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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04601/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione limitatamente alla confisca disposta in ordine ai reati di cui all'art. 44, lett. b), d.

P. R. n. 380 del 2001, 93,94 e 95 d.

P. R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1 bis, d.

Ig. 42/04, dichiarati estinti per prescrizione, ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente alla confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite sui detti terreni.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte di cassazione aveva specificamente indicato il tema relativo all'esistenza di un mutamento di destinazione delle aree su cui le opere abusive insistono.

Dunque, ai fini del giudizio di sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, nonostante l'intervenuta prescrizione, il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare uno specifico accertamento tecnico e, a tale scopo, secondo la sentenza rescindente, non poteva essere ignorata la richiesta difensiva di procedere all'audizione del consulente della difesa in ordine alle ragioni tecniche che ostavano alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva.

Il giudice del rinvio invece ha erroneamente ritenuto che il giudizio di responsabilità della ricorrente in ordine al reato di lottizzazione abusiva in contestazione fosse irrevocabile.

Conseguentemente non è stato effettuato l'accertamento necessario per verificarne la sussistenza e la riconducibilità alla Marciano, come richiesto dalla sentenza rescindente, la quale aveva rilevato come non risultasse adeguatamente motivata l'affermata lottizzazione in riferimento all'esistenza di un mutamento di destinazione delle aree su cui le opere abusive insistevano.

Ancora una volta la dimostrazione della sussistenza della lottizzazione è stata desunta dalla prova della commissione dei reati urbanistici e gli abusi accertati nella proprietà della ricorrente sono stati apoditticamente ritenuti collegati all'attività di ristorazione gestita dal marito, ignorando il dato relativo all'archiviazione della notizia di reato iscritta a carico del marito della ricorrente.

Ma, anche se realmente quest'ultimo avesse utilizzato una parte delle strutture abusive a servizio del ristorante, come già rilevato dalla suprema Corte, non poteva ritenersi sussistente il reato in contestazione.

Con il precedente ricorso per cassazione, infatti, era stata evidenziata la destinazione turistica dell'area circostante la proprietà della ricorrente e l'inserimento degli abusi in un contesto fortemente urbanizzato.

Era stata posta in rilievo la normativa urbanistica applicabile al caso di specie, in forza della quale nella zona interessata sono consentite le attività agrituristiche e quelle turistico - ricettive compatibili.

Si tratta di evidenze che non consentono di ricondurre al reato in esame la presunta modifica di destinazione d'uso per fini turistico-ricettivi delle strutture abusive realizzate nell'area oggetto di confisca.

A questo scopo non basta richiamare il vincolo di inedificabilità vigente nell'area, poiché trattasi di circostanza rilevante con riguardo agli altri reati edilizi in contestazione ma che non prova la trasformazione necessaria per la lottizzazione abusiva, tanto più che la ricorrente non è la comproprietaria del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" e i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito sull'epoca di realizzazione dei manufatti e hanno dimostrato l'utilizzo di questi ultimi, che sono stati costruiti sull'area di proprietà della ricorrente, da parte del marito, il quale dall'atto di proprietà risulta essere l'unico proprietario del ristorante. 2.1.Secondo la sentenza rescindente, andava inoltre accertato il requisito della proporzionalità della confisca al reato commesso.

Alcuni degli interventi edilizi oggetto dell'incriminazione non sono pertinenti alla presunta trasformazione per fini turistici dell'area.

In essa vi sono infatti capannoni destinati a deposito di attrezzi agricoli, porcilaie ed altre strutture funzionali allo svolgimento di attività agricole.

Vi insistono unità abitative realizzate in epoca remota ed altre che invece sono oggetto di domanda di condono edilizio, in cui non vi è alcun riferimento all'utilizzo per fini turistico-ricettivi degli immobili in sanatoria.

Vi sono ancora manufatti legittimi sotto il profilo urbanistico e ambientale che sono utilizzati per finalità connesse alla coltivazione del fondo e vi sono altre opere legittime che insistono in aree che non sono mai state interessate allo svolgimento delle attività oggetto dell'accusa.

Dunque, in tale contesto, quand'anche venisse accertata la modifica di destinazione d'uso, è sicuramente possibile adottare misure meno restrittive della confisca dell'intera area, come la demolizione di opere collegate alla struttura turistico-ricettiva appartenuta al marito.

È senz'altro possibile quindi limitare la confisca ai soli beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali, senza disporre la confisca dell'intera area.

D'altronde, se si tratta di strutture condonabili o di opere che nulla hanno a che vedere con la presunta destinazione turistico-ricettiva, non si vede perché mai esse dovrebbero costituire oggetto di confisca.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras,Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli).

1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalla deposizione del teste escusso ma soprattutto dalla visione delle foto aeree riversate in atti emerge, in modo incontrovertibile, come la realizzazione di tutti i manufatti abbia sinergicannente determinato una trasformazione completa e totale del territorio, che da agricolo divenne residenziale, con la posa in essere di servizi e sottoservizi (spianamento dell'area e realizzazione della rete viaria a servizio dei miniappartamenti realizzati), dando così alla zona un diverso assetto territoriale rispetto a quello previsto dallo strumento urbanistico comunale, con la realizzazione di impianti tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano e di un complesso turistico residenziale, attesa la realizzazione di miniappartamenti e strade, a servizio, inequivocabilmente, della viciniore attività di ristorazione, in una zona, come quella di Sorrento, ad elevatissima vocazione turistica; attività di ristorazione che avrebbe beneficiato così anche dell'offerta di pernottamento ai propri ospiti.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento.

Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che tutte le opere descritte erano congiuntamente e intimamente collegate nonché funzionalmente e reciprocamente indispensabili al fine della concretizzazione della struttura turistico-ricettiva realizzata con l'abusiva lottizzazione.

Ragion per cui la confisca è da ritenersi del tutto proporzionata, alla luce delle indicazioni enucleabili dalla giurisprudenza della Corte EDU e, in particolare, dalla sentenza 28 giugno 2018, GIEM C. Italia, non essendo possibile né ridurla di estensione né applicare sanzioni meno gravi.

Trattasi, infatti, di lottizzazione abusiva realizzata in zona agricola, sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, effettuata mediante la sovrapposizione di opere nuove abusive ad altre opere già oggetto di pregressi abusi privi di condono, in una zona sottoposta anche a vincoli ambientali e paesaggistici, in assoluto e reiterato spregio della normativa.

Si tratta di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito.

D'altronde, il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione implica che il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano della razionalità, ciò che non può certamente essere ravvisato nel caso in esame.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione limitatamente alla confisca disposta in ordine ai reati di cui all'art. 44, lett. b), d. P. R. n. 380 del 2001, 93,94 e 95 d. P. R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1 bis, d. Ig. 42/04, dichiarati estinti per prescrizione, ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente alla confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite sui detti terreni. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte di cassazione aveva specificamente indicato il tema relativo all'esistenza di un mutamento di destinazione delle aree su cui le opere abusive insistono. Dunque, ai fini del giudizio di sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, nonostante l'intervenuta prescrizione, il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare uno specifico accertamento tecnico e, a tale scopo, secondo la sentenza rescindente, non poteva essere ignorata la richiesta difensiva di procedere all'audizione del consulente della difesa in ordine alle ragioni tecniche che ostavano alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva. Il giudice del rinvio invece ha erroneamente ritenuto che il giudizio di responsabilità della ricorrente in ordine al reato di lottizzazione abusiva in contestazione fosse irrevocabile. Conseguentemente non è stato effettuato l'accertamento necessario per verificarne la sussistenza e la riconducibilità alla Marciano, come richiesto dalla sentenza rescindente, la quale aveva rilevato come non risultasse adeguatamente motivata l'affermata lottizzazione in riferimento all'esistenza di un mutamento di destinazione delle aree su cui le opere abusive insistevano. Ancora una volta la dimostrazione della sussistenza della lottizzazione è stata desunta dalla prova della commissione dei reati urbanistici e gli abusi accertati nella proprietà della ricorrente sono stati apoditticamente ritenuti collegati all'attività di ristorazione gestita dal marito, ignorando il dato relativo all'archiviazione della notizia di reato iscritta a carico del marito della ricorrente. Ma, anche se realmente quest'ultimo avesse utilizzato una parte delle strutture abusive a servizio del ristorante, come già rilevato dalla suprema Corte, non poteva ritenersi sussistente il reato in contestazione. Con il precedente ricorso per cassazione, infatti, era stata evidenziata la destinazione turistica dell'area circostante la proprietà della ricorrente e l'inserimento degli abusi in un contesto fortemente urbanizzato. Era stata posta in rilievo la normativa urbanistica applicabile al caso di specie, in forza della quale nella zona interessata sono consentite le attività agrituristiche e quelle turistico - ricettive compatibili. Si tratta di evidenze che non consentono di ricondurre al reato in esame la presunta modifica di destinazione d'uso per fini turistico-ricettivi delle strutture abusive realizzate nell'area oggetto di confisca. A questo scopo non basta richiamare il vincolo di inedificabilità vigente nell'area, poiché trattasi di circostanza rilevante con riguardo agli altri reati edilizi in contestazione ma che non prova la trasformazione necessaria per la lottizzazione abusiva, tanto più che la ricorrente non è la comproprietaria del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" e i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito sull'epoca di realizzazione dei manufatti e hanno dimostrato l'utilizzo di questi ultimi, che sono stati costruiti sull'area di proprietà della ricorrente, da parte del marito, il quale dall'atto di proprietà risulta essere l'unico proprietario del ristorante. 2.1.Secondo la sentenza rescindente, andava inoltre accertato il requisito della proporzionalità della confisca al reato commesso. Alcuni degli interventi edilizi oggetto dell'incriminazione non sono pertinenti alla presunta trasformazione per fini turistici dell'area. In essa vi sono infatti capannoni destinati a deposito di attrezzi agricoli, porcilaie ed altre strutture funzionali allo svolgimento di attività agricole. Vi insistono unità abitative realizzate in epoca remota ed altre che invece sono oggetto di domanda di condono edilizio, in cui non vi è alcun riferimento all'utilizzo per fini turistico-ricettivi degli immobili in sanatoria. Vi sono ancora manufatti legittimi sotto il profilo urbanistico e ambientale che sono utilizzati per finalità connesse alla coltivazione del fondo e vi sono altre opere legittime che insistono in aree che non sono mai state interessate allo svolgimento delle attività oggetto dell'accusa. Dunque, in tale contesto, quand'anche venisse accertata la modifica di destinazione d'uso, è sicuramente possibile adottare misure meno restrittive della confisca dell'intera area, come la demolizione di opere collegate alla struttura turistico-ricettiva appartenuta al marito. È senz'altro possibile quindi limitare la confisca ai soli beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali, senza disporre la confisca dell'intera area. D'altronde, se si tratta di strutture condonabili o di opere che nulla hanno a che vedere con la presunta destinazione turistico-ricettiva, non si vede perché mai esse dovrebbero costituire oggetto di confisca. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras,Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalla deposizione del teste escusso ma soprattutto dalla visione delle foto aeree riversate in atti emerge, in modo incontrovertibile, come la realizzazione di tutti i manufatti abbia sinergicannente determinato una trasformazione completa e totale del territorio, che da agricolo divenne residenziale, con la posa in essere di servizi e sottoservizi (spianamento dell'area e realizzazione della rete viaria a servizio dei miniappartamenti realizzati), dando così alla zona un diverso assetto territoriale rispetto a quello previsto dallo strumento urbanistico comunale, con la realizzazione di impianti tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano e di un complesso turistico residenziale, attesa la realizzazione di miniappartamenti e strade, a servizio, inequivocabilmente, della viciniore attività di ristorazione, in una zona, come quella di Sorrento, ad elevatissima vocazione turistica; attività di ristorazione che avrebbe beneficiato così anche dell'offerta di pernottamento ai propri ospiti. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che tutte le opere descritte erano congiuntamente e intimamente collegate nonché funzionalmente e reciprocamente indispensabili al fine della concretizzazione della struttura turistico-ricettiva realizzata con l'abusiva lottizzazione. Ragion per cui la confisca è da ritenersi del tutto proporzionata, alla luce delle indicazioni enucleabili dalla giurisprudenza della Corte EDU e, in particolare, dalla sentenza 28 giugno 2018, GIEM C. Italia, non essendo possibile né ridurla di estensione né applicare sanzioni meno gravi. Trattasi, infatti, di lottizzazione abusiva realizzata in zona agricola, sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, effettuata mediante la sovrapposizione di opere nuove abusive ad altre opere già oggetto di pregressi abusi privi di condono, in una zona sottoposta anche a vincoli ambientali e paesaggistici, in assoluto e reiterato spregio della normativa. Si tratta di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D'altronde, il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione implica che il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano della razionalità, ciò che non può certamente essere ravvisato nel caso in esame. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spe
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