CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26685/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difesi dall’av v. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Cardito (NA), via C. Battisti, 24 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dalla doValues.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 43 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1692 /20 20 , depositata il 7 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:leasing [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Milano , depositat a il 7 luglio 2020 , di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande di accertamento della nullità del contratto di leasing concluso dalla società con la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per «riduttiva»valutazione del valore dell’immobile oggetto del contratto, per la sua natura usuraria e per la vessatorietà della clausola avente a oggetto il diritto di recesso del conduttore nel contratto di locazione successivamente stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] , di condanna della concedente al risarcimento dei dannie di declaratoria di inefficacia della fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e , in accoglimento della domanda riconvenzionale della concedente, aveva condannato gli odierni ricorrenti al pagamento della somma di euro 116.885,22, per canoni scaduti e non pagati, oltre interessi di mora; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che non sussisteva la dedotta nullità contrattuale, prospettata sul fondamento sia dell’usurarietà del tasso di interesse applicato, sia del ricorso al criterio dell’ammortamento alla francese, sia dell’usurarietà del tasso moratorio, che non vi erano i presupposti della allegata violazione del divieto di patto commissorio e che il recesso dal contratto di locazione operato dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituiva una condotta violativadell’obbligo di buona fede; -il ricorso è affidato a quattro motivi ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo è così indicato nella relativa rubrica: « Intervenuta restituzione del bene. Cessata materia del contendere. Diritto di parte ricorrente a non pagare alcunché. Rigetto della domanda riconvenzionale, Violazione e falsa applicazione della relativa clausola contrattuale (artt. 6 e 7) di pagamento dei canoni alla luce dell’art. 360 numero 3) comma 1 c.p.c. Vigenza della nuova legge sul leasing»; -con tale censura si evidenzia che, essendo intervenut o nelle more il rilascio dell’immobile oggetto del contratto di leasing, occorrerebbe attendere l’esito della sua vendita o della sua allocazione sul mercato prima di procedere alla determinazione del credito vantato dalla concedente, non potendosi riconoscere a quest’ultima, alla luce della sopravvenuta normativa in tema di leasing, sia il diritto alla restituzione dell’immobile, sia il diritto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati; -la rubrica del secondo motivo recita: « Fideiussioni nulle alla luce dei provvedimenti della Banca di Italia del 1994 e del 2005 che reputano le intese ABI lesive dell’art. 2 comma 3 lettera a) della legge 287/1990. Sua violazione e falsa applicazione a mente dell’art. 360 comma 1 n. 3»; - la rubrica del terzo motivo è così formulata: « La nullità totale, di protezione, del contratto fideiussorio», quale conseguenza della violazione della disciplina antitrust; - la rubrica dell’ultimo motivo è così indicata: « La nullità parziale del contratto fideiussorio», quale conseguenza alternativa alla nullità totale della violazione della predetta disciplina; - i motiv i sono esaminabili congiuntamente e sono, anche indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla ritualità della prospettazione delle censur e , in relazione all’assenza di una esplicita indicazione de i paradigm i normativ i da prendere in esame , inammissibili; -infatti, le doglianz e invest ono , apparentemente, con il primo motivo la questione del cumulo del diritto alla restituzione dell’immobile concesso in leasing a seguito della risoluzione anticipata del contratto e del diritto alla corresponsione delle rate scadute sino a quel momento e della relativa liceità della relativa penale contrattuale e, con i motivi residui, la validità delle fideiussionicontestata sotto il profilo della loro contrarietà alla disciplina antitrust per essere frutto di intese restrittive vietateche non risultano essere state trattate dal giudice di appello ; -in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare la loro avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, onde consentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità delle censur e , sotto il profilo dell’assenza di novità, oltre che la sua fondatezza, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni nuove (cfr. Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); -infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n . 7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte(così, anche, Cass. 26 marzo 2012, n. 4787); - può aggiungersi che i motivi di ricorso non sono ne anche autosufficienti, non avendo i ricorrent i , proprio in ragione del resto della novità delle question i , indicato dove e quando ess e sia no stat e prospettate nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario sarebbe stato loro onere precipuo indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tal i asserzion i prima di esaminare il merito della suddette question i ( cfr. Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b