CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07996/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Motivi della decisione La Corte d'appello di Palermo sezione per le misure di prevenzione con provvedimento in data 12/05/2023 ha revocato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal tribunale di Palermo. Ricorre per Cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo deducendo che il provvedimento impugnato si fonda sull'errata applicazione della normativa (articolo 4 Decreto legislativo numero 159/2011). Evidenzia che la Corte d'appello, dopo aver condiviso il giudizio di pericolosità qualificata formulata dal tribunale di Palermo, ha ritenuto che detta pericolosità non fosse attuale. Secondo il ricorrente tale valutazione - che limita la verifica dell'attualità della pericolosità del proposto ad un periodo circoscritto (estate 2017- maggio 2020) antecedente di oltre due anni la data del provvedimento applicativo (novembre 2022)- omette di considerare le significative manifestazioni di pericolosità evidenziate dalla condotta posta in essere dal Noto proprio nel periodo 2020 -2022 più vicino e prossimo al momento in cui veniva emesso il decreto di prevenzione di primo grado. In particolare, non si sarebbe tenuto in considerazione il fatto che il Noto nei cui confronti era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa si era sottratto all'esecuzione del provvedimento restrittivo rendendosi irreperibile. Secondo il ricorrente la prolungata latitanza assume rilievo decisivo nella valutazione dell'attualità della pericolosità personale del proposto considerato che la condotta dell'appartenente mafioso che si sottrae volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, evidenzia la possibilità di contare su un'efficace rete di protezione rivelando chiaramente elementi sintomatici di pericolosità. La difesa del Noto ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è fondato. Sussiste la dedotta violazione di legge. Il provvedimento impugnato risulta viziato dall'inosservanza della normativa riguardante l'applicazione delle misure di prevenzione personali, la quale, in ragione anche delle consolidate scelte interpretative del giudice di legittimità, impone di verificare il profilo di attualità prendendo in esame tutti gli elementi sintomatici che consentano di accertare la persistenza di detta pericolosità fino al momento in cui viene adottata la decisione del primo giudice della prevenzione. Come già affermato da questa corte l'attualità della pericolosità sociale del proposto alla misura di prevenzione può logicamente dedursi dalla sua latitanza di lunga durata, ritenuta possibile in conseguenza di una rete di appoggi riferibili a gruppi criminali organizzati ed efficienti, con i quali è razionale presumere che lo stesso sia in contatto. (Cass. 2 rv. 285187 Conf.: n. 3175 del 1995, Rv. 202145- 01). Il provvedimento impugnato non ha considerato che il Noto - nei cui confronti era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa- si era sottratto all'esecuzione del provvedimento restrittivo rendendosi irreperibile. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. Roma, 22/11/2023 Il giudice estensore La presidente [OSCURATO:PERSONA] A Petruzzellis, [OSCURATO:PERSONA]