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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:624
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0799_INF

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BEI (causa T-799/22) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi – Eccezione di illegittimità – Autorità di cosa giudicata – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Dovere di diligenza – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro il primo foglio paga a seguito di una riforma del sistema di retribuzione – Ricevibilità (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20) (v. punti 25, 29)

2. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell'amministrazione – Rispetto dei diritti acquisiti – Modifica, per il futuro, del regime d’attuazione dell’adeguamento annuale delle retribuzioni – Ammissibilità (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20) (v. punti 55, 56)

3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Obbligo di aggiornare la tabella a seconda dell’evoluzione del tasso di inflazione – Assenza (Statuto dei funzionari, art. 65; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20 e allegato I) (v. punti 58, 59, 93, 94)

4. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Presentazione, da parte dell’amministrazione, di proposte al comitato direttivo – Obbligo di consultazione del collegio dei rappresentanti del personale – Portata – Limiti – Diritto per le organizzazioni sindacali o professionali di negoziare la decisione – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 28; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 24, comma 1) (v. punti 67, 75-77)

5. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione delle informazioni fornite nel corso del processo di adozione – Obbligo di un ragionamento dettagliato e di una motivazione specifica per le diverse scelte tecniche operate – Assenza [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, c)] (v. punti 81, 83-86, 88, 89)

6. Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di diligenza durante un processo decisionale – Necessità di precisare la fase del processo interessata dall’asserita violazione e il motivo dell’inadempimento (v. punto 99) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). ( 1 ) GU C 71 del 27.2.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0799_INF Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BEI (causa T-799/22) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi – Eccezione di illegittimità – Autorità di cosa giudicata – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Dovere di diligenza – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro il primo foglio paga a seguito di una riforma del sistema di retribuzione – Ricevibilità (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20) (v. punti 25, 29) 2. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell'amministrazione – Rispetto dei diritti acquisiti – Modifica, per il futuro, del regime d’attuazione dell’adeguamento annuale delle retribuzioni – Ammissibilità (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20) (v. punti 55, 56) 3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Obbligo di aggiornare la tabella a seconda dell’evoluzione del tasso di inflazione – Assenza (Statuto dei funzionari, art. 65; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20 e allegato I) (v. punti 58, 59, 93, 94) 4. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Presentazione, da parte dell’amministrazione, di proposte al comitato direttivo – Obbligo di consultazione del collegio dei rappresentanti del personale – Portata – Limiti – Diritto per le organizzazioni sindacali o professionali di negoziare la decisione – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 28; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 24, comma 1) (v. punti 67, 75-77) 5. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione delle informazioni fornite nel corso del processo di adozione – Obbligo di un ragionamento dettagliato e di una motivazione specifica per le diverse scelte tecniche operate – Assenza [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, c)] (v. punti 81, 83-86, 88, 89) 6. Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di diligenza durante un processo decisionale – Necessità di precisare la fase del processo interessata dall’asserita violazione e il motivo dell’inadempimento (v. punto 99) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). ( 1 ) GU C 71 del 27.2.2023 .
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