CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 21957/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 09/07/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo del 11/10/2023, di condanna per il reato di cui all'art. 256, commi 1, 2, 3 d.lgs. 152 del 2006 per aver effettuato un'attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla non ridotta entità dei rifiuti e dell'estensione dell'area adibita a discarica, a nulla valendo l'età dell'imputato, venticinquenne, e il comportamento collaborativo del ricorrente dopo il compimento del fatto, circostanza già tenuta in considerazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] agro [OSCURATO:PERSONA] r DEf'[OSCURATO:PERSONA]