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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 28324/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale per il riesame di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.II Tribunale per il riesame di Salerno il 7-22 febbraio 2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il 29 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. 2.[OSCURATO:PERSONA] è indagato per avere partecipato, con ruolo apicale, ad un'associazione volta al narcotraffico composta da più di dieci persone (capo n. 1 dell'editto: art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da agosto 2019 a marzo 2020, con condotta perdurante) ed in relazione ad una pluralità di reati di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, con oggetto cocaina (descritti ai capi nn. 3, 4, 8, 25 e 28, contestati come commessi, rispettivamente, dal 16 gennaio 2020 al 7 febbraio 2020, dal 29 ottobre al 29 novembre 2019, dal 29 novembre al 20 dicembre 2019, dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019 e dal 18 ottobre al 29 dicembre 2019). 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame l'indagato, a mezzo di Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla contestazione associativa.

La motivazione sarebbe generica, poco puntuale, superficiale, sostanzialmente assertiva e non dimostrativa della partecipazione dell'indagato all'associazione criminale né del ruolo di vertice all'interno della stessa asseritamente ricoperto.

I Giudici di merito si sarebbero limitati alla mera "sommatoria" degli episodi di spaccio contestati, eventualmente in continuazione tra loro, senza considerare gli altri elementi necessari per poter configurare un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: infatti non emergerebbero stabili canali di riferimento, impiego di linguaggio criptico, ruolo specifico degli associati, suddivisione di compiti, predisposizione di mezzi, predeterminazione dei prezzi da imporre agli acquirenti, esistenza di una cassa comune, destinazione dei proventi né ulteriori elementi da cui desumere la volontà dei singoli di aderire ad una societas sceleris.

Mancherebbero, insomma, ad avviso del ricorrente, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti in relazione all'esistenza dell'associazione ed alla partecipazione ad essa dell'indagato, peraltro in veste di organizzatore.Dalle intercettazioni risulterebbe soltanto che ciascuno degli indagati deteneva un proprio autonomo quantitativo di sostanza e che solo attingendo alle proprie scorte personali ognuno di essi faceva fronte alle richieste dei propri clienti.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura vizio di motivazione e, nel contempo, violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla esclusione delle ipotesi di lieve entità quanto alle singole cessioni ed inoltre violazione dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi associ a di lieve entità.

L'ordinanza impugnata nulla direbbe sul tema della lieve entità, che non potrebbe essere esclusa né dalla pluralità delle condotte né dalla reiterazione nel tempo delle stesse.

In realtà, si sarebbe in presenza di una pluralità di episodi di "piccolo spaccio" per quantità e per qualità, di modalità rudimentali dell'azione, tramite contatto diretto tra spacciatore e consumatore, né sono stati operati dalla polizia giudiziaria sequestri di quantitativi particolarmente rilevanti.

Ciò avrebbe rilievo sotto il profilo sia della configurabilità del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia della riconducibilità dell'associazione al comma 6 dell'artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3.3. Infine, [OSCURATO:PERSONA] con l'ultimo motivo si duole della violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in riferimento alla valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente.

Mancherebbe la dimostrazione della attualità e della concretezza del pericolo di recidiva e della eventuale insufficienza per salvaguardare lo stesso della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari Chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta del 23 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 131 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Appare opportuno preliminarmente rammentare quanto ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione circa i limiti del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali, cioè che quando è denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza è consentito al Giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal Giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal Giudice di merito (tra le numerose, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; nello stesso senso, Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; a partire da Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atípico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondara su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza)»).

2.1. Quanto ai primi due motivi, entrambi sono assai generici, aspecifici e strutturati in maniera meramente assertivo-oppositiva rispetto alle affermazioni svolte ed alle valutazioni operate dal Tribunale: in ogni caso, in tema di associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale riassume alle pp. 12 e 19-23 il ragionamento del G.i.p., lo fa proprio ,e lo integra con il ragionamento che si rinviene alle pp. 23-30, ove si sottolinea in particolare la distribuzione di compiti, l'esistenza di "turni" e la disponibilità di telefoni "dedicati".

2.2. In relazione al terzo motivo, trascura il ricorrente che, essendo contestato al capo n. 1 un reato richiamato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vige la presunzione, sia pure relativa, di pericolosità sociale e di - correlativa - adeguatezza della custodia in carcere, che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (v., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc.

Lupia, Rv. 272435).

Inoltre, «In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura» (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, P.M. in proc.

Marzoli, Rv. 267341).

Osserva il Collegio che in ogni caso alle pp. 39-40 dell'ordinanza impugnata è ben delineata la pericolosità del ricorrente con riferimento alla gravità dei fatti ed al numero e al "calibro" dei precedenti dell'imputato.

3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale per il riesame di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.II Tribunale per il riesame di Salerno il 7-22 febbraio 2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il 29 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. 2.[OSCURATO:PERSONA] è indagato per avere partecipato, con ruolo apicale, ad un'associazione volta al narcotraffico composta da più di dieci persone (capo n. 1 dell'editto: art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da agosto 2019 a marzo 2020, con condotta perdurante) ed in relazione ad una pluralità di reati di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, con oggetto cocaina (descritti ai capi nn. 3, 4, 8, 25 e 28, contestati come commessi, rispettivamente, dal 16 gennaio 2020 al 7 febbraio 2020, dal 29 ottobre al 29 novembre 2019, dal 29 novembre al 20 dicembre 2019, dal mese di ottobre al mese di dicembre 2019 e dal 18 ottobre al 29 dicembre 2019). 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame l'indagato, a mezzo di Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla contestazione associativa. La motivazione sarebbe generica, poco puntuale, superficiale, sostanzialmente assertiva e non dimostrativa della partecipazione dell'indagato all'associazione criminale né del ruolo di vertice all'interno della stessa asseritamente ricoperto. I Giudici di merito si sarebbero limitati alla mera "sommatoria" degli episodi di spaccio contestati, eventualmente in continuazione tra loro, senza considerare gli altri elementi necessari per poter configurare un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: infatti non emergerebbero stabili canali di riferimento, impiego di linguaggio criptico, ruolo specifico degli associati, suddivisione di compiti, predisposizione di mezzi, predeterminazione dei prezzi da imporre agli acquirenti, esistenza di una cassa comune, destinazione dei proventi né ulteriori elementi da cui desumere la volontà dei singoli di aderire ad una societas sceleris. Mancherebbero, insomma, ad avviso del ricorrente, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti in relazione all'esistenza dell'associazione ed alla partecipazione ad essa dell'indagato, peraltro in veste di organizzatore.Dalle intercettazioni risulterebbe soltanto che ciascuno degli indagati deteneva un proprio autonomo quantitativo di sostanza e che solo attingendo alle proprie scorte personali ognuno di essi faceva fronte alle richieste dei propri clienti. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura vizio di motivazione e, nel contempo, violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla esclusione delle ipotesi di lieve entità quanto alle singole cessioni ed inoltre violazione dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi associ a di lieve entità. L'ordinanza impugnata nulla direbbe sul tema della lieve entità, che non potrebbe essere esclusa né dalla pluralità delle condotte né dalla reiterazione nel tempo delle stesse. In realtà, si sarebbe in presenza di una pluralità di episodi di "piccolo spaccio" per quantità e per qualità, di modalità rudimentali dell'azione, tramite contatto diretto tra spacciatore e consumatore, né sono stati operati dalla polizia giudiziaria sequestri di quantitativi particolarmente rilevanti. Ciò avrebbe rilievo sotto il profilo sia della configurabilità del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia della riconducibilità dell'associazione al comma 6 dell'artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3.3. Infine, [OSCURATO:PERSONA] con l'ultimo motivo si duole della violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in riferimento alla valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente. Mancherebbe la dimostrazione della attualità e della concretezza del pericolo di recidiva e della eventuale insufficienza per salvaguardare lo stesso della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari Chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta del 23 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 131 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Appare opportuno preliminarmente rammentare quanto ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione circa i limiti del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali, cioè che quando è denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza è consentito al Giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal Giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal Giudice di merito (tra le numerose, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; nello stesso senso, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; a partire da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atípico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondara su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza)»). 2.1. Quanto ai primi due motivi, entrambi sono assai generici, aspecifici e strutturati in maniera meramente assertivo-oppositiva rispetto alle affermazioni svolte ed alle valutazioni operate dal Tribunale: in ogni caso, in tema di associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale riassume alle pp. 12 e 19-23 il ragionamento del G.i.p., lo fa proprio ,e lo integra con il ragionamento che si rinviene alle pp. 23-30, ove si sottolinea in particolare la distribuzione di compiti, l'esistenza di "turni" e la disponibilità di telefoni "dedicati". 2.2. In relazione al terzo motivo, trascura il ricorrente che, essendo contestato al capo n. 1 un reato richiamato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vige la presunzione, sia pure relativa, di pericolosità sociale e di - correlativa - adeguatezza della custodia in carcere, che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (v., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435). Inoltre, «In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura» (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Marzoli, Rv. 267341). Osserva il Collegio che in ogni caso alle pp. 39-40 dell'ordinanza impugnata è ben delineata la pericolosità del ricorrente con riferimento alla gravità dei fatti ed al numero e al "calibro" dei precedenti dell'imputato. 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Ca
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