CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2020
Cassazione n. 30927/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8364/2021 R.G. proposto da: A.C. SOLUZIONI S.R.L., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentale legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 945/2020, depositata il 16/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Viterbo, prima, con la sentenza n.399/2014, e il Tribunale di Viterbo, successivamente, con la pronuncia n. 945/2020, depositata in data 16/09/2020, hanno rigettato le domande di A.C. Soluzioni S.r.l., volte ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento dell’Agenzia Generali Italia di Ronciglione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. all’obbligo di garantire il pagamento della copertura assicurativa del veicolo targato [OSCURATO:TARGA] oltre che di rilasciare il certificato e il tagliando di assicurazione per il periodo assicurativo 12 ottobre 2013-12 aprile 2014 e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per le spese affrontate per la diffida e la messa in mora. Era accaduto che l‘avv. [OSCURATO:PERSONA], creditore, quale difensore antistatario di A.C. Soluzioni S.r.L., della somma di euro 587,36, il cui pagamento era stato posto a carico dell’Agenzia Generali Italia di Ronciglione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., aveva comunicato all’agenzia di voler rinunciare all’antistatarietà e chiesto alla stessa di adempiere, destinando la quota parte di quanto gli spettava, pari ad euro 370,00, al pagamento della seconda rata di premio relativa alla polizza n. 345/235891804 dovuto da A.C. Soluzioni S.r.L., imputandolo “a compensazione legale del credito”, e corrispondendogli la differenza di euro 217,36 mediante assegno. Entrambi i giudici hanno ritenuto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prima cedere il credito ad A.C. Soluzioni S.r.L.; solo a seguito di detta cessione, A.C. Soluzioni S.r.L. sarebbe stata costituita creditrice e in conseguenza di ciò avrebbe potuto chiedere “una compensazione tra suo parziale debito e credito ceduto. Non essendo la A.C. Soluzioni S.r.L. creditore della Agenzia Generali Italia, bene ha fatto questa a negargli la proposta compensazione da parte di un terzo”. Avverso la sentenza del Tribunale propone ora ricorso per cassazione A.C. Soluzioni S.r.l., avvalendosi di un solo motivo. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, l’Agenzia Generali Italia di Ronciglione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) A.C. Soluzioni S.r.l. si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1180 e 1260 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., perché il Tribunale, così come il Giudice di pace, non avrebbero tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1180 cod.civ., l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a ricevere la prestazione personalmente dal debitore. Avendo, peraltro, A.C. Soluzioni S.r.l. accettato l’adempimento del terzo, detto adempimento aveva avuto effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento del premio assicurativo; di conseguenza, l’agenzia assicurativa aveva l’obbligo di rilasciare la copertura assicurativa. La società ricorrente aggiunge che se con la rinuncia all’antistatarietà dichiarata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] il credito si fosse trasferito ad A.C. Soluzioni S.r.l. ex art. 1260 cod.civ., quest’ultima avrebbe avuto diritto alla copertura assicurativa e alla relativa certificazione, perché il pagamento sarebbe risultato perfezionato mediante compensazione di un debito proprio. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313); in altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. In secondo luogo, almeno quanto all’affermazione secondo cui “se con la rinuncia all’antistatarietà dichiarata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il credito si è trasferito, alla stregua di una cessione di credito, ex art. 1260 cod.civ., in capo alla A.C. Soluzioni S.r.L., quest’ultima avrebbe comunque diritto ad ottenere la copertura assicurativa e la relativa certificazione perché il pagamento risulterebbe perfezionato mediante la compensazione di un proprio credito”, risulta evidente che non è stata colta la ratio decidendi, giacché il Tribunale ha escluso che vi fosse stata una formale cessione del credito, ritenendo proprio per questo che A.C. Soluzioni S.r.L. non fosse legittimata ad opporre in compensazione un credito non proprio. 2) Il ricorso è inammissibile. 3) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio del merito, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dov