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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08897/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31586-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2196/06/2020 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in data 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI.

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 -bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, osserva quanto segue: In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento delle somme portate da sei cartelle di pagamento emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR bite, accoglieva l'eccezione della società contribuente di inammissibilità dell'appello, spedito dall'Agenzia delle entrate - Riscossione in data 27/02/2017 e, quindi, proposto tardivamente rispetto alla data di notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 24/10/2016.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimato.

Il mezzo di cassazione, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 bis, 38, comma 3, e 51 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché del d.m. 23/12/2013, n. 163 e dell'art. 1 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], è manifestamente fondato e va accolto alla stregua del principio secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016, Rv. 640801; conformi Cass. n. 18321 del 2017; Cass. n. 9430 del 2018, in motivazione; Cass. n. 17941 del 2016 nonché Cass., Sez.

U, n. 33658 del 2018, in motivazione).

Successivamente, con d.m. 14 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nelle altre regioni secondo varie cadenze; per quanto concerne la Regione Calabria, a decorrere dal 15 giugno 2017.

Nella specie, alla stregua del principio tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15 giugno 2017, anche se il processo è iniziato prima di tale data; pertanto, alla stregua degli arresti giurisprudenziali citati, la notifica della sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 24/10/2016 deve ritenersi inesistente e come tale inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto applicarsi il termine breve di impugnazione nonostante l'inesistenza della notifica della sentenza di primo grado, va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame, anche della regolarità della notifica dell'appello nel termine lungo, e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 13/01/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31586-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2196/06/2020 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in data 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 -bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue: In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento delle somme portate da sei cartelle di pagamento emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR bite, accoglieva l'eccezione della società contribuente di inammissibilità dell'appello, spedito dall'Agenzia delle entrate - Riscossione in data 27/02/2017 e, quindi, proposto tardivamente rispetto alla data di notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 24/10/2016. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimato. Il mezzo di cassazione, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 bis, 38, comma 3, e 51 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché del d.m. 23/12/2013, n. 163 e dell'art. 1 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], è manifestamente fondato e va accolto alla stregua del principio secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016, Rv. 640801; conformi Cass. n. 18321 del 2017; Cass. n. 9430 del 2018, in motivazione; Cass. n. 17941 del 2016 nonché Cass., Sez. U, n. 33658 del 2018, in motivazione). Successivamente, con d.m. 14 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nelle altre regioni secondo varie cadenze; per quanto concerne la Regione Calabria, a decorrere dal 15 giugno 2017. Nella specie, alla stregua del principio tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15 giugno 2017, anche se il processo è iniziato prima di tale data; pertanto, alla stregua degli arresti giurisprudenziali citati, la notifica della sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 24/10/2016 deve ritenersi inesistente e come tale inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto applicarsi il termine breve di impugnazione nonostante l'inesistenza della notifica della sentenza di primo grado, va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame, anche della regolarità della notifica dell'appello nel termine lungo, e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13/01/2
Sentenza Cassazione n. 08897/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris