CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 29926/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. sono manifestamente infondati poiché il pagamento di una somma a titolo di riparazione cui è subordinatcyrapplicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. prescinde dalla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato, trattandosi di sanzione civile accessoria (cfr. Sez. 6, n. 8959 del 25/01/2023, Rv. 284271), ancorchè di carattere punitivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del)E1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]