Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:353
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 23 aprile 2026 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]164/25
T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
contro
[OSCURATO:PERSONA], d.d.
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Vrhovno sodišče [OSCURATO:PERSONA] (Slovenia)]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità – Accesso ad un’infrastruttura fisica esistente – Obbligo di garantire che ciascuna delle parti possa adire l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie – Obbligo di interrompere il procedimento dinanzi all’organismo nazionale per la risoluzione delle controversie qualora sia proposta azione dinanzi a un organo giurisdizionale – Principio di effettività – Diritto a un ricorso effettivo]
I.
Introduzione
1.
La direttiva 2014/61/UE (
2
) mira a facilitare e incentivare la rapida diffusione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in particolare, promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente.
2.
A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a istituire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, al quale entrambe le parti di una controversia possono ricorrere qualora sia negato l'accesso a un'infrastruttura fisica o qualora non riescano a raggiungere un accordo sui termini e le condizioni di tale accesso.
3.
Si pone la questione di cosa accada qualora una delle parti avvii, in un primo momento, un procedimento dinanzi all'organismo nazionale di risoluzione delle controversie (in prosieguo: il «DSB») per chiedere l'accesso a un'infrastruttura fisica e, successivamente, la controparte adisca un organo giurisdizionale chiedendo di accertare che tale accesso non deve essere accordato.
4.
È in tale contesto che si inserisce la presente domanda di pronuncia pregiudiziale. In primo luogo, il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2014/61 imponga un obbligo di adire in via preliminare il DSB («sistema sequenziale») o se le parti possano scegliere tra un procedimento di risoluzione delle controversie e un procedimento giurisdizionale («sistema parallelo»). In secondo luogo, qualora un sistema parallelo sia conforme a tale direttiva, il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito all’interpretazione del principio di effettività e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), alla luce di una norma procedurale nazionale che impone l’interruzione di un procedimento extragiudiziale qualora la medesima questione sia successivamente sottoposta ad un organo giurisdizionale.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell'Unione
5.
I considerando 2, 9, 11, 13, 14, 19, 34 e 39 della direttiva 2014/61 sono così formulati:
«2) Riconoscendo l'importanza della diffusione della banda larga ad alta velocità, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno approvato gli obiettivi ambiziosi per la banda larga (...) [per] fare in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione si abboni a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.
(…)
9) Le misure intese ad accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti (…) dovrebbero dare un contributo decisivo al rapido e vasto dispiegamento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (…).
(…)
11) La presente direttiva intende stabilire determinati obblighi e diritti minimi applicabili in tutta l'Unione (...) Nel garantire parità di condizioni minime, conformemente al principio di sussidiarietà, è opportuno che la direttiva lasci impregiudicate le migliori pratiche esistenti e le misure adottate livello nazionale e locale che comportano disposizioni e condizioni più dettagliate e misure aggiuntive a complemento dei suddetti diritti ed obblighi.
(…)
13) Per gli operatori delle reti di comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare le reti di comunicazione elettronica (…).
14) Ai fini del miglioramento del dispiegamento delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità nel mercato interno, la presente direttiva dovrebbe stabilire diritti per i fornitori di reti pubbliche di comunicazione ai fini dell'accesso all'infrastruttura fisica, indipendentemente dalla sua ubicazione a condizioni eque e ragionevoli (...).
(…)
19) In caso di disaccordo durante le trattative (...) è opportuno che ciascuna delle parti possa ricorrere a un [DSB] a livello nazionale competente a imporre una soluzione alle parti per evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o l'imposizione di condizioni non ragionevoli. (...)
(…)
34) In linea con il principio di sussidiarietà, la presente direttiva dovrebbe far salva la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di assegnare i compiti regolamentari da esso previsti ad autorità più idonee ad assolverli, in conformità dei rispettivi sistemi costituzionali per l'attribuzione di competenze e poteri e delle condizioni previste dalla presente direttiva.
(…)
39) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla [Carta], segnatamente (...) il diritto a un ricorso effettivo (...)».
6.
L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. Scopo della presente direttiva è facilitare e incentivare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente (...).
2. La presente direttiva fissa requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche, al fine di ravvicinare taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in tali settori.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva al fine di conseguire meglio lo scopo di cui al paragrafo 1».
7.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, di detta direttiva:
«2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, su richiesta scritta di un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, ogni operatore di rete abbia l’obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla sua infrastruttura fisica secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. (...)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri esigono che l'eventuale rifiuto dell'accesso sia giustificato da criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati (…).
4. In caso di rifiuto dell'accesso o di mancato raggiungimento di un accordo sui termini e le condizioni specifici, incluso il prezzo, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché ciascuna delle parti abbia il diritto di rivolgersi al [DSB] nazionale.
5. [OSCURATO:PERSONA] membri esigono che il [DSB] nazionale competente di cui al paragrafo 4 emetta, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del paragrafo 4, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo se del caso.
Il [DSB] nazionale competente compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale».
8.
L’articolo 10, paragrafo 6, della medesima direttiva stabilisce che «le decisioni adottate dagli organismi competenti di cui al presente articolo possono formare oggetto di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale».
B.
Diritto sloveno
9.
[OSCURATO:PERSONA] o elektronskih komunikacijah (legge sulle comunicazioni elettroniche; in prosieguo: lo «ZEKom-1») ha recepito la direttiva 2014/61 nel diritto sloveno. L'articolo 93, paragrafi da 3 a 5 e 7, l’articolo 217, paragrafo 3, l'articolo 218, paragrafo 6, e l'articolo 220.a, paragrafo 5, di tale legge corrispondono, in sostanza, all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5) di tale direttiva. Inoltre, l'articolo 192, paragrafo 1, dello ZEKom-1, corrisponde sostanzialmente all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/61.
10.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, dello ZEKom‑1, «se, durante il procedimento di risoluzione delle controversie dinanzi alla [Agencija za komunikacijska omrežja in storitve [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per le reti e i servizi di comunicazione della Repubblica di Slovenia; in prosieguo: l’“Agenzia”)], una delle parti instauri un procedimento giurisdizionale avente il medesimo oggetto dinanzi al giudice competente per la stessa materia, o ritiri l’istanza di risoluzione della controversia, il procedimento di risoluzione della controversia dinanzi all'Agenzia si interrompe».
III.
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
11.
Il 19 novembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha chiesto l'accesso all'infrastruttura fisica della rete di telecomunicazioni appartenente alla T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (in prosieguo: la «T‑2»), richiesta che la T-2 ha respinto con lettera del 21 gennaio 2021.
12.
Il 29 aprile 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’istanza di risoluzione della controversia all'Agenzia, chiedendo a quest' ultima di ingiungere alla T‑2 di concedere l'accesso alla propria infrastruttura.
13.
Il 6 settembre 2021 la T‑2 ha proposto dinanzi all'Okrožno sodišče v Ljubljani (Tribunale regionale di Lubiana, Slovenia) una domanda diretta a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di accedere alla sua infrastruttura fisica.
14.
[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un'eccezione di incompetenza nei confronti di tale giudice, affermando che si trattava di una questione di natura amministrativa, non rientrante nella competenza dei giudici civili.
15.
Il 2 novembre 2021 l'Agenzia ha archiviato il procedimento avviato dinanzi ad essa, sostenendo che la controversia era sostanzialmente identica a quella oggetto dell’azione proposta dalla T‑2 dinanzi all'Okrožno sodišče v Ljubljani (Tribunale regionale di Lubiana) e che la risoluzione delle controversie da parte dell'Agenzia lasciava impregiudicata la competenza dei giudici.
16.
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Upravno sodišče [OSCURATO:PERSONA] (tribunale amministrativo della repubblica di Slovenia).
17.
Con decisione del 12 settembre 2023 il citato tribunale amministrativo ha respinto il ricorso. Esso ha ritenuto che l'espressione «fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale» (in prosieguo: la «clausola di salvaguardia»), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61, escluda una violazione del diritto di adire un giudice.
18.
Con ordinanza del 25 febbraio 2022, l'Okrožno sodišče v Ljubljani (Tribunale regionale di Lubiana) ha respinto l’eccezione di difetto di competenza sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] (
3
). Detto giudice ha ritenuto che la decisione in tale controversia avrebbe inciso sulla costituzione di obblighi tra le parti, rientrando così nella competenza dei giudici civili.
19.
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza dinanzi al Višje sodišče v Ljubljani (Corte d'appello di Lubiana, Slovenia).
20.
Con ordinanza del 9 giugno 2022 tale giudice ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza. Il Višje sodišče v Ljubljani (Corte d'appello di Lubiana) ha ritenuto che da un'interpretazione teleologica e contestuale della direttiva 2014/61 si potesse evincere l'intento di ridurre i costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che il diritto dei fornitori di reti di accedere all'infrastruttura fisica fosse inteso ad accelerare l'installazione di tali reti e che, al fine di velocizzare l'accesso, fosse stato istituito un organismo nazionale specifico per la risoluzione delle controversie, inclusa la fissazione dei termini entro i quali tale organismo doveva adottare la decisione. In tale contesto, un'interpretazione strettamente letterale che favorisca la risoluzione delle controversie in sede giudiziaria, senza fissare un termine per la decisione, sarebbe in contrasto con l'intento del legislatore dell'Unione. Inoltre, ritenendo che l'Agenzia agisca in qualità di autorità pubblica quando si pronuncia su una controversia tra operatori relativa all'accesso a infrastrutture fisiche, tale giudice ha concluso che la causa in esame era una questione amministrativa, che esula dall’ambito di competenza dei giudici civili.
21.
La T‑2 ha proposto impugnazione avverso tale ordinanza dinanzi al Vrhovno sodišče [OSCURATO:PERSONA] [Corte suprema della Repubblica di Slovenia], giudice del rinvio. Il 14 settembre 2022 tale giudice ha autorizzato la T‑2 a proporre impugnazione.
22.
Il giudice del rinvio ritiene che non sia possibile interpretare la «clausola di salvaguardia», di cui all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61, basandosi unicamente sul suo tenore letterale. Inoltre, tenuto conto degli obiettivi di tale direttiva, esso ritiene possibili diverse interpretazioni.
23.
In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva [2014/61], in particolare la frase “fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale”, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un operatore di rete ha il diritto di presentare una domanda per la risoluzione di una controversia relativa all’accesso ad un’infrastruttura fisica esistente o davanti al [DSB] o dinanzi ad un giudice (della giurisdizione ordinaria).
2) Se l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva [2014/61], debba essere interpretato, alla luce dei principi di equivalenza e di effettività nonché dell’articolo 47 della [Carta], nel senso che esso osta ad una norma procedurale nazionale in forza della quale il procedimento per la risoluzione di una controversia dinanzi al [DSB] nazionale si interrompe nel caso in cui una delle parti, nel corso del procedimento di risoluzione della controversia dinanzi a detto organismo, instauri una causa avente il medesimo oggetto dinanzi al giudice competente».
24.
Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], la T‑2, i governi italiano e sloveno, nonché la Commissione europea. Ad eccezione del governo italiano, le stesse parti sono comparse all’udienza tenutasi il 29 gennaio 2026.
IV.
Valutazione
A.
Sulla prima questione pregiudiziale
1.
Osservazioni preliminari
25.
La prima questione riguarda, in generale, la direttiva 2014/61, e, in particolare, la «clausola di salvaguardia» di cui all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, di tale direttiva. Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, ritengo necessario interpretare anche il paragrafo 4 di tale disposizione giuridica (
4
).
26.
Di conseguenza, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in virtù della quale un operatore di rete ha il diritto di presentare una domanda per la risoluzione di una controversia relativa all'accesso ad un’infrastruttura fisica esistente o dinanzi a un DSB, o dinanzi a un organo giurisdizionale.
27.
Tutte le parti interessate, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], propongono di rispondere a tale questione in senso negativo.
28.
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che l’unico modo per conseguire gli obiettivi della direttiva 2014/61 sia conferire competenza esclusiva a un DSB per la risoluzione delle controversie relative all’accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, fatta salva la possibilità di proporre ricorso avverso una decisione di tale organismo dinanzi ai giudici amministrativi.
29.
Al fine di risolvere tale questione, farò ricorso al metodo interpretativo usuale della Corte, tenendo conto non solo della formulazione dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61, ma anche del contesto in cui tale disposizione si inserisce e degli obiettivi perseguiti dall’atto di cui essa fa parte (
5
).
2.
Formulazione dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61
30.
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/61, ciascuna delle parti deve avere il diritto di rivolgersi al DSB competente per la risoluzione di una controversia relativa all'accesso a un’infrastruttura fisica esistente.
31.
L'articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva stabilisce i criteri e i principi che il DSB deve rispettare nell'esercizio delle sue funzioni, precisando tuttavia, al secondo comma, che è «fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale».
32.
A mio avviso, dalla lettura combinata di entrambi i paragrafi dell'articolo 3 risulta che le parti possono scegliere se adire il DSB o un organo giurisdizionale.
33.
Tale interpretazione è corroborata dal confronto tra il tenore dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61 e quello di altre disposizioni del diritto dell'Unione, che, nell’interpretazione della Corte, rispettivamente
ammettono
un sistema parallelo e
impongono
un sistema sequenziale.
34.
In primo luogo, il regolamento (UE) 2016/679 (
6
) offre diversi mezzi di ricorso alle persone che ritengono che tale regolamento sia stato violato. Al riguardo, l’articolo 77, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che, «fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale», l’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di detto regolamento, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante di un’autorità di controllo che la riguardi «[f]atto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale». Infine, l’articolo 79, paragrafo 1, del medesimo regolamento garantisce a ciascun interessato il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo «[f]atto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di presentare un reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 (
7
)».
35.
La Corte ha sottolineato che ciascuno di tali mezzi di ricorso deve poter essere esercitato «fatto salvo» ogni altro ricorso. Tenuto conto altresì del contesto e degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2016/679, la Corte ha quindi constatato che tali disposizioni non prevedono alcuna competenza prioritaria o esclusiva né alcuna regola di prevalenza della valutazione effettuata da detta autorità o dai giudici a cui essa si riferisce relativa all’esistenza di una violazione dei diritti conferiti da tale regolamento (
8
).
36.
In secondo luogo, a norma della direttiva 2001/14/CE (
9
), il sistema di imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve rispettare, tra l'altro, il principio della parità di trattamento tra le imprese ferroviarie (
10
). In tale contesto, in base all'articolo 30, paragrafo 2, di tale direttiva, «[u]n richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolamentazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria (…)». Inoltre, ai sensi del paragrafo 6 di tale disposizione, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni dell'organismo di regolamentazione siano soggette a sindacato giurisdizionale».
37.
Tenuto conto anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/14, la Corte ha dichiarato che l'articolo 30 di tale direttiva conferisce all'organismo di regolamentazione una competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie in materia di diritti per l’utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (
11
).
38.
A mio avviso, la formulazione utilizzata, e di conseguenza il sistema previsto, dalla direttiva 2014/61 è analoga a quella del regolamento 2016/679 e differisce da quella della direttiva 2001/14. È quindi possibile dedurne che la direttiva 2014/61 non osta a un sistema parallelo.
39.
Tuttavia, riconosco altresì che l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61 potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni. In particolare, la «clausola di salvaguardia» è preceduta da un riferimento al termine entro il quale il DSB deve risolvere la controversia. Inoltre, il primo comma di tale disposizione determina la portata della decisione che deve essere adottata dal DSB. Pertanto, la «clausola di salvaguardia» potrebbe, in effetti, essere interpretata come riferita al diritto di proporre ricorso avverso tale decisione dinanzi a un giudice amministrativo.
40.
Alcune delle parti interessate hanno tuttavia sostenuto che l'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/61 osterebbe a una siffatta interpretazione, proprio perché il diritto di ricorso è sancito da tale disposizione. Ciò mi induce a esaminare il contesto in cui si inserisce l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.
3.
Il contesto
a)
Articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/61
41.
L’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/61, stabilisce che le decisioni adottate dal DBS «possono formare oggetto di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale». La sua formulazione si differenzia, quindi da quella dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della medesima direttiva, il quale prevede la «possibilità di adire un organo giurisdizionale».
42.
Ciò indica che quest'ultima disposizione concede la possibilità di sottoporre una controversia ai giudici (civili), mentre la prima garantisce il diritto di proporre ricorso avverso una decisione del DSB adottata sulla base dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/61.
43.
È vero che l'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/61 garantisce il diritto di proporre ricorso avverso
le decisioni
del DSB, comprendendo quindi decisioni diverse da quelle relative all'accesso a infrastrutture fisiche esistenti. In effetti, la possibilità di sottoporre al DSB una controversia relativa ad altre questioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva è prevista dall'articolo 4, paragrafo 6, dall'articolo 5, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva stessa.
44.
Pertanto, l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/61 potrebbero comunque essere interpretati come aventi ambiti di applicazione diversi, seppure parzialmente sovrapposti; da un lato, il primo riguarderebbe solo i ricorsi avverso una decisione del DSB relativa all'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, dall’altro, il secondo riguarderebbe
qualsiasi ricorso
avverso
qualsiasi decisione
del DSB.
45.
Tuttavia, ciascuna disposizione elencata al paragrafo 43 delle presenti conclusioni contiene una «clausola di salvaguardia» simile a quella di cui all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61 (
12
).
46.
Presumendo che il legislatore non abbia adottato disposizioni ridondanti, ribadisco, pertanto, che l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/61, concede la possibilità di sottoporre una controversia ai giudici (civili), mentre l’articolo 10, paragrafo 6, della medesima direttiva tutela il diritto di proporre ricorso avverso una decisione del DSB adottata sulla base dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.
b)
Altri atti
normativi
nel settore delle telecomunicazioni
47.
Tale conclusione trova conferma, in primo luogo, nel regolamento 2024/1309, che ha abrogato la direttiva 2014/61 (
13
). Infatti, come sottolineato dal giudice del rinvio, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 13, paragrafo 5, di tale regolamento sembrano chiarire che un sistema parallelo è conforme al diritto dell'Unione.
48.
L'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2024/1309 stabilisce che «[f]atta salva la possibilità di adire un organo giurisdizionale, ogni parte ha il diritto di deferire al [DSB] (…) una controversia che potrebbe sorgere in caso di rifiuto dell’accesso a un’infrastruttura esistente o di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo».
49.
Ne consegue che la possibilità di adire un organo giurisdizionale non è più sancita dalla stessa disposizione che stabilisce i requisiti applicabili alle decisioni del DSB (
14
). Eventuali dubbi quanto al fatto che tale accesso agli organi giurisdizionali debba essere interpretato come un diritto di proporre ricorso avverso tale decisione sembrerebbero fugati.
50.
Inoltre, l'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento 2024/1309 stabilisce che «[i]l presente articolo integra e non pregiudica i ricorsi giurisdizionali e le procedure giudiziarie di cui all’articolo 47 della [Carta]».
51.
Inoltre, ai termini dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, di detto regolamento, «qualsiasi decisione presa da un organismo competente deve essere impugnata con un ricorso, in conformità al diritto nazionale, dinanzi a un organo competente per il ricorso pienamente indipendente, compreso un organo avente natura giurisdizionale». Ai sensi del secondo comma di tale disposizione «[i]l diritto di ricorso a norma del primo comma non pregiudica il diritto delle parti di sottoporre la controversia a un organo giurisdizionale nazionale competente».
52.
Di conseguenza, a mio avviso, il regolamento 2024/1309 non osta a un sistema parallelo come quello di cui trattasi nella presente causa.
53.
È certamente vero che il regolamento 2024/1309 non è applicabile
ratione temporis
al caso di specie. Tuttavia, nella genesi di tale regolamento, nulla indica che fosse previsto un cambiamento di approccio. È quindi ragionevole dedurre che il legislatore abbia semplicemente inteso chiarire il regime di risoluzione delle controversie relative all'accesso a strutture fisiche esistenti derivante dalla direttiva 2014/61.
54.
In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972 (
15
), la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra imprese «non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale».
55.
In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, di tale direttiva (
16
) «gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie irrisolte, in cui sono coinvolti i consumatori, relative alle questioni contemplate [da tale] direttiva». Ai sensi del paragrafo 4 della citata disposizione, «il presente articolo non pregiudica le procedure giudiziarie nazionali».
56.
La Corte ha interpretato l'articolo 34 di tale direttiva nel senso che esso non osta a un sistema sequenziale, ma neppure lo impone (
17
).
57.
Pertanto, in un ambito analogo a quello disciplinato dalla direttiva 2014/61, il diritto dell'Unione non osta a un sistema parallelo come quello di cui trattasi nel procedimento principale.
4.
O
biettivi della direttiva 2014/61
58.
Resta da valutare se gli obiettivi che hanno condotto all'adozione della direttiva 2014/61 confermino tale interpretazione.
59.
A tal riguardo, come risulta, in particolare, dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva in parola, letto alla luce dei considerando 2, 9, 13 e 14 della medesima, essa mira a facilitare e incentivare la rapida diffusione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in particolare, promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente.
60.
È vero che, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal giudice del rinvio, tale obiettivo sarebbe stato meglio conseguito se la direttiva 2014/61 avesse imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire un sistema sequenziale. In effetti, lo scopo dei procedimenti extragiudiziali è quello di risolvere le controversie più rapidamente e di ridurre i costi, facilitando così l'accesso alle infrastrutture fisiche e, di conseguenza, la rapida diffusione perseguita da tale direttiva (
18
).
61.
Tuttavia, per i motivi che indicherò di seguito, non ritengo che un sistema parallelo sia in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2014/61.
62.
In primo luogo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 11, la direttiva stabilisce requisiti minimi relativi all'accesso alle infrastrutture fisiche. Di conseguenza, l'armonizzazione attuata da tale direttiva non sembra estendersi fino a richiedere l'istituzione di un sistema sequenziale, a scapito dei procedimenti giurisdizionali. Se è vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono istituire un tale sistema, essi non sono obbligati a farlo. Per realizzare gli obiettivi della direttiva stessa è sufficiente rendere disponibili i procedimenti extragiudiziali, senza che sia necessario renderli obbligatori.
63.
In tale contesto, occorre sottolineare che il funzionamento e l'efficienza degli organi amministrativi e degli organi giurisdizionali possono variare da uno Stato membro all'altro. Sembra quindi ragionevole concedere loro un certo margine di discrezionalità al riguardo. Mentre alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri possono ritenere opportuno istituire un sistema sequenziale al fine di decongestionare i tribunali, altri potrebbero non ritenerlo opportuno (
19
).
64.
In secondo luogo, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], le controversie relative all'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti nel settore delle telecomunicazioni possono richiedere un certo livello di competenza. Tuttavia, non ritengo che un giudice nazionale di primo grado non sia in grado di assolvere a tale compito, che richiede essenzialmente la fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli (articolo 3, paragrafo 5, primo e terzo comma, della direttiva 2014/61). In ogni caso, la determinazione dei diritti di accesso all'infrastruttura fisica nell’ambito delle telecomunicazioni non sembra richiedere un controllo centralizzato svolto dall'organismo di regolamentazione, contrariamente ai diritti per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie esaminati nel procedimento che ha portato alla sentenza nella causa CTL Logistics (
20
).
65.
Concludo pertanto che un sistema parallelo come quello in esame nel presente procedimento è coerente con gli obiettivi della direttiva 2014/61.
66.
Di conseguenza, propongo di rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale un operatore di rete ha il diritto di presentare una domanda per la risoluzione di una controversia relativa all’accesso ad un’infrastruttura fisica esistente o davanti al DSB o dinanzi ad un giudice della giurisdizione ordinaria.
B.
Sulla seconda questione pregiudiziale
1.
Osservazioni preliminari
67.
La seconda questione riguarda l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/61, letto alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, nonché l’articolo 47 della Carta. A tal riguardo, appaiono necessarie due precisazioni.
68.
In primo luogo, poiché il giudice del rinvio non ha fornito alcun elemento che consenta alla Corte di valutare il rispetto del principio di equivalenza, nel caso di specie è in discussione soltanto il principio di effettività.
69.
In secondo luogo, il giudice del rinvio pone il principio di effettività e l’articolo 47 della Carta sullo stesso piano. Ciò solleva la questione se sia necessario analizzare entrambi i principi, oppure se la presente causa debba essere valutata alla luce di uno solo di essi (
21
).
70.
Alla luce dei motivi esposti nella decisione di rinvio mi sembra, tuttavia, che, da un lato, il giudice del rinvio chieda chiarimenti sulla questione se il principio di effettività osti a una norma procedurale nazionale in base alla quale un procedimento extragiudiziale deve essere interrotto qualora una delle parti proponga successivamente la stessa questione ad un organo giurisdizionale. D'altro canto, il giudice del rinvio sembra nutrire dubbi quanto al fatto che una siffatta norma procedurale possa nondimeno essere necessaria alla luce del diritto a un ricorso effettivo, in particolare, al fine di evitare decisioni contraddittorie e garantire la certezza del diritto.
71.
In sostanza, quantomeno dal punto di vista del giudice del rinvio, potrebbe sussistere un apparente conflitto tra l’esigenza di garantire l'effettività dei diritti derivanti dalla direttiva 2014/61 e quella di assicurare il diritto a un ricorso effettivo (
22
). Occorre pertanto analizzare la norma processuale nazionale di cui trattasi sotto il profilo sia del principio di effettività, sia del diritto a un ricorso effettivo, al fine di individuare una soluzione equilibrata che eviti l'apparente conflitto segnalato dal giudice del rinvio.
72.
Di conseguenza, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61, e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma procedurale nazionale in forza della quale il procedimento di risoluzione di una controversia dinanzi al DSB nazionale competente deve essere interrotto qualora una delle parti, nel corso di tale procedimento dinanzi a detto organismo, instauri un procedimento avente il medesimo oggetto dinanzi al giudice competente. In caso di risposta affermativa, detto giudice chiede se tale norma procedurale nazionale sia comunque richiesta dall'articolo 47 della Carta.
2.
Sul principio di effettività
73.
Dopo la sentenza nella causa Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (
23
), conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Tuttavia, tali modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
74.
Pertanto, affinché si applichi il principio di effettività, non devono esistere norme procedurali dell'Unione che disciplinino le azioni volte a tutelare i diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione.
75.
Al riguardo, per quanto attiene alla direttiva 2014/61, dalla mia analisi della prima questione risulta che i) gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono istituire una procedura extragiudiziale per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alle infrastrutture fisiche (articolo 3, paragrafo 4); ii) ciascuna delle parti dovrebbe avere il diritto di proporre ricorso avverso una decisione del DSB dinanzi a un organo giurisdizionale (articolo 10, paragrafo 6); e iii) ciascuna delle parti deve avere la possibilità di sottoporre la controversia a un organo giurisdizionale (articolo 3, paragrafo 5, secondo comma).
76.
Tuttavia, la direttiva 2014/61 non stabilisce alcuna regola di priorità tra i rimedi i) e iii). Ne consegue pertanto che qualsiasi norma procedurale nazionale che stabilisca tale priorità rientra nel principio di autonomia procedurale, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
77.
A tale riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (
24
).
78.
Nelle circostanze del caso di specie occorre ricordare che, ai sensi del considerando 9 della direttiva 2014/61, le misure volte ad accrescere l'
efficienza
d'uso delle infrastrutture esistenti dovrebbero dare un contributo decisivo al
rapido
e vasto dispiegamento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che è l'obiettivo di tale direttiva.
79.
Di conseguenza, ogni operatore di rete deve avere il diritto di accedere all'infrastruttura fisica di un altro operatore, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/61 e che, ai sensi del paragrafo 3 di tale disposizione, l’operatore dell'infrastruttura non adduca motivi oggettivi, trasparenti e proporzionati per rifiutare l'accesso.
80.
L'istituzione di una procedura di risoluzione delle controversie relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, in base alla quale il DSB deve, in linea di principio, decidere nel termine più breve possibile, e in ogni caso entro quattro mesi (
25
), facilita chiaramente l'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, contribuendo così al perseguimento dell’obiettivo della direttiva 2014/61.
81.
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso a tale procedura per ottenere l'accesso all'infrastruttura fisica della T‑2. Quest’ultima ha quindi sottoposto la questione a un organo giurisdizionale, chiedendo l’accertamento che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di accedere alla sua infrastruttura fisica. In base al diritto nazionale, in tali circostanze, la procedura dinanzi al DSB deve essere automaticamente interrotta.
82.
A mio avviso, ciò rende eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del diritto di accedere tempestivamente all'infrastruttura fisica della T‑2, garantito dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/61, letto alla luce del considerando 9. Inoltre, ciò pregiudica la piena efficacia (
effet utile
) della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dall'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva (
26
).
83.
In effetti, la possibilità di ricorrere a un DSB e, conseguentemente, di raggiungere una rapida risoluzione di una controversia relativa all'accesso a un'infrastruttura fisica o ai termini e alle condizioni di tale accesso è intesa a rendere effettivo il diritto di accesso. In una situazione in cui un operatore ha di fatto optato per adire un DSB, e non un organo giurisdizionale civile, l'interruzione automatica del primo procedimento una volta che la controparte ha proposto la medesima questione dinanzi a un organo giurisdizionale è contraria al principio di effettività e alla piena efficacia dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/61.
84.
Nella fattispecie, dal fascicolo della Corte risulta che il procedimento dinanzi al DSB e quello dinanzi al giudice civile riguardano il medesimo oggetto. Inoltre, nessuna delle parti interessate ha contestato tale premessa. In realtà, un’azione volta a ottenere un accertamento del fatto che l'operatore di rete non debba avere accesso all'infrastruttura fisica può anche essere considerata semplicemente una difesa rispetto al primo ricorso pendente dinanzi al DSB, proposto sotto forma di procedimento autonomo dinanzi a un organo giurisdizionale (
27
). In ogni caso, spetta al giudice del rinvio verificare che i due procedimenti pendenti riguardino esattamente il medesimo oggetto e che non vi siano ulteriori motivi che giustifichino un procedimento successivo dinanzi a un organo giurisdizionale (
28
).
3.
Diritto a un rimedio effettivo
85.
Al paragrafo 76 delle presenti conclusioni ho constatato che la direttiva 2014/61 non stabilisce alcuna regola di priorità tra i procedimenti di risoluzione delle controversie e i procedimenti giurisdizionali aventi il medesimo oggetto.
86.
Pertanto, spetta in linea di principio agli [OSCURATO:PERSONA] membri che scelgono di attuare l'articolo 3 della direttiva 2014/61 mediante l'istituzione di un sistema parallelo, adottare norme che disciplinino le modalità pratiche per l'esercizio dei mezzi di ricorso previsti da tale disposizione.
87.
Nel caso di specie, il legislatore nazionale ha effettivamente adottato siffatte norme. Tuttavia, come risulta dalla mia analisi nella sezione precedente, tali norme possono rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti agli operatori di rete che chiedono l'accesso a infrastrutture fisiche esistenti ai sensi della direttiva 2014/61. In tali circostanze, spetta in linea di principio alle autorità nazionali, compresi i giudici e gli organi competenti per la risoluzione delle controversie, garantire la tutela effettiva dei diritti derivanti da tale direttiva, disapplicando la norma di diritto nazionale che impone l'interruzione del procedimento dinanzi al DSB.
88.
Nondimeno, dalla disapplicazione di tale norma e, quindi, dall’esigenza di garantire la piena efficacia della direttiva 2014/61, può sorgere un potenziale problema: in assenza di regole di priorità, lo svolgimento parallelo di due procedimenti aventi esattamente il medesimo oggetto comporta il rischio di decisioni contrastanti, che darebbero luogo a una situazione di incertezza giuridica. Questa può essere considerata una restrizione del diritto a un ricorso effettivo tutelato dall'articolo 47 della Carta (
29
).
89.
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali non costituiscono prerogative assolute e possono essere soggetti a limitazioni. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una restrizione del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, ai sensi dell'articolo 47 della Carta, può essere giustificata se è prevista dalla legge, se rispetta il contenuto essenziale di tale diritto e se, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessaria e risponde effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (
30
).
90.
Nel caso di specie, in primo luogo, garantire l'effettività del diritto di accesso a infrastrutture fisiche esistenti garantito dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/61, in particolare consentendo a un operatore di ottenere una rapida risoluzione della controversia relativa a tale accesso, come garantito dall'articolo 3, paragrafo 4, della citata direttiva, costituisce necessariamente un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione.
91.
In secondo luogo, lo svolgimento parallelo dei due procedimenti appare necessario per raggiungere tale obiettivo. Si potrebbe sostenere che l'introduzione del principio della priorità del primo organo investito di una controversia, nel caso di specie il DSB, consentirebbe sia di garantire l'effettività del diritto di accesso alle infrastrutture fisiche, sia di ridurre il rischio di decisioni contrastanti (
31
). Tuttavia, ciò limiterebbe anche il diritto dell'altra parte a un ricorso effettivo, poiché implicherebbe la sospensione o l'interruzione del procedimento giurisdizionale. Inoltre, poiché la direttiva 2014/61 non stabilisce regole di priorità, non ritengo che il principio della priorità del primo organo investito della questione debba essere necessariamente imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri.
92.
In terzo luogo, a mio avviso, i seguenti aspetti riducono il rischio di decisioni contraddittorie.
93.
Innanzitutto, se la decisione del DSB viene emessa prima che venga pronunciata la sentenza di un organo giurisdizionale, tale decisione avrà effetto vincolante e sarà quindi eseguibile da parte dell'operatore che richiede l'accesso a un'infrastruttura fisica (
32
). Ciò realizza l'obiettivo della direttiva 2014/61.
94.
Allo stesso modo, come sostenuto dalla Commissione in udienza, tale decisione sarà certamente utile per il giudice che decide la medesima questione (
33
). Infatti, date le competenze del DSB, la sua decisione può dispensare il giudice nazionale dal richiedere una perizia, accelerando così il procedimento giudiziario. Inoltre, fatto salvo quanto previsto da norme nazionali più dettagliate che determinano l'effetto delle decisioni amministrative nei procedimenti civili, il giudice nazionale può fare riferimento alla decisione del DSB nel motivare la propria decisione (
34
).
95.
Inoltre, possono trovare applicazione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, altre norme procedurali nazionali idonee a ridurre il rischio di decisioni contrastanti, in particolare nell’ipotesi di un ricorso avverso una decisione del DSB dinanzi a un giudice amministrativo (
35
).
96.
Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo che l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma procedurale nazionale in forza della quale il procedimento di risoluzione di una controversia dinanzi al DSB nazionale competente si interrompe qualora una delle parti, nel corso del procedimento dinanzi a tale organismo, instauri una causa avente il medesimo oggetto dinanzi al giudice competente. Inoltre, una siffatta norma procedurale nazionale non costituisce un requisito derivante dal diritto a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta.
97.
Qualora, contrariamente alla mia proposta, la Corte ritenga che il principio di effettività non osti a una siffatta norma procedurale nazionale, o che una tale norma sia richiesta dall’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio dovrebbe nondimeno garantire che un procedimento giurisdizionale instaurato in pendenza di un procedimento extragiudiziale avente il medesimo oggetto non abbia il solo scopo di privare di una rapida risoluzione della controversia la parte che richiede l’accesso a un’infrastruttura fisica. Al riguardo, esso dovrebbe tener conto, in particolare, delle questioni trattate al paragrafo 84 delle presenti conclusioni.
98.
Qualora il giudice del rinvio giunga alla conclusione opposta, esso deve applicare qualsiasi norma procedurale nazionale a sua disposizione al fine di vietare l’abuso della procedura (
36
).
V.
Conclusione
99.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni sollevate dal Vrhovno sodišče [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema della Repubblica di Slovenia):
1) L’articolo 3, paragrafo 4 e l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in virtù della quale un operatore di rete ha il diritto di presentare una domanda per la risoluzione di una controversia relativa all’accesso ad un’infrastruttura fisica esistente o davanti al competente organismo nazionale per la risoluzione delle controversie, o dinanzi ad un giudice della giurisdizione ordinaria.
2) L’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61, letto alla luce del principio di effettività
deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma procedurale nazionale in forza della quale il procedimento per la risoluzione di una controversia dinanzi all’organismo nazionale per la risoluzione delle controversie deve essere interrotto qualora una delle parti, nel corso del procedimento dinanzi a detto organismo, instauri una causa avente il medesimo oggetto dinanzi al giudice competente. Una siffatta norma procedurale nazionale non costituisce un requisito derivante dal diritto a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
1
Lingua originale: l'inglese.
2
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU 2014, L 155, pag. 1).
3
V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
4
V., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1986, Tissier (35/85, EU:C:1986:143, punto 9), e del 5 marzo 2026, Daraa (C‑458/24, EU:C:2026:146, punto 40).
5
Sentenze del 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, punto 12), e del 5 marzo 2026, ErdrichUmformtechnik (C‑828/24, EU:C:2026:154, punto 24).
6
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
7
Sentenza del 12 gennaio 2023, NemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóság (C‑132/21, in prosieguo: la «sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2023:2, punto 33).
8
Sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punti 34 e 35). Per quanto riguarda il contesto e gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2016/679, v. punti da 36 a 44 di tale sentenza.
9
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU 2001, L 75, pag. 29). Tale direttiva è stata abrogata e sostituita, con effetto dal 17 giugno 2015, dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32).
10
V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics (C‑489/15, EU:C:2017:834, punto 45).
11
V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, CTL Logistics (C‑489/15, EU:C:2017:834, punto 86).
12
Osservo inoltre che tutte le disposizioni della direttiva 2014/61 che prevedono la possibilità di sottoporre la controversia al DSB sono ora riunite nell'articolo 13 del regolamento 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (in prosieguo: il «regolamento sull’infrastruttura Gigabit») (GU L, 2024/1309). V., in tal senso, la tavola di concordanza nell’allegato di tale regolamento.
13
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2024/1309 e fatta salva la deroga di cui al paragrafo 2 dello stesso, la direttiva 2014/61 è stata abrogata a decorrere dal 12 novembre 2025.
14
V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.
15
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36).
16
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2018/1972. L’articolo 34 della direttiva 2002/22 corrisponde, in sostanza, all’articolo 25 della direttiva 2018/1972.
17
Sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a.
(da C‑317/08 a C‑320/08, in prosieguo: la «sentenza nella causa Alassini e a.», EU:C:2010:146, punti da 42 a 44).
18
V., per analogia, sentenza nella causa Alassini e a. (punti 45 e 65).
19
V., per analogia, sentenza nella causa Alassini e a. (punto 64).
20
Sentenza del 9 novembre 2017, (C-489/15, EU:C:2017:834, punti 57 e 58).
21
La Corte non ha ancora avuto l'opportunità di chiarire la relazione tra il principio di effettività e il diritto a un ricorso effettivo in situazioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia procedurale nazionale (v. le mie conclusioni nella causa FinanmadridEFC, C‑49/14, EU:C:2015:746, paragrafo 85). Tale questione è stata sua volta affrontata da diversi avvocati generali (citati nelle mie conclusioni nella causa Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2015:746, nota 28) e ampiamente discussa nella dottrina (v., tra l'altro, Prechal, S. e Widdershoven, R., «
Redefining the Relationship between “Rewe -effectiveness” and [OSCURATO:PERSONA]
»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA],
Vol. 4, n. 2, 2011, pagg. da 31 a 50, e Krommendijk, J.,
«Is there light on the horizon?
The distinction between “Rewe effectiveness” and the principle of effective judicial protection in Article 47 of the Charter after Orizzonte
», [OSCURATO:PERSONA], Vol. 53, N. 5, 2016 pagg. da 1395 a 1418). In tale contesto, da un lato, la Corte ha ritenuto che il requisito di effettività incorpori, in sostanza, l'obbligo generale gravante sugli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza Alassini e a., punto 49). Inoltre, in sentenze come quella del 22 dicembre 2010, DEB (C‑279/09, EU:C:2010:811, punti da 27 a 29), la Corte ha fondato il proprio ragionamento in primo luogo sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, sebbene il giudice del rinvio avesse formulato la questione unicamente con riferimento al principio di effettività. D'altro canto, una controversia può essere valutata solo alla luce del principio di effettività qualora, tra l'altro, la norma nazionale in questione riguardi un procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punto 45). Inoltre, in linea di principio, una norma procedurale nazionale che non soddisfi il requisito di effettività, che può apparire meno rigoroso, viola anche l'articolo 47 della Carta, letto in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Barouk, C‑283/24, EU:C:2025:236, punti 41 e 42). Una successiva analisi della norma procedurale nazionale in esame alla luce dell'articolo 47 della Carta appare pertanto superflua. Tuttavia, in taluni settori specifici, quali la tutela dei consumatori, la tutela conferita dal principio di effettività può prevalere su quella derivante dall'articolo 47 della Carta (v., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2015:746, paragrafi da 89 a 92).
22
Per le situazioni nelle quali il principio di effettività e il diritto a un ricorso effettivo sembrano essere in conflitto e possono richiedere di essere conciliati, v. Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (curatori),
The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA], A [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 1258.
23
Sentenza del 16 dicembre 1976 (33/76, EU:C:1976:188).
24
Sentenza del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen
(C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punto 19).
25
Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/61.
26
V., per analogia, sentenza del 14 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] e DrameBa (C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:252, punto 36).
27
V., per analogia, sentenza dell’8 dicembre 1987, GubischMaschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punto 16). Sebbene tale sentenza riguardi la nozione di litispendenza nell'ambito della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), essa illustra la situazione in cui viene proposta un'azione volta a bloccare un procedimento pendente avviato dalla controparte.
28
Per quanto riguarda il concetto di «medesimo oggetto», sebbene nel contesto di quelli che sono attualmente l’articolo 29, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), e l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/200 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), v. sentenza del 19 ottobre 2017, Merck (C‑231/16, EU:C:2017:771, punti 39 e 40 e giurisprudenza citata).
29
V., in tal senso. sentenze nelle cause [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punti 51, 53 e 56), e del 13 luglio 2023, Ferrovienord (C‑363/21 e C‑364/21, EU:C:2023:563, punto 98). Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), decisioni giudiziarie divergenti in cause simili, sebbene non riguardanti le stesse parti o i medesimi fatti, sono sempre state valutate alla luce del principio della certezza del diritto, sancito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. V., in tal senso, sentenze della Corte EDU del 20 ottobre 2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin/Turchia, CE:ECHR:2011:1020JUD001327905, §§ da 56 a 58; del 29 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./Romania, CE:ECHR:2016:1129JUD007694311, § 116; dell'8 giugno 2023
,
Aydin e a./Türkiye, CE:ECHR:2023:0516DEC002372111, § 60.
30
Sentenza del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 62 e giurisprudenza citata). V., anche, sentenze nelle cause Alassini e a. (punto 63) e [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 51).
31
È il caso dell'articolo 132, del regolamento 20171001, il quale stabilisce che «[s]e non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento», è il primo organo investito di una controversia relativa alla validità di un marchio dell’Unione a essere competente in materia [sentenza dell’8 giugno 2023
,
LM (Domanda riconvenzionale di nullità)
, C‑654/21, EU:C:2023:462, punto 53]. Per quanto riguarda, in generale, le regole di priorità, v. le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] generale Richard de la Tour nella causa [OSCURATO:PERSONA] AdatvédelmiésInformációszabadságHatóság (C‑132/21, EU:C:2022:661, paragrafi 68 e 69).
32
V. articolo 3, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/61.
33
V., in proposito, sentenza del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 66).
34
Sentenza del 27 ottobre 2022, DB Station & Service (C‑721/20, EU:C:2022:832, punto 83).
35
V., per analogia, sentenza del 13 luglio 2023, Ferrovienord (C‑363/21 e C‑364/21, EU:C:2023:563, punto 98).
36
Per uno studio comparativo sull'abuso dei diritti procedurali, v. Taruffo, M.,
Abuse of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 1999.