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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 25456/2026

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ito de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede,in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 21/11/2024 dal Tribunale diPalermo, riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di unanno, mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa in relazione ai reati dicui all’art. 55 D.vp 231/2007.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputata, tramiteil difensore di fiducia, per lamentare, quale unico motivo, la violazione dell’art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per carenza e manifesta illogicità dellamotivazione laddove la Corte di appello si è limitata ad un generico giudizio dicongruità della misura della pena concordata e ha omesso di indicare le ragioniper le quali non sono state riconosciute attenuanti generiche.3.

Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile.In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, alconsenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivirinunciati in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione,la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia e quellerelative al vizio di motivazione (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062,Musella, Rv. 285619; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02).Nel caso in esame la ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimentoalla dosimetria degli aumenti operati a titolo di continuazione, come rideterminatisulla base dell’accordo delle parti e, altresì, con riferimento al mancatoriconoscimento di attenuanti generiche che, tuttavia, è motivo rinunciato, cosìproponendo censure non deducibili in sede di legittimità.4.

Alla dichiarata inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualirelative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, così determinata con riferimento ai profili di colpaevidenziabili nel ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ito de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede,in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 21/11/2024 dal Tribunale diPalermo, riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di unanno, mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa in relazione ai reati dicui all’art. 55 D.vp 231/2007.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputata, tramiteil difensore di fiducia, per lamentare, quale unico motivo, la violazione dell’art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per carenza e manifesta illogicità dellamotivazione laddove la Corte di appello si è limitata ad un generico giudizio dicongruità della misura della pena concordata e ha omesso di indicare le ragioniper le quali non sono state riconosciute attenuanti generiche.3. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile.In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, alconsenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivirinunciati in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione,la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia e quellerelative al vizio di motivazione (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062,Musella, Rv. 285619; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02).Nel caso in esame la ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimentoalla dosimetria degli aumenti operati a titolo di continuazione, come rideterminatisulla base dell’accordo delle parti e, altresì, con riferimento al mancatoriconoscimento di attenuanti generiche che, tuttavia, è motivo rinunciato, cosìproponendo censure non deducibili in sede di legittimità.4. Alla dichiarata inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualirelative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, così determinata con riferimento ai profili di colpaevidenziabili nel ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]