CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 04169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Lecce, per quanto qui interessa, ha confermato il sequestro probatorio adottato in via d'urgenza dai Carabinieri di Corsano, successivamente convalidato dal PM - in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e marijuana - avente ad oggetto, oltre alla droga, il telefono cellulare trovato in possesso dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo era stato trovato dai verbalizzanti all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], mentre armeggiava vicino al tavolo sul quale giaceva la sostanza stupefacente suddivisa in dosi; all'arrivo dei militari il Raona tentava di darsi alla fuga, ma veniva prontamente bloccato. 2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Violazione di legge, per aver ritenuto apoditticamente il cellulare quale "corpo del reato". II) Violazione di legge, per mancanza, nel decreto di convalida, di alcun contenuto riferibile al telefono cellulare; mancanza di convalida ed illegittima supplenza del Tribunale del riesame. III) Violazione di legge, per mancanza radicale della motivazione in ordine alla sussistenza della funzione probatoria del sequestro penale del cellulare. IV) Violazione di legge in merito alla sussistenza del fumus commissi delicti, per averne valutato la configurabilità attraverso elementi non utilizzabili. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., va qui ribadita l'ermeneusi secondo la quale, anche in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, è necessario che, nel provvedimento ablativo, sia precisata la rilevanza probatoria della res, in ossequio alle rigorose e condivisibili considerazioni sistematiche svolte da questa Corte riunita nel suo più ampio consesso. Anche di recente, infatti, le Sezioni Unite della S.C. hanno avallato l'orientamento secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01). 4. Nel caso di specie, è assorbente la considerazione che l'ordinanza impugnata, limitatamente al telefono cellulare sequestrato, richiama finalità probatorie che non sono specificate nel decreto di convalida del PM, e neanche nel verbale di perquisizione e sequestro, bensì soltanto nella comunicazione della notizia di reato redatta dai Carabinieri. Peraltro, neanche tale comunicazione individua il nesso di pertinenzialità esistente fra lo specifico fatto di reato per cui si procede e il telefono cellulare trovato in possesso del prevenuto, adducendo piuttosto finalità di carattere "esplorativo", per lo sviluppo di indagini su fatti ulteriori, laddove si ipotizza la possibilità di ottenere, dalla consultazione della rubrica del dispositivo, "tutti i clienti del [OSCURATO:PERSONA]", ritenuti utili per "smascherare effettivamente l'attività di spaccio del predetto che va ben oltre la sostanza stupefacente rinvenuta in data odierna". Né, allo scopo, può bastare la considerazione che durante le operazioni di perquisizione il telefono del Raona abbia continuato a squillare, circostanza che di per sé assume valore neutro rispetto al quantitativo di droga rinvenuto e sottoposto a sequestro. Va al riguardo osservato che anche in materia di misure cautelari reali deve essere rispettato il principio di adeguatezza e proporzionalità. In tale prospettiva, così come è vietata l'acquisizione di un intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un persona! computer (o un cellulare come nel caso di specie), contenente una messa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092). Per quanto non possa dirsi di per sé illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche, nondimeno deve rilevarsi che in casi siffatti il vincolo risulta soltanto strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, risultando altrimenti di per sé privo di giustificazione, non potendosi procedere ad un'acquisizione di carattere meramente esplorativo. Ciò comporta che il vincolo deve essere ab origine commisurato, anche sul piano temporale, a quell'esigenza di estrapolazione e che nel contempo deve essere assicurato un canone di selezione in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità. 5. Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi viziato per legge, per assoluta carenza di motivazione, il provvedimento di sequestro relativamente al telefono cellulare, discendendone l'annullamento senza rinvio in parte qua del provvedimento impugnato, cui deve conseguire la restituzione del bene all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del telefono cellulare di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]