CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 32926/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21571-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATORE TRIFIR0'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 434/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 1870/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 21571/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] per sentire dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 16.9.2002 e ai successivi contratti a tempo determinato stipulati con la società resistente oltre che la nullità del contratto di apprendistato stipulato in data 28.3.2007. Il ricorrente chiedeva, inoltre, la declaratoria della giuridica prosecuzione del rapporto di lavoro e la perdurante sussistenza in vita dello stesso, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento del risarcimento del danno quantificato nelle mensilità intercorrenti tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'effettivo ripristino. La richiesta di illegittimità dei contratti era stata fondata sul fatto che le clausole ivi apposte fossero del tutto generiche e non rispondenti, dunque, ad effettive esigenze aziendali tali da giustificare l'apposizione di un termine. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] avanzava pretese per differenze economiche in ragione del lavoro in concreto effettivamente svolto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] and Carry. 2. Nel contraddittorio tra le parti, l'adito Tribunale, con la pronuncia n. 24665/2011, accoglieva la domanda relativamente alla impugnazione della clausola temporale che, con riferimento al primo contratto di lavoro, era del seguente tenore: "per sostituire lavoratori assenti per ferie ed incremento attività di aperture domenicali"; rilevava la genericità della clausola e comunque il fatto che l'avere apposto una doppia causale, di per sé, era indice di assenza di una puntuale specificazione dei motivi; quanto al profilo risarcitorio, il Tribunale condannava la società al risarcimento del danno nella misura di sette mensilità nonché al pagamento delle differenze retributive come richieste. 3. La Corte di appello di Roma accoglieva, invece, il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] precisando -sul presupposto che era assorbente la questione di merito inerente la problematica della liceità della clausola di apposizione del termine non solo al primo, ma a tutti i successivi contratti a termine stipulati tra le parti- che, nel caso di specie, l'esigenza di sopperire all'assenza del personale indicata negli impugnati contratti non era generica e in giudizio era emerso anche come effettivamente l'allegata RG 21571/2016 necessità aziendale sussistesse in concreto; inoltre, alla liceità dei contratti, la Corte di merito faceva conseguire l'infondatezza anche della ulteriore domanda di condanna della società al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, spettanti tra il trattamento dell'apprendista e quello del lavoratore a tempo indeterminato, essendo fondata sull'assunto dell'essere in corso, tra le medesime parti, nel 2007 (ossia dall'epoca di stipula dell'apprendistato) un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che era stato, invece, escluso. 4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente all'accertamento della sussistenza di una "situazione aziendale complessa" facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA], operato dalla Corte di appello in violazione degli artt. 115 e 116 cpc. 3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 416 cpc, per non avere la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] nulla dedotto con riferimento alla "situazione aziendale complessa" posta a base della decisione dai giudici di seconde cure. 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.Igs. n. 368/2001 per essere la clausola appositiva del termine del contratto stipulato tra le parti dal 16.9.2002, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, priva_ di specificità, di riconoscibilità delle esigenze al momento della stipulazione e carente nella indicazione delle mansioni del lavoratore da sostituire, dell'ambito territoriale e del luogo della prestazione.RG 21571/2016 5. Con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, si obietta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla doppia causale del contratto a tempo determinato, essendosi la Corte territoriale soffermata solo sulle esigenze sostitutive della causale e non anche sull'altra ragione relativa all'incremento di "attività di aperture domenicali", che si palesava estremamente generica. 6. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati. 7. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto legittima la causale, apposta ai contratti a termine per ragioni sostitutive, richiamando la giurisprudenza di legittimità che si è consolidata nelle fattispecie di "situazioni aziendali complesse", ma senza, però, nulla dire in ordine alla natura della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] e senza specificare se e in che modo la questione fosse stata posta all'esame dei giudici del merito. 8. E' opportuno precisare che l'onere della prova sulla legittimità dell'apposizione del termine incombe sul datore di lavoro (per tutte Cass. n. 1576/2010; Cass. n. 1577/2010). 9. Dalla lettura della comparsa di costituzione di primo grado della società (riportata integralmente dal ricorrente nel ricorso), si rileva che non era stato dedotto che l'attività economia e commerciale della stessa fosse relativa ad una situazione aziendale complessa. Solo in una memoria del giudizio di primo grado ne è stato fatto cenno ed il Tribunale, con la pronuncia di primo grado, non risulta che abbia considerato né che abbia approfondito tale aspetto, accogliendo, invece, la domanda del lavoratore per la genericità della clausola. 10. A fronte di tale contesto, concernente i fatti allegati e provati, la Corte di merito ha, invece, dato come processualmente acquisita la circostanza della complessità della struttura aziendale senza, però, fornire alcuna spiegazione sul punto ed anzi omettendo l'esame se la questione fosse stata rite et recte proposta nonché se la stessa fosse fondata e, in caso positivo, sulla base di quali elementi. 3 Jy RG 21571/2016 11. Né può ritenersi che i giudici di seconde cure abbiano fatto ricorso alla "nozione di comune esperienza" (fatto notorio) che, in tema di prova civile va interpretato in senso rigoroso, come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 cpc e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 cpc. 12. Sono ravvisabili, pertanto, i vizi denunciati essendo stato posto, a base della decisione, un fatto il cui esame e la cui dimostrazione erano stati omessi. 13. Conseguentemente, il terzo motivo è assorbito perché la valutazione sulla specificità della causale, per ragioni sostitutive, dipende dalla corretta individuazione della struttura aziendale della datrice di lavoro. 14. Infine, anche il quarto motivo è fondato per non essere stato esaminato, dalla Corte di appello, il profilo della causale relativo all'incremento attività aperture domenicali", sia che esso rappresentasse una doppia causale apposta al contratto a tempo determinato, sia che esso dovesse, invece, intendersi, unicamente come una specificazione delle esigenze sostitutive poste a base della stipulazione. 15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. 16. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi alle indicazioni e ai principi sopra esposti e provvederà, altresì, alle determinazioni delle spese di lite anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Co di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 3 marzo 2021 Il P