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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36548/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal G.u.p. del medesimo Tribunale in data 10 22 marzo 2013, irrevocabile dal 4 ottobre 2013.

La revoca era disposta per avere Miottí commesso, il 22 agosto 2015 - e quindi nei cinque anni dalla irrevocabilità del titolo condizionalmente sospeso, recante condanna alla pena della reclusione - una contravvenzione della stessa indole, accertata con decreto penale n. 677/2015, non opposto, che gli aveva irrogato la pena di 180 euro di ammenda.

2. Ricorre l'interessato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell'art. 168 cod. pen., osservando che la sopravvenuta condanna a pena solo pecuniaria non costituisce mai causa di revoca della sospensione condizionale già concessa (occorrendo a detto fine che il nuovo reato sia stato in concreto sanzionato con pena detentiva). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. prevede, nella sua prima parte, che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva.

Ne deriva che la condanna a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, non può in alcun caso costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162-01, e prec. ivi richiamati).

2. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, da comunicare, a cura della cancelleria, al pubblico ministero dell'esecuzione per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal G.u.p. del medesimo Tribunale in data 10 22 marzo 2013, irrevocabile dal 4 ottobre 2013. La revoca era disposta per avere Miottí commesso, il 22 agosto 2015 - e quindi nei cinque anni dalla irrevocabilità del titolo condizionalmente sospeso, recante condanna alla pena della reclusione - una contravvenzione della stessa indole, accertata con decreto penale n. 677/2015, non opposto, che gli aveva irrogato la pena di 180 euro di ammenda. 2. Ricorre l'interessato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell'art. 168 cod. pen., osservando che la sopravvenuta condanna a pena solo pecuniaria non costituisce mai causa di revoca della sospensione condizionale già concessa (occorrendo a detto fine che il nuovo reato sia stato in concreto sanzionato con pena detentiva). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. prevede, nella sua prima parte, che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva. Ne deriva che la condanna a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, non può in alcun caso costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162-01, e prec. ivi richiamati). 2. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, da comunicare, a cura della cancelleria, al pubblico ministero dell'esecuzione per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrig