CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 02364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio alla cui configurabilità non è ostativo il possesso di sostanze di diversa natura (nella specie eroina, hashish e marijuana) omettendo, tuttavia, di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo, in particolare dell'hashish, confezionato in panetti; il corredo necessario per la predisposizione di dosi; una contabilità con indicazione di nomi e cifre; il possesso di una somma di denaro non ingente, euro 4.450.00, ma significativa; le modalità e circostanze del fatto, perché l'imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare), elementi che hanno fondato le conclusioni della Corte di merito sulla dimensione dello spaccio gestito dall'imputato non riconducibile al cd. piccolo spaccio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera rei trice Il