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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1994

Cassazione n. 05576/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/12/1994 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ly/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorrente ha censurato la ritenuta provenienza delittuosa del motore, oggetto di ricettazione, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale, secondo cui l'imputato non aveva alcuna fattura di acquisto del pezzo, che si presentava evidentemente abraso e non rispondeva al modello originale, e ciò si spiegava esclusivamente con la provenienza delittuosa del bene, del cui possesso, peraltro, il medesimo imputato non aveva fornito una ragionevole spiegazione; considerato che le doglianze sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/12/1994 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ly/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorrente ha censurato la ritenuta provenienza delittuosa del motore, oggetto di ricettazione, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale, secondo cui l'imputato non aveva alcuna fattura di acquisto del pezzo, che si presentava evidentemente abraso e non rispondeva al modello originale, e ciò si spiegava esclusivamente con la provenienza delittuosa del bene, del cui possesso, peraltro, il medesimo imputato non aveva fornito una ragionevole spiegazione; considerato che le doglianze sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05576/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris