CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21904/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24794-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA] D’ALME’, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI 30, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 558/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, con ordinanza ingiunzione n. 3.194 del 5/8/2008, ha irrogato alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa di € 5.164,00 per avere aperto una media struttura di vendita al minuto senza la prescritta autorizzazione, in violazione dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 22, commi 1 e 6,del d.lgs. n. 114 del 1998. Il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, riduceva la sanzione amministrativa alla somma di € 2.582,25. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello. L'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 29/9/2015, ha accolto l'appello ed ha, per l'effetto, annullato l'ordinanza ingiunzione impugnata. Era evidenziato che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa per la violazione dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 22, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 114 del 1998, per aver aperto "una media struttura di vendita al minuto senza la prescritta autorizzazione. Infatti, nella circostanza si accertava che vendevano al minuto Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- 20 kg di crocchette di petolve e un salame di puro suino a un acquirente, come si evince dallo scontrino fiscale n. 6 del 17/12/2007, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione di vendita", ed ha ritenuto che tale provvedimento fosse intrinsecamente illogico per aver dedotto la sussistenza di una "media struttura di vendita" dal rinvenimento di un acquirente nell'atto di acquistare senza, tuttavia, dar conto delle relative dimensioni del locale, che, per legge (art. 4, comma 1 lett. E) del d.lgs. n. 114 del 1998), devono essere superiori ai 150 o ai 250 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti ed a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore al 10.000 abitanti, violando, in tal modo, le norme previste, in generale, dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990 e, nel campo specifico delle sanzioni amministrative, dalla l. n. 689 del 1981, le quali impongono, come requisiti minimi della motivazione del provvedimento, l'indicazione del precetto, ossia la norma amministrativa violata, e la fattispecie concreta, ossia la situazione di fatto che viola detta norma, oltre alla sanzione irrogata. Peraltro, ha aggiunto il tribunale, la motivazione dell'ordinanza ingiunzione era incompleta anche se riferita alla violazione degli artt. 7 e 22 del d.lgs. n. 114 del 1998 poiché l'ordinanza era carente nella parte relativa alla descrizione della fattispecie concreta, vale a dire "l'accertamento della superficie nella quale era esercitata la vendita in maniera abusiva, accertamento che era invece indispensabile al fine di ascrivere Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- la violazione dell'esercizio abusivo di vendita all'una o all'altra norma dispositiva". La sentenza, quindi, sul presupposto che l'ordinanza impugnata era stata emessa in carenza di uno dei presupposti di fatto previsti dalla legge, vale a dire l'accertamento dimensionale della superficie in cui era esercitata la vendita abusiva, ha ritenuto che la stessa fosse illegittima e dovesse essere, per l'effetto, annullata. L'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, con ricorso notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Questa Corte con ordinanza n. 25124 del 10 ottobre 2018 ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo in persona di diverso magistrato. Nell’esaminare congiuntamente i motivi proposti, la Corte ha ricordato che, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sull’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Ne consegue che l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale. In tal senso andava affermato che, trattandosi di un giudizio sul rapporto soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appariva ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull'atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto. Inoltre, poiché la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato su tutti i fatti costitutivi della violazione contestata, è comunque piena, atteso che in ordine alla sussistenza degli stessi fatti l'opponente può proporre al giudice ogni possibile contestazione, doveva concludersi nel senso che il difetto di motivazione in ordine ai fatti non fosse funzionale all'oggetto dell'accertamento e, quindi del giudizio. Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, infatti, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa motivazione da parte dell'autorità intimante sui relativi fatti costitutivi, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 5891 del 2004). In definitiva, i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano, pur quando riguardino i fatti costitutivi dell'illecito contestato, la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, avendo il giudizio conseguente ad oggetto non l'atto ma il rapporto sostanziale sottostante: ferma restando, naturalmente, la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive svolte in giudizio relativamente a tali fatti e decidere su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto, sia che riguardino questioni di fatto, senza potersi arrestare, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, alla mera constatazione che l'atto impugnato è viziato. Pertanto, la sentenza impugnata, che aveva annullato l'ordinanza impugnata sulla mera constatazione del vizio di motivazione che l’avrebbe inficiata, senza procedere all'accertamento in ordine alla sussistenza, o meno, in fatto e in diritto, dei presupposti della violazione contestata, doveva essere cassata. Riassunto il giudizio dalla Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, e nella resistenza degli opponenti, il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 558 del 6 marzo 2020, in riforma della sentenza del giudice di pace, ha annullato l‘ordinanza opposta, condannando l’autorità che aveva emesso l’ordinanza al rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio. Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -7- Si ricordava che l’art. 4 del D. Lgs. n. 114/1998, alla lettera c), fornisce la definizione di esercizi di vicinato, sulla base di requisiti dimensionali correlati alla popolazione residente nel comune interessato, mentre alla lett. d) individua le medie strutture di vendita, sempre sulla base di specifici criteri legati alla superficie. Gli artt. 7 ed 8, poi, disciplinano le modalità di apertura delle due diverse tipologie di esercizio, ed all’epoca dei fatti, per entrambe le ipotesi la legge prevedeva la necessità di ottenere l’autorizzazione preventiva del Comune all’apertura (autorizzazione successivamente sostituita dalla comunicazione di inizio attività). Inoltre, per la violazione di entrambe le norme, l’art. 22 prevede la medesima sanzione pecuniaria, avendo tale ultima norma riguardo a numerose altre ipotesi la cui violazione trova appunto il referente sanzionatorio nell’art. 22. Fatta tale premessa, il Tribunale ha rilevato che l’Unione dei Comuni di Almè e di Villa d’Almè, dopo avere riscontrato un’attività di vendita al minuto nei locali della società ad opera di [OSCURATO:PERSONA], aveva contestato la violazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 114/1998, facendo espressa menzione dell’apertura di una media struttura di vendita. Ma tale contestazione non era stata preceduta da alcuna verifica preventiva, anche in sede di accertamento delle dimensioni del locale, mancando tale riferimento anche nell’ordinanza. Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -8- Secondo la sentenza non poteva reputarsi che tale omissione fosse irrilevante, poiché la condotta degli opponenti sarebbe in ogni caso illecita, potendo per converso essere considerata anche quale esercizio di vicinato. Tale diversa considerazione era però preclusa dal principio per cui la fondatezza della pretesa punitiva della PA va valutata nei limiti dei motivi dedotti dall’opponente, essendo precluso al giudice applicare una sanzione diversa, ove accerti in fatto l’insussistenza della fattispecie contestata. Pertanto, non poteva procedersi alla diversa qualificazione della vicenda, e ciò anche laddove i fatti potessero essere ricondotti nell’ambito di una diversa ipotesi sanzionatoria. Poiché agli opponenti era stato contestato di avere aperto una media struttura di vendita, occorreva accertare che effettivamente l’esercizio avesse le caratteristiche dimensionali richieste dalla norma, sicché in assenza di tale riscontro in fatto, l’ordinanza andava annullata, senza potersi attribuire rilievo alla circostanza, sia pure pacifica, che fosse stata svolta attività di vendita al minuto senza autorizzazione. L’Unione dei Comuni di Almè e di Villa d’Almè propone ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie. Resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ed hanno altresì depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. stante la mancata uniformazione Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -9- della sentenza impugnata al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 25124/2018. Si ricorda che la Corte di cassazione ha affermato che l’inadeguatezza della motivazione dell’ordinanza ingiunzione non è causa di nullità del provvedimento che pertanto tale principio è stato disatteso dal giudice del rinvio che è pervenuto all’annullamento dell’ordinanza sulla base delle medesime considerazioni espresse dal precedente giudice di appello, e che erano state ritenute erronee dal giudice di legittimità. Infatti, era stato accertato che nei locali della società si effettuava vendita al dettaglio in assenza della prescritta autorizzazione, condotta questa del pari sanzionata in base all’art. 22 del D. Lgs. n. 114/1998, che richiama tra le fattispecie per le quali appresta la sanzione edittale, anche quella di vendita in assenza di autorizzazioni. La decisione di rinvio si è ancora una volta appuntata su di un rilievo di carattere formale, senza concentrarsi sulla sostanza dei fatti contestati. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione all’art. 21 octies della stessa legge, atteso il carattere vincolato del procedimento sanzionatorio e la regola della non annullabilità in ipotesi di violazioni delle norme del procedimento, attesa anche la mancata lesione del diritto di difesa grazie alla fase endoprocedimentale. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il difetto di motivazione dell’ordinanza, incorrendo nel medesimo errore nel Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -10- quale il Tribunale era incorso in occasione della pronuncia della sentenza poi cassata. Si è soffermata sul fatto che non si fosse dato conto della ricorrenza dei requisiti dimensionali dei locali interessati dall’attività di vendita, riscontrando quindi un vizio di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990. Ma la motivazione è in realtà esaustiva ed, anche se non lo fosse, occorreva far riferimento agli atti prodromici (verbale di ispezione e di accertamento) che invece forniscono ampia illustrazione delle ragioni giuridiche e fattuali a sostegno del provvedimento sanzionatorio. Inoltre, il provvedimento de quo, atteso il carattere vincolato, non può esser travolto da vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/190. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione all’art. 21 octies della stessa legge, stante l’irrilevanza della mancata misurazione della superficie illegittimamente adibita ad attività di vendita. Si sostiene che la sentenza sarebbe erronea, in quanto il presupposto per l’applicazione della sanzione non è la dimensione dei locali, ma solo l’assenza della prescritta autorizzazione, circostanza questa riconosciuta dagli stessi trasgressori. Inoltre, anche laddove si opinasse nel senso che si tratta di vendita in esercizio di vicinato, non si avrebbe alcuna modifica Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -11- della sanzione, posto che anche tale attività illecita è sanzionata dall’art. 22 del D. Lgs. n. 114/19898. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Deve innanzi tutto escludersi che sia stato violato il principio di diritto affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 25124/2018, atteso che la stessa ha cassato la prima sentenza di appello ritenendo che non potesse addivenirsi all’annullamento dell’ordinanza sul solo presupposto della sua insufficiente (ma non assenza totale di motivazione), posto che essendo il giudizio di opposizione un giudizio sul rapporto, occorreva verificare nella sostanza se vi fossero i presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento sanzionatorio, senza arrestarsi al solo contenuto dell’ordinanza opposta, come peraltro confermato dall’espresso richiamo al co. 11 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, che prevede l’accoglimento dell’opposizione nel caso in cui non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. In sede di rinvio l’opposizione è stata accolta non per profili formali correlati al contenuto dell’ordinanza, ma all’esito del riscontro della carenza di prova circa la commissione dello specifico illecito oggetto della contestazione. Posto il principio di diritto affermato, e relativo appunto alla necessità di dover indagare l’intero rapporto correlato alla sanzione applicata, la sentenza del giudice di rinvio si è attenuta allo stesso, avendo però avuto cura di sottolineare che, in presenza di una contestazione della violazione della fattispecie Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -12- della attività di vendita senza autorizzazione mediante l’apertura abusiva di una media struttura di vendita al minuto, e ciò sulla base del combinato disposto degli artt. 8 e 22 del D. Lgs. n. 114/1998, la P.A., sebbene onerata di provare i fatti costitutivi della pretesa, non aveva però fornito la dimostrazione che i fatti in concreto accertati permettessero l’effettiva riconduzione alla fattispecie sanzionatoria espressamente richiamata nell’ordinanza. In tal senso è stato sottolineato che l’art. 8 citato prevede l’illecito correlato all’esercizio abusivo di attività in media struttura di vendita, la quale si differenzia dall’ipotesi della vendita negli esercizi di vicinato, oggetto invece della fattispecie vietata di cui all’art. 7, proprio in ragione del requisito dimensionale della superficie destinata al commercio. A fronte della specifica contestazione dell’illecito di cui all’art. 8 (ancorché sanzionato in maniera identica rispetto alla diversa ipotesi di cui all’art. 7, posto che la norma che determina la sanzione è per entrambe le fattispecie l’art. 22), il giudice del rinvio ha rilevato che, sia nell’ordinanza che nel verbale di accertamento, vi era un preciso riferimento alle dimensioni dell’area destinata alla vendita e che in nessun altro atto del procedimento era dato rinvenire tale indicazione che si profila però necessaria al fine della corretta sussunzione dei fatti nella fattispecie specificamente oggetto di contestazione. E’ pur vero che l’attività di vendita senza autorizzazione in esercizi divicinato è sempre un illecito, ma costituisce un’ipotesi di illecito amministrativo diversa da quella invece attribuita agli Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -13- opponenti, così che non era dato procedere ad una riqualificazione della fattispecie, al fine di superare il mancato riscontro dei requisiti dimensionali invece imposti dalla contestazione relativa all’apertura di una media struttura di vendita. La disamina del giudice del rinvio non si è quindi limitata, come invece avvenuto in occasione della prima sentenza cassata, alla verifica del solo contenuto dell’ordinanza opposta, ma è stata estesa anche agli altri atti del procedimento, ritenendosi che proprio la verifica svolta sul rapporto non permetteva di riscontrare la presenza dei fatti che avrebbero legittimato la riconduzione della condotta degli opponenti alla fattispecie astratta oggetto della contestazione. La tesi che è alla base dei motivi in esame non si avvede quindi del diverso approccio avuto dal giudice del rinvio che, conformandosi alle indicazioni contenute nella precedente decisione di questo giudice di legittimità, ha esaminato il rapporto sotteso alla pretesa sanzionatoria della PA, rilevando che però i fatti, ancorché in potenza sussumibili in una diversa previsione, non potevano essere correttamente sussunti in quellainvece specificamente contestata. Stante la correttezza del richiamo al principio per cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito (Cass. n. 4898/2015; Cass. n. 24691/2018), la soluzione del giudice del rinvio appare incensurabile alla luce dell’altrettanto pacifico principio per cui, Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -14- in tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo, rientrando la relativa indagine tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, ove adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità (Cass. n. 18883/2017; Cass.n. 9790/2011). Infatti, pur essendo stata contestata la violazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 114/1998, che è correlato all’attività di vendita in esercizi aventi specifiche caratteristiche dimensionali, la fattispecie astratta non trovava corrispondenza nei fatti in concreto accertati, non solo per quanto risultava dalla stessa ordinanza (che appunto non faceva riferimento al requisito della superficie) ma alla luce degli stessi accertamenti che avevano poi condotto all’emissione dell’ordinanza, non essendosi in alcun modo proceduto alla verifica dell’effettiva superficie di vendita impegnata (per un’ipotesi in cui si è del pari pervenuti all’’annullamento dell’ordinanza ingiunzione si veda Cass. n. 13365/1999, che ha affermato che non può ritenersi sussistere identità necessaria tra la circostanza di avere lasciato l'auto "in doppia fila", e l'avere causato un intralcio alla circolazione, così che, se nel verbale di contestazione redatto dalla polizia Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -15- municipale sia contestato all'automobilista di avere lasciato l'auto in doppia fila, e nell'ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto sia addebitato per contro il fatto di avere causato intralcio alla circolazione, il giudice investito dell'opposizione all'ordinanza - ingiunzione ha l'onere di accertare, se nel fatto contestato dalla polizia municipale fossero ravvisabili gli estremi della infrazione posta a fondamento dell'ordinanza - ingiunzione). Ne deriva che, in mancanza della prova che la violazione concernesse specificamente l’attività di vendita senza autorizzazione in un esercizio avente le caratteristiche della media struttura di vendita, e ciò per la mancata prova incombente sulla PA che ne ricorressero i presupposti fattuali, non può avere legittimazione la pretesa della ricorrente di conservare la validità del provvedimento opposto sulla base della considerazione che l’attività degli opponenti sarebbe comunque sanzionabile in base ad una diversa previsione di cui al medesimo testo normativo, in quanto se (cfr. Cass. n. 6838/1995) l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto - individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia - non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -16- contraddittorio (conf. Cass. n. 6408/1996), analogamente al giudice investito dell’opposizione è preclusa la diversa qualificazione del fatto, operando una contestazione diversa da quella effettuata dalla PA. Il quarto motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dall’espresso riconoscimento dello svolgimento di attività di vendita abusiva per mancanza di prescritta autorizzazione. Si ricorda che la società opponente aveva richiesto l’autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti alimentari, agricoli e zootecnici, senza però conseguirla, non avendo impugnato il provvedimento di diniego espresso. In occasione dell’accesso della polizia locale, il Bonalumi, in quel momento addetto alla vendita al dettaglio, aveva dichiarato di essere consapevole di non essere in possesso dell’autorizzazione per la vendita al minuto, dichiarazione questa che denota quindi come la condotta si palesi come illecita. Il motivo è inammissibile e ciò sia perché non ricorre un’ipotesi di omesso esame, avendo la sentenza impugnata affermato l’irrilevanza di tale dichiarazione, sia perché effettivamente il fatto di cui si denuncia l’omessa disamina appare privo del carattere della decisività. Infatti, tenuto conto delle ragioni che hanno condotto al rigetto dei primi tre motivi, fondati sull’assenza di dimostrazione della corrispondenza tra i fatti accertati con quelli invece Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -17- necessari per dare vita all’ipotesi sanzionatoria in concreto contestata, in mancanza della prova circa la ricorrenza dei requisiti dimensionali presupposti dall’art. 8 del D. Lgs. n. 114/1998, l’ammissione dell’opponente circa l’assenza della prescritta autorizzazione non potrebbe assicurare la corrispondenza tra i fatti accertati e la fattispecie sanzionatoria contestata, e ciò ancorché l’assenza di autorizzazione possa contribuire a dar vita ad una diversa ipotesi di illecito, che però non risulta essere in questa sede oggetto di specifica contestazione. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 385 c.p.c. quanto alla condanna alle spese della ricorrente per tutti i gradi di giudizio. Si evidenza che però la sentenza di appello è stata cassata dalla precedente ordinanza di questa Corte e che tale cassazione aveva travolto anche il capo relativo alle spese. Erroneamente sono state poste in capo alla ricorrente anche le spese del secondo grado di giudizio, nonostante la stessa fossero risultata vittoriosa in sede di legittimità. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. avendo la sentenza impugnata deciso in conformità della giurisprudenza di questa Corte, senza che siano stati addotti argomenti specificamente idonei a giustificarne il mutamento. Infatti, è stato reiteratamente affermato che in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -18- globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (così Cass. n. 20289/2015; Cass. n. 19345/2014). All’esito del giudizio come definito con la sentenza del giudice di rinvio, è emersa la soccombenza della ricorrente, ancorché la stessa sia risultata vittoriosa in occasione del primo ricorso per cassazione, il cui esito però non può influire sulla valutazione di soccombenza che deve essere svolto in maniera complessiva tenendo conto, come appunto fatto dal Tribunale di Bergamo, dell’esito finale della lite. Infine, inammissibile, in quanto investe un apprezzamento discrezionale riservato unicamente al giudice di merito, è la richiesta di procedere quanto meno alla compensazione delle sole spese del primo giudizio di appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui Ric. 2020 n. 24794 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -19- al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricor