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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00201/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7996/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato recapitopec; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1665/2016 depositata i l 28 settembre 2016 non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], destinatario dall’avviso di accertamento n.

T8H052C02646 /2011 , relativo al maggior reddito accertato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’anno di imposta 2006, imputatogli per trasparenza nella sua qualità di socio, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi,avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 1665 del 2016 che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entratecontro la sentenza della CTP di Livorno che aveva annullato l’atto impositivo.

2. Con il ricorso per cassazioneil contribuente ha dedotto, in particolare, due motivi relativi ad errores in procedendo,ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., lamentando, l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia sulle sue eccezioni, un motivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,per l’omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’ accertamento dell’illegittimità dell’atto impositivo ed uno, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perla violazione e falsa applicazione degli articoli 39 comma l lett. d) d.

P .

R . n. 600del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1 9 72, in connessione con gli articoli 85 e 86 delt.u.i.r. e con l'art. 13 del d.

P .

R . n. 600 del 19 73, del l a norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5comma 3 del d. l.gs n. 147 del 2015,degli articoli 1322, 1372, 2729 e 2967 c.c. , degli articoli 115 e 116 c.p.c.

3. L’Agenzia delle E ntrate si è difesa depositando controricorso e l’adunanza camerale per la decisione del ricorso veniva fissata per il giorno 11 dicembre 2025.

4. Con istanza depositata il 18 novembre 2025 il contribuente ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis deld.l. n. 84 del 2025.

A sostegno della richiesta ha riferito e documentato: (i) di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater), il 23 maggio 2023 , Prot.

W - 2023052306861395, con riferimento alla cartella di pagamento n. 06120160016476471000, relativa alle imposte, interessi e sanzioni oggetto del giudizio, seguita dalla comunicazione de ll’ A genzia delle Entrate - Riscossione di determinazione delle somme dovute del 28luglio 2023; (ii) di aver pagato regolarmente pagato la prima rata e tutte le rate scadute del piano di rateazione.

5. Nessuna difesa ha svolto l’A genzia delle E ntrate in relazione alla richiesta di estinzione del giudizio del contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197,come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis del d.l. n. 84 del 2025. 1.2 La norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecie processuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che« Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.»

1.3. Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comporta anche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processoè, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto di controversia, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] dell’ ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizionee la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata.

1.4. Nel caso di specie il contribuente, con l’istanza di estinzione , ha prodottola documentazione relativa al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata del debito tributario di cui alla cartella n. 06120160016476471000 che non vi è, però, modo di riferire all’avviso di accertamento n.

T8H052C02646 oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

1.5. Mancano, quindi, i requisiti prescritti dalla norma richiamata per la declaratoria di estinzione del processo,non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza della documentata adesione alla definizione agevolata ma, essendo l’istanza inequivocabilmente indicativ a del venir meno dell'interesse del contribuente al ricorso, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione (Cass. sez.

U. sent. 18.02.2010, n. 3876).

2. Può essere accordata la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione.

3. Non sussistono i presupposti per onerare il ricorrente del pagamento del c.d.

"doppio contributo", in applicazione del principio che laCorte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che la ratio della norma che prevede "l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, r icorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)", Cass. sez.

VI-II, 2.7.2015, n. 13636; Cass., sez.

III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez.

V, 7.12.2018, n. 31732).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7996/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato recapitopec; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1665/2016 depositata i l 28 settembre 2016 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], destinatario dall’avviso di accertamento n. T8H052C02646 /2011 , relativo al maggior reddito accertato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’anno di imposta 2006, imputatogli per trasparenza nella sua qualità di socio, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi,avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 1665 del 2016 che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entratecontro la sentenza della CTP di Livorno che aveva annullato l’atto impositivo. 2. Con il ricorso per cassazioneil contribuente ha dedotto, in particolare, due motivi relativi ad errores in procedendo,ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., lamentando, l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia sulle sue eccezioni, un motivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,per l’omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’ accertamento dell’illegittimità dell’atto impositivo ed uno, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perla violazione e falsa applicazione degli articoli 39 comma l lett. d) d. P . R . n. 600del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1 9 72, in connessione con gli articoli 85 e 86 delt.u.i.r. e con l'art. 13 del d. P . R . n. 600 del 19 73, del l a norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5comma 3 del d. l.gs n. 147 del 2015,degli articoli 1322, 1372, 2729 e 2967 c.c. , degli articoli 115 e 116 c.p.c. 3. L’Agenzia delle E ntrate si è difesa depositando controricorso e l’adunanza camerale per la decisione del ricorso veniva fissata per il giorno 11 dicembre 2025. 4. Con istanza depositata il 18 novembre 2025 il contribuente ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis deld.l. n. 84 del 2025. A sostegno della richiesta ha riferito e documentato: (i) di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater), il 23 maggio 2023 , Prot. W - 2023052306861395, con riferimento alla cartella di pagamento n. 06120160016476471000, relativa alle imposte, interessi e sanzioni oggetto del giudizio, seguita dalla comunicazione de ll’ A genzia delle Entrate - Riscossione di determinazione delle somme dovute del 28luglio 2023; (ii) di aver pagato regolarmente pagato la prima rata e tutte le rate scadute del piano di rateazione. 5. Nessuna difesa ha svolto l’A genzia delle E ntrate in relazione alla richiesta di estinzione del giudizio del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197,come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis del d.l. n. 84 del 2025. 1.2 La norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecie processuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che« Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.» 1.3. Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comporta anche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processoè, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto di controversia, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] dell’ ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizionee la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata. 1.4. Nel caso di specie il contribuente, con l’istanza di estinzione , ha prodottola documentazione relativa al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata del debito tributario di cui alla cartella n. 06120160016476471000 che non vi è, però, modo di riferire all’avviso di accertamento n. T8H052C02646 oggetto di impugnazione nel presente giudizio. 1.5. Mancano, quindi, i requisiti prescritti dalla norma richiamata per la declaratoria di estinzione del processo,non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza della documentata adesione alla definizione agevolata ma, essendo l’istanza inequivocabilmente indicativ a del venir meno dell'interesse del contribuente al ricorso, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione (Cass. sez. U. sent. 18.02.2010, n. 3876). 2. Può essere accordata la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione. 3. Non sussistono i presupposti per onerare il ricorrente del pagamento del c.d. "doppio contributo", in applicazione del principio che laCorte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che la ratio della norma che prevede "l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, r icorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)", Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636; Cass., sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse alla
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