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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 127/2004

ECLI:EU:C:2004:611
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003CJ0106_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-106/03 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 27 febbraio 2003 , [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Ludres (Francia), rappresentata dai sigg.

T. van Innis, G. Glas e F. Herbert, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg.

O. Montalto e P. Geroulakos, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig.

C.W.A.

Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.

C. Gulmann e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.

D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig.

R. Grass vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002, causa T‑110/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (HUBERT) (Racc. pag.

II‑5275; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») 9 marzo 2001 (procedimento R 127/2000-1), che respinge l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] alla registrazione del marchio denominativo e figurativo HUBERT richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Ambito normativo

2. L’art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), ii), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), dispone quanto segue: «1.

In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: (…)

b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi: (…) ii) marchi registrati nello Stato membro (…)». Fatti all’origine della controversia

3. Il 1° aprile 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione di un marchio costituito da un segno misto, denominativo e figurativo, comprendente la denominazione «HUBERT», a caratteri maiuscoli stilizzati neri cerchiati di bianco, sormontato dal busto di un cuoco, dall’aspetto allegro, con il braccio destro sollevato e il pollice in su. >image>26

4. I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 30 e 42 di cui all’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

5. Il 6 gennaio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94, nei confronti del marchio richiesto per una parte dei prodotti di cui alla domanda di marchio, vale a dire il «latte e altri prodotti derivati dal latte», rientranti nella classe 29, e «aceto, salse», rientranti nella classe 30.

6. Il marchio anteriore di cui la [OSCURATO:PERSONA] è titolare è il marchio denominativo nazionale SAINT-HUBERT 41, registrato in Francia per designare «burro, grassi alimentari, formaggi e altri prodotti derivati dal latte», di cui alla classe

29. Esso è costituito dalla successione di due parole unite da un trattino e dal numero 41.

7. Poiché la sua opposizione è stata respinta con decisione 1° dicembre 1999 della divisione di opposizione dell’UAMI, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso all’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, allegando numerosi documenti destinati a dimostrare la notorietà del suo marchio in Francia.

8. Tale ricorso è stato respinto dalla decisione impugnata.

In sostanza, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha considerato che, benché esista un forte grado di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi e benché, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sia possibile tener conto della notorietà del marchio anteriore dimostrata dinanzi ad essa dalla [OSCURATO:PERSONA], non sussiste un rischio di confusione nel pubblico considerato, in quanto i marchi in conflitto non presentano forti somiglianze.

Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

9. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso di annullamento della decisione impugnata, fondandosi sul motivo unico, relativo alla violazione della nozione di «rischio di confusione» ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

10. Dinanzi al Tribunale, l’UAMI ha ammesso che, se il marchio anteriore potesse essere validamente considerato come un marchio dotato di notorietà, si dovrebbe concludere che esiste un rischio di confusione con il marchio richiesto.

Tuttavia, dal momento che la notorietà del marchio anteriore, secondo l’UAMI, non poteva essere considerata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova dell’esistenza di tale notorietà nel termine a tal fine stabilito dalla divisione di opposizione, occorre analizzare la questione lasciando da parte tale elemento di fatto.

11. A tale proposito l’UAMI considera che, laddove il Tribunale constatasse che l’elemento dominante del marchio anteriore è il nome proprio «HUBERT», diverrebbe difficile negare l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

Per contro, se il Tribunale considerasse che il marchio anteriore non è particolarmente distintivo e costituisce un insieme nel quale nessun elemento è dominante, le differenze tra i marchi dovrebbero essere sufficienti per negare l’esistenza di qualsiasi rischio di confusione.

L’UAMI si è rimesso al giudizio del Tribunale per risolvere tale questione di diritto che gli è stata sottoposta.

12. [OSCURATO:PERSONA], che era di diritto parte nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso, non è intervenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale.

13. Anzitutto il Tribunale ha richiamato, ai punti 35-39 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte in materia di rischio di confusione tra un marchio richiesto e un marchio anteriore.

14. Successivamente il Tribunale ha proceduto, ai punti 40-59 della sentenza impugnata, al confronto, da un lato, dei prodotti in questione e, dall’altro, dei marchi in conflitto.

In tal modo ha considerato che i «prodotti derivati dal latte» e i prodotti «grassi alimentari» per i quali il marchio anteriore era stato registrato erano, rispettivamente, identici ai prodotti «latte e altri prodotti derivati dal latte» e simili ai prodotti «aceto, salse» previsti nella domanda di marchio in esame.

Invece esso ha valutato che il marchio anteriore e il marchio richiesto «non si somigl[a]no dal punto di vista visivo», che essi «sono diversi dal punto di vista fonetico» e che «non esiste somiglianza concettuale tra [essi]».

15. Infine il Tribunale ha giudicato, ai punti 60-66 della sentenza impugnata, che non esiste un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto.

In particolare, al punto 63, ha dichiarato che, «pur se esistono un’identità e una somiglianza tra i prodotti interessati dai marchi configgenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio» e, ai punti 65 e 66, che, «nella fattispecie, i segni configgenti non possono essere considerati in alcun modo né identici né simili, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale» e che, di conseguenza, «una delle condizioni indispensabili per l’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è soddisfatta».

16. Quindi il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione impugnata. Sull’impugnazione

17. Nella sua impugnazione, a sostegno della quale invoca tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – in via principale, statuire in via definitiva sulla controversia, accogliendo le conclusioni presentate in primo grado o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; – condannare l’UAMI alle spese.

18. L’UAMI chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Sul primo motivo Argomenti delle parti

19. Con il suo primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha violato il principio generale di diritto comunitario detto «principio dispositivo», riconosciuto dalla Corte nella sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C‑431/93, van Schijndel e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑4705).

20. Essa afferma che, secondo tale principio, solo le parti dispongono dell’azione in giudizio e definiscono l’oggetto della controversia.

Esso impedirebbe al giudice di sollevare una contestazione non considerata nelle conclusioni delle parti.

Così, quando su un punto determinato non esiste alcuna contestazione tra le parti o quando esse riconoscono espressamente l’esistenza di un fatto giuridico, pertinente e preciso, il giudice non potrebbe agire di sua iniziativa, a meno che l’accordo tra le parti sul punto determinato sia contrario all’ordine pubblico.

21. Nel caso di specie, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] e l’UAMI sarebbero stati d’accordo sull’esistenza di una somiglianza, anche solo sul piano fonetico, tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, nonché sull’esistenza di un rischio di confusione nel caso in cui non si potesse contestare alla commissione di ricorso di aver considerato che il marchio anteriore godeva di una rilevante forza distintiva, anche solo per la notorietà che aveva ottenuto in Francia.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale delimitazione della controversia non sarebbe contraria all’ordine pubblico.

22. Pertanto il Tribunale avrebbe violato il principio dispositivo decidendo, contrariamente all’accordo delle parti su tale punto, che i marchi in conflitto non presentavano alcuna somiglianza.

23. L’UAMI ritiene che il primo motivo sia privo di fondamento.

Esso afferma che il principio dispositivo trova applicazione nel campo del diritto civile, mentre le controversie relative al marchio comunitario hanno un carattere puramente amministrativo.

Inoltre, l’UAMI non avrebbe un locus standi proprio, non essendo stato parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Il Tribunale, quando è investito di un ricorso, dovrebbe verificare se l’UAMI, cioè la commissione di ricorso, abbia correttamente applicato il regolamento n. 40/94 e, se reputa che l’UAMI abbia violato tale regolamento, dovrebbe annullare la decisione.

24. L’UAMI rileva che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la decisione impugnata violava la nozione di rischio di confusione e ha esplicitamente richiesto al Tribunale di esaminare i marchi in conflitto e di dichiarare l’esistenza di un rischio di confusione.

Pertanto il Tribunale avrebbe giustamente esaminato tale nozione e applicato il regolamento n. 40/94.

Non gli si può quindi contestare di aver violato il principio dispositivo.

25. Inoltre, l’UAMI sostiene che non esisteva, nel caso di specie, un accordo tra esso e la [OSCURATO:PERSONA].

A suo giudizio, oltre alla circostanza che la posizione dell’UAMI è espressa dalla posizione della commissione di ricorso, come ha giudicato il Tribunale nella sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto rivendicare la qualità di parte interveniente dinanzi al Tribunale, non avrebbe affatto manifestato il suo accordo per quanto riguarda l’interpretazione del rischio di confusione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, nel caso di controversie in materia di proprietà intellettuale e commerciale, il regolamento di procedura del Tribunale attribuirebbe alla parte interveniente una posizione quasi identica a quella delle altre parti.

Giudizio della Corte

26. Anche supponendo che il principio dispositivo si applichi in un procedimento come quello di primo grado, relativo a un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI che ha statuito su un’opposizione alla registrazione di un marchio fondata sul rischio di confusione con un marchio anteriore, l’UAMI non ha, in ogni caso, il potere di modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia come risultano dalle pretese e allegazioni rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l’opposizione.

27. Infatti, anche se, ai sensi dell’art. 133, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l’UAMI è parte convenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorso dinanzi a quest’ultimo ha l’obiettivo di dirimere una controversia che oppone chi richiede la registrazione al titolare di un marchio anteriore, come risulta dalle disposizioni successive del regolamento n. 40/94 e del regolamento di procedura del Tribunale.

28. In primo luogo, in conformità dell’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, tale ricorso è diretto ad esaminare la legittimità della decisione della commissione di ricorso che ha deciso la controversia relativa alla registrazione del marchio richiesto e ad ottenere, se del caso, la riforma o l’annullamento di tale decisione.

29. Orbene, sia dinanzi alla divisione di opposizione sia dinanzi alla commissione di ricorso, la controversia oppone chi richiede la registrazione a chi ha proposto opposizione, senza che l’UAMI sia parte in tale controversia.

30. In particolare occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 42, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, solo i titolari di marchi anteriori possono proporre opposizione alla registrazione di un marchio per l’impedimento relativo previsto all’art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

Così l’UAMI non ha il potere di opporsi alla registrazione di un marchio per tale motivo.

31. In secondo luogo, all’UAMI non è consentito neppure il ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione di una commissione di ricorso che decide su un’opposizione.

Infatti, in conformità dell’art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94, tale ricorso «può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste».

32. Infine, la qualifica di convenuto riconosciuta all’UAMI è limitata nei suoi effetti, mentre, al contrario, alle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dalla ricorrente, che, ai sensi dell’art. 134, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, possono partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di intervenienti vengono riconosciuti a tale titolo ampi diritti che li assimilano a veri e propri convenuti.

33. In conformità dell’art. 134, n. 2, del detto regolamento, «[g]li intervenienti (…) godono degli stessi diritti procedurali di cui godono le parti principali».

34. Inoltre, contrariamente alla regola di diritto comune in materia di intervento enunciata all’art. 116, n. 4, secondo comma, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, l’art. 134, n. 3, dello stesso regolamento dispone che «[u]n interveniente (…) può nel suo controricorso (…) formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso».

Da quest’ultima disposizione consegue anche, a contrario, che l’UAMI non può, da parte sua, formulare conclusioni di tal genere.

35. Infine, risulta dall’art. 134, n. 4, del medesimo regolamento che, in deroga all’art. 122 di tale regolamento, anche se l’UAMI non replica al ricorso nelle forme e nei termini prescritti, il procedimento contumaciale non sarà applicabile se una delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dalla ricorrente interviene dinanzi al Tribunale.

36. Pertanto non può essere riconosciuto all’UAMI il potere di modificare, con un eventuale accoglimento parziale dell’analisi presentata dalla ricorrente, o persino con l’assenso al suo ricorso, i termini della controversia dinanzi al Tribunale.

Qualsiasi valutazione contraria violerebbe il legittimo affidamento della parte la cui tesi è stata accolta dinanzi alla commissione di ricorso in quanto il procedimento dinanzi al Tribunale è diretto ad esaminare la legittimità della decisione di tale commissione, in conformità dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94.

37. Nella fattispecie, il Tribunale non era affatto vincolato dall’asserito accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’UAMI in merito alla somiglianza, o almeno al rischio di confusione, tra i marchi in conflitto.

Quindi il Tribunale ha giustamente esaminato nella sentenza impugnata se la decisione controversa violasse la nozione di rischio di confusione, come allegava la [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, e ha applicato il regolamento n. 40/94.

38. Di conseguenza occorre respingere il primo motivo dell’impugnazione. Sul secondo motivo Argomenti delle parti

39. Con il suo secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato i diritti della difesa, abusando del suo legittimo affidamento nella definizione della controversia, come essa risultava dall’accordo tra le parti.

Infatti, in ragione della posizione adottata dall’UAMI nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, essa avrebbe rinunciato a chiedere di poter depositare una replica e avrebbe limitato le sue difese orali al contesto definito dalla presa di posizione dell’UAMI.

40. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che il Tribunale non fosse vincolato dal principio dispositivo, esso avrebbe dovuto ordinare la riapertura della fase orale, comunicando alle parti che non aderiva al loro accordo per quanto riguarda la somiglianza almeno fonetica tra i marchi in conflitto.

41. L’UAMI ritiene che il secondo motivo presupponga che il Tribunale abbia commesso una violazione del principio dispositivo, il che a suo giudizio non è avvenuto.

Esso aggiunge che, sia nel suo ricorso sia nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha lungamente esposto il suo pensiero nonché la sua interpretazione delle disposizioni normative e della giurisprudenza in esame.

Giudizio della Corte

42. Per quanto riguarda il secondo motivo dell’impugnazione, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] e l’UAMI siano stati d’accordo per constatare che i marchi in conflitto presentavano una certa somiglianza, o persino che esisteva un rischio di confusione, occorre ricordare, da un lato, che, come risulta dall’esame del primo motivo, il Tribunale non era affatto vincolato da tale constatazione, ma aveva l’obbligo di esaminare se la commissione di ricorso, affermando nella decisione impugnata che non esisteva somiglianza tra i marchi in conflitto, non avesse violato il regolamento n. 40/94.

D’altro lato, il Tribunale non ha fondato la sua decisione su fatti o argomenti non sollevati nel corso della fase orale.

43. Pertanto il Tribunale non ha affatto abusato del legittimo affidamento della [OSCURATO:PERSONA] e non doveva riaprire la discussione per informarla che non avrebbe accolto la conclusione secondo cui esisteva una somiglianza fonetica tra il marchio anteriore e il marchio richiesto.

44. Il secondo motivo dell’impugnazione deve quindi essere respinto. Sul terzo motivo Argomenti delle parti

45. Con il suo terzo motivo, dedotto in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha violato la nozione di «rischio di confusione» ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

46. Con la prima parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere, al punto 62 della sentenza impugnata, nel senso della mancanza di rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, senza verificare, come avrebbe dovuto, se esistesse un rischio che il pubblico potesse credere che i prodotti o i servizi in esame provenissero da imprese collegate solo economicamente.

47. Con la seconda parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha erroneamente giudicato, al punto 63 della sentenza impugnata, che le differenze visive, fonetiche e concettuali tra il marchio anteriore e il marchio richiesto costituivano un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la questione non è se vi siano differenze tra i marchi in conflitto, ma se tali marchi presentino un’identità o una somiglianza e se, considerati complessivamente con l’identità o la somiglianza dei prodotti o dei servizi di cui si tratta, i gradi di somiglianza siano tali che esista un rischio di confusione.

48. Con la terza parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale non ha applicato in modo chiaro la regola dell’interdipendenza.

Infatti esso avrebbe erroneamente omesso di rilevare che l’asserito debole grado di somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto era compensato dal grado di somiglianza elevato tra i prodotti di cui si tratta nonché dal forte potere distintivo del marchio anteriore.

49. Con l’ultima parte del terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, al punto 62 della sentenza impugnata, ha erroneamente limitato il pubblico interessato al «pubblico destinatario», cioè esclusivamente ai consumatori che potevano acquistare i prodotti su cui è apposto il marchio.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il pubblico che dev’essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione è costituito da tutte le persone idonee a trovarsi di fronte a tale marchio.

50. L’UAMI chiede che il terzo motivo sia respinto come infondato in tutte le sue parti. Giudizio della Corte

51. Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato.

Si tratta di condizioni cumulative [v., in tal senso, trattandosi delle disposizione identiche dell’art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenza 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag.

I‑5507, punto 22].

52. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non si è accontentato di rilevare le differenze visive, fonetiche e concettuali tra il marchio anteriore e il marchio richiesto per escludere l’esistenza di un rischio di confusione.

53. Dopo aver effettuato, ai punto 48‑59 della sentenza impugnata, l’analisi comparata dei due marchi sul piano visivo, fonetico e concettuale, il Tribunale è giunto alla conclusione, esposta al punto 65 della stessa sentenza, che tali marchi non potevano affatto essere considerati come identici o simili ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

54. Il Tribunale, avendo constatato l’assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, ha giustamente dichiarato l’assenza di qualsiasi rischio di confusione, a prescindere dalla notorietà del marchio anteriore o dal grado di identità o di somiglianza dei prodotti o servizi considerati..

55. Di conseguenza il terzo motivo dell’impugnazione appare inoperante in tutte le sue parti e dev’essere respinto.

56. Occorre quindi respingere l’impugnazione in toto. Decisione relativa alle spese Sulle spese

57. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CJ0106_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-106/03 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 27 febbraio 2003 , [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Ludres (Francia), rappresentata dai sigg. T. van Innis, G. Glas e F. Herbert, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e P. Geroulakos, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002, causa T‑110/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (HUBERT) (Racc. pag. II‑5275; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») 9 marzo 2001 (procedimento R 127/2000-1), che respinge l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] alla registrazione del marchio denominativo e figurativo HUBERT richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Ambito normativo 2. L’art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), ii), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), dispone quanto segue: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: (…) b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”: a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi: (…) ii) marchi registrati nello Stato membro (…)». Fatti all’origine della controversia 3. Il 1° aprile 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione di un marchio costituito da un segno misto, denominativo e figurativo, comprendente la denominazione «HUBERT», a caratteri maiuscoli stilizzati neri cerchiati di bianco, sormontato dal busto di un cuoco, dall’aspetto allegro, con il braccio destro sollevato e il pollice in su. >image>26 4. I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 30 e 42 di cui all’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. 5. Il 6 gennaio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94, nei confronti del marchio richiesto per una parte dei prodotti di cui alla domanda di marchio, vale a dire il «latte e altri prodotti derivati dal latte», rientranti nella classe 29, e «aceto, salse», rientranti nella classe 30. 6. Il marchio anteriore di cui la [OSCURATO:PERSONA] è titolare è il marchio denominativo nazionale SAINT-HUBERT 41, registrato in Francia per designare «burro, grassi alimentari, formaggi e altri prodotti derivati dal latte», di cui alla classe 29. Esso è costituito dalla successione di due parole unite da un trattino e dal numero 41. 7. Poiché la sua opposizione è stata respinta con decisione 1° dicembre 1999 della divisione di opposizione dell’UAMI, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso all’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, allegando numerosi documenti destinati a dimostrare la notorietà del suo marchio in Francia. 8. Tale ricorso è stato respinto dalla decisione impugnata. In sostanza, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha considerato che, benché esista un forte grado di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi e benché, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sia possibile tener conto della notorietà del marchio anteriore dimostrata dinanzi ad essa dalla [OSCURATO:PERSONA], non sussiste un rischio di confusione nel pubblico considerato, in quanto i marchi in conflitto non presentano forti somiglianze. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata 9. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso di annullamento della decisione impugnata, fondandosi sul motivo unico, relativo alla violazione della nozione di «rischio di confusione» ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 10. Dinanzi al Tribunale, l’UAMI ha ammesso che, se il marchio anteriore potesse essere validamente considerato come un marchio dotato di notorietà, si dovrebbe concludere che esiste un rischio di confusione con il marchio richiesto. Tuttavia, dal momento che la notorietà del marchio anteriore, secondo l’UAMI, non poteva essere considerata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova dell’esistenza di tale notorietà nel termine a tal fine stabilito dalla divisione di opposizione, occorre analizzare la questione lasciando da parte tale elemento di fatto. 11. A tale proposito l’UAMI considera che, laddove il Tribunale constatasse che l’elemento dominante del marchio anteriore è il nome proprio «HUBERT», diverrebbe difficile negare l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. Per contro, se il Tribunale considerasse che il marchio anteriore non è particolarmente distintivo e costituisce un insieme nel quale nessun elemento è dominante, le differenze tra i marchi dovrebbero essere sufficienti per negare l’esistenza di qualsiasi rischio di confusione. L’UAMI si è rimesso al giudizio del Tribunale per risolvere tale questione di diritto che gli è stata sottoposta. 12. [OSCURATO:PERSONA], che era di diritto parte nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso, non è intervenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale. 13. Anzitutto il Tribunale ha richiamato, ai punti 35-39 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte in materia di rischio di confusione tra un marchio richiesto e un marchio anteriore. 14. Successivamente il Tribunale ha proceduto, ai punti 40-59 della sentenza impugnata, al confronto, da un lato, dei prodotti in questione e, dall’altro, dei marchi in conflitto. In tal modo ha considerato che i «prodotti derivati dal latte» e i prodotti «grassi alimentari» per i quali il marchio anteriore era stato registrato erano, rispettivamente, identici ai prodotti «latte e altri prodotti derivati dal latte» e simili ai prodotti «aceto, salse» previsti nella domanda di marchio in esame. Invece esso ha valutato che il marchio anteriore e il marchio richiesto «non si somigl[a]no dal punto di vista visivo», che essi «sono diversi dal punto di vista fonetico» e che «non esiste somiglianza concettuale tra [essi]». 15. Infine il Tribunale ha giudicato, ai punti 60-66 della sentenza impugnata, che non esiste un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto. In particolare, al punto 63, ha dichiarato che, «pur se esistono un’identità e una somiglianza tra i prodotti interessati dai marchi configgenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio» e, ai punti 65 e 66, che, «nella fattispecie, i segni configgenti non possono essere considerati in alcun modo né identici né simili, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale» e che, di conseguenza, «una delle condizioni indispensabili per l’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è soddisfatta». 16. Quindi il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione impugnata. Sull’impugnazione 17. Nella sua impugnazione, a sostegno della quale invoca tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – in via principale, statuire in via definitiva sulla controversia, accogliendo le conclusioni presentate in primo grado o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; – condannare l’UAMI alle spese. 18. L’UAMI chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Sul primo motivo Argomenti delle parti 19. Con il suo primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha violato il principio generale di diritto comunitario detto «principio dispositivo», riconosciuto dalla Corte nella sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C‑431/93, van Schijndel e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4705). 20. Essa afferma che, secondo tale principio, solo le parti dispongono dell’azione in giudizio e definiscono l’oggetto della controversia. Esso impedirebbe al giudice di sollevare una contestazione non considerata nelle conclusioni delle parti. Così, quando su un punto determinato non esiste alcuna contestazione tra le parti o quando esse riconoscono espressamente l’esistenza di un fatto giuridico, pertinente e preciso, il giudice non potrebbe agire di sua iniziativa, a meno che l’accordo tra le parti sul punto determinato sia contrario all’ordine pubblico. 21. Nel caso di specie, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] e l’UAMI sarebbero stati d’accordo sull’esistenza di una somiglianza, anche solo sul piano fonetico, tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, nonché sull’esistenza di un rischio di confusione nel caso in cui non si potesse contestare alla commissione di ricorso di aver considerato che il marchio anteriore godeva di una rilevante forza distintiva, anche solo per la notorietà che aveva ottenuto in Francia. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale delimitazione della controversia non sarebbe contraria all’ordine pubblico. 22. Pertanto il Tribunale avrebbe violato il principio dispositivo decidendo, contrariamente all’accordo delle parti su tale punto, che i marchi in conflitto non presentavano alcuna somiglianza. 23. L’UAMI ritiene che il primo motivo sia privo di fondamento. Esso afferma che il principio dispositivo trova applicazione nel campo del diritto civile, mentre le controversie relative al marchio comunitario hanno un carattere puramente amministrativo. Inoltre, l’UAMI non avrebbe un locus standi proprio, non essendo stato parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale, quando è investito di un ricorso, dovrebbe verificare se l’UAMI, cioè la commissione di ricorso, abbia correttamente applicato il regolamento n. 40/94 e, se reputa che l’UAMI abbia violato tale regolamento, dovrebbe annullare la decisione. 24. L’UAMI rileva che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la decisione impugnata violava la nozione di rischio di confusione e ha esplicitamente richiesto al Tribunale di esaminare i marchi in conflitto e di dichiarare l’esistenza di un rischio di confusione. Pertanto il Tribunale avrebbe giustamente esaminato tale nozione e applicato il regolamento n. 40/94. Non gli si può quindi contestare di aver violato il principio dispositivo. 25. Inoltre, l’UAMI sostiene che non esisteva, nel caso di specie, un accordo tra esso e la [OSCURATO:PERSONA]. A suo giudizio, oltre alla circostanza che la posizione dell’UAMI è espressa dalla posizione della commissione di ricorso, come ha giudicato il Tribunale nella sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto rivendicare la qualità di parte interveniente dinanzi al Tribunale, non avrebbe affatto manifestato il suo accordo per quanto riguarda l’interpretazione del rischio di confusione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nel caso di controversie in materia di proprietà intellettuale e commerciale, il regolamento di procedura del Tribunale attribuirebbe alla parte interveniente una posizione quasi identica a quella delle altre parti. Giudizio della Corte 26. Anche supponendo che il principio dispositivo si applichi in un procedimento come quello di primo grado, relativo a un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI che ha statuito su un’opposizione alla registrazione di un marchio fondata sul rischio di confusione con un marchio anteriore, l’UAMI non ha, in ogni caso, il potere di modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia come risultano dalle pretese e allegazioni rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l’opposizione. 27. Infatti, anche se, ai sensi dell’art. 133, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l’UAMI è parte convenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorso dinanzi a quest’ultimo ha l’obiettivo di dirimere una controversia che oppone chi richiede la registrazione al titolare di un marchio anteriore, come risulta dalle disposizioni successive del regolamento n. 40/94 e del regolamento di procedura del Tribunale. 28. In primo luogo, in conformità dell’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, tale ricorso è diretto ad esaminare la legittimità della decisione della commissione di ricorso che ha deciso la controversia relativa alla registrazione del marchio richiesto e ad ottenere, se del caso, la riforma o l’annullamento di tale decisione. 29. Orbene, sia dinanzi alla divisione di opposizione sia dinanzi alla commissione di ricorso, la controversia oppone chi richiede la registrazione a chi ha proposto opposizione, senza che l’UAMI sia parte in tale controversia. 30. In particolare occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 42, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, solo i titolari di marchi anteriori possono proporre opposizione alla registrazione di un marchio per l’impedimento relativo previsto all’art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento. Così l’UAMI non ha il potere di opporsi alla registrazione di un marchio per tale motivo. 31. In secondo luogo, all’UAMI non è consentito neppure il ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione di una commissione di ricorso che decide su un’opposizione. Infatti, in conformità dell’art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94, tale ricorso «può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste». 32. Infine, la qualifica di convenuto riconosciuta all’UAMI è limitata nei suoi effetti, mentre, al contrario, alle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dalla ricorrente, che, ai sensi dell’art. 134, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, possono partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di intervenienti vengono riconosciuti a tale titolo ampi diritti che li assimilano a veri e propri convenuti. 33. In conformità dell’art. 134, n. 2, del detto regolamento, «[g]li intervenienti (…) godono degli stessi diritti procedurali di cui godono le parti principali». 34. Inoltre, contrariamente alla regola di diritto comune in materia di intervento enunciata all’art. 116, n. 4, secondo comma, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, l’art. 134, n. 3, dello stesso regolamento dispone che «[u]n interveniente (…) può nel suo controricorso (…) formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso». Da quest’ultima disposizione consegue anche, a contrario, che l’UAMI non può, da parte sua, formulare conclusioni di tal genere. 35. Infine, risulta dall’art. 134, n. 4, del medesimo regolamento che, in deroga all’art. 122 di tale regolamento, anche se l’UAMI non replica al ricorso nelle forme e nei termini prescritti, il procedimento contumaciale non sarà applicabile se una delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dalla ricorrente interviene dinanzi al Tribunale. 36. Pertanto non può essere riconosciuto all’UAMI il potere di modificare, con un eventuale accoglimento parziale dell’analisi presentata dalla ricorrente, o persino con l’assenso al suo ricorso, i termini della controversia dinanzi al Tribunale. Qualsiasi valutazione contraria violerebbe il legittimo affidamento della parte la cui tesi è stata accolta dinanzi alla commissione di ricorso in quanto il procedimento dinanzi al Tribunale è diretto ad esaminare la legittimità della decisione di tale commissione, in conformità dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94. 37. Nella fattispecie, il Tribunale non era affatto vincolato dall’asserito accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’UAMI in merito alla somiglianza, o almeno al rischio di confusione, tra i marchi in conflitto. Quindi il Tribunale ha giustamente esaminato nella sentenza impugnata se la decisione controversa violasse la nozione di rischio di confusione, come allegava la [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, e ha applicato il regolamento n. 40/94. 38. Di conseguenza occorre respingere il primo motivo dell’impugnazione. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 39. Con il suo secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato i diritti della difesa, abusando del suo legittimo affidamento nella definizione della controversia, come essa risultava dall’accordo tra le parti. Infatti, in ragione della posizione adottata dall’UAMI nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, essa avrebbe rinunciato a chiedere di poter depositare una replica e avrebbe limitato le sue difese orali al contesto definito dalla presa di posizione dell’UAMI. 40. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che il Tribunale non fosse vincolato dal principio dispositivo, esso avrebbe dovuto ordinare la riapertura della fase orale, comunicando alle parti che non aderiva al loro accordo per quanto riguarda la somiglianza almeno fonetica tra i marchi in conflitto. 41. L’UAMI ritiene che il secondo motivo presupponga che il Tribunale abbia commesso una violazione del principio dispositivo, il che a suo giudizio non è avvenuto. Esso aggiunge che, sia nel suo ricorso sia nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha lungamente esposto il suo pensiero nonché la sua interpretazione delle disposizioni normative e della giurisprudenza in esame. Giudizio della Corte 42. Per quanto riguarda il secondo motivo dell’impugnazione, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] e l’UAMI siano stati d’accordo per constatare che i marchi in conflitto presentavano una certa somiglianza, o persino che esisteva un rischio di confusione, occorre ricordare, da un lato, che, come risulta dall’esame del primo motivo, il Tribunale non era affatto vincolato da tale constatazione, ma aveva l’obbligo di esaminare se la commissione di ricorso, affermando nella decisione impugnata che non esisteva somiglianza tra i marchi in conflitto, non avesse violato il regolamento n. 40/94. D’altro lato, il Tribunale non ha fondato la sua decisione su fatti o argomenti non sollevati nel corso della fase orale. 43. Pertanto il Tribunale non ha affatto abusato del legittimo affidamento della [OSCURATO:PERSONA] e non doveva riaprire la discussione per informarla che non avrebbe accolto la conclusione secondo cui esisteva una somiglianza fonetica tra il marchio anteriore e il marchio richiesto. 44. Il secondo motivo dell’impugnazione deve quindi essere respinto. Sul terzo motivo Argomenti delle parti 45. Con il suo terzo motivo, dedotto in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha violato la nozione di «rischio di confusione» ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 46. Con la prima parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere, al punto 62 della sentenza impugnata, nel senso della mancanza di rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, senza verificare, come avrebbe dovuto, se esistesse un rischio che il pubblico potesse credere che i prodotti o i servizi in esame provenissero da imprese collegate solo economicamente. 47. Con la seconda parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha erroneamente giudicato, al punto 63 della sentenza impugnata, che le differenze visive, fonetiche e concettuali tra il marchio anteriore e il marchio richiesto costituivano un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la questione non è se vi siano differenze tra i marchi in conflitto, ma se tali marchi presentino un’identità o una somiglianza e se, considerati complessivamente con l’identità o la somiglianza dei prodotti o dei servizi di cui si tratta, i gradi di somiglianza siano tali che esista un rischio di confusione. 48. Con la terza parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale non ha applicato in modo chiaro la regola dell’interdipendenza. Infatti esso avrebbe erroneamente omesso di rilevare che l’asserito debole grado di somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto era compensato dal grado di somiglianza elevato tra i prodotti di cui si tratta nonché dal forte potere distintivo del marchio anteriore. 49. Con l’ultima parte del terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, al punto 62 della sentenza impugnata, ha erroneamente limitato il pubblico interessato al «pubblico destinatario», cioè esclusivamente ai consumatori che potevano acquistare i prodotti su cui è apposto il marchio. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il pubblico che dev’essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione è costituito da tutte le persone idonee a trovarsi di fronte a tale marchio. 50. L’UAMI chiede che il terzo motivo sia respinto come infondato in tutte le sue parti. Giudizio della Corte 51. Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato. Si tratta di condizioni cumulative [v., in tal senso, trattandosi delle disposizione identiche dell’art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenza 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 22]. 52. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non si è accontentato di rilevare le differenze visive, fonetiche e concettuali tra il marchio anteriore e il marchio richiesto per escludere l’esistenza di un rischio di confusione. 53. Dopo aver effettuato, ai punto 48‑59 della sentenza impugnata, l’analisi comparata dei due marchi sul piano visivo, fonetico e concettuale, il Tribunale è giunto alla conclusione, esposta al punto 65 della stessa sentenza, che tali marchi non potevano affatto essere considerati come identici o simili ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 54. Il Tribunale, avendo constatato l’assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, ha giustamente dichiarato l’assenza di qualsiasi rischio di confusione, a prescindere dalla notorietà del marchio anteriore o dal grado di identità o di somiglianza dei prodotti o servizi considerati.. 55. Di conseguenza il terzo motivo dell’impugnazione appare inoperante in tutte le sue parti e dev’essere respinto. 56. Occorre quindi respingere l’impugnazione in toto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 57. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 127/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris