSCURATO:PERSONA] Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H22 G999F), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via della Libertà n. 54, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1819/2016, pubblicata in data 8 novembre 2016; R.G.N. 11924/17 U.P.6/12/2022 Difetto di procura ad litem– Produzione sopravvenuta – Sanatoria udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che il procedimento sia rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sull’efficacia sanante della produzione successiva del mandato difensivo originariamente mancante; rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, la Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 182 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sanata ex tunc l’originaria inesistenza della procura alle liti per l’introduzione del giudizio di primo grado, mediante il deposito della procura con la comparsa di costituzione in appello; considerato che la questione giu ridica posta dal motivo di ricorso è stata rimess a alle Sezioni Unite di questa Corte all’esito dell’ordinanza interlocutoria Cass., Sez. 2, n. 4932 del 15 febbraio 2022, la quale ha posto il seguente quesito: “Se, ai sensi del secondo comma dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla legge. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest’ultima rilasciata in suo favore”; atteso che, in ordine a tale questione giuridica, le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di con