CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 14793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17139/2020 R.G. proposto da: E-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difendono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 70/2020 pubblicata il30/03/2020, R.G. n. 426/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata accolta la domanda dei lavoratori di computo, nell’anzianità di servizio, del periodo di attività effettuato in esecuzione del contratto di formazione e lavoro, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole dei contratti di assunzione che escludevano tale computo e condanna della società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenze retributive. 2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un motivo; hanno resistito con controricorso i due lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal procuratore della società e dal rispettivo difensore munito di procura generale in data 22.2.2023. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore in data 30.3.2023. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camer