CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34901/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - -avverso la sentenza n. 6677/7/2018 emessa dalla CTR Campania il 11/07/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto e in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l'avviso con il quale per l'anno di imposta 2008 veniva accertato, ai sensi dell'art. 38, comma 4, dpr 600/1973 (accertamento sintetico), il maggior reddil:.o di euro 42.270,00 rispetto a quello dichiarato pari a zero, con conseguente ripresa a tassazione della maggiore Irpef ed addizionale regionale e comunale, oltre alle sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull'impugnazione del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello, osservando che il contribuente aveva dato prova di aver acquistato l'autoveicolo attraverso i proventi derivanti dalla vendita di un'autovettura precedentemente posseduta ed acquistata con un finanziamento. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. La contribuente non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddii:torio. 6. Dal fascicolo di merito acquisito d'ufficio con ordinanza del 29.3.2022 si desume che [OSCURATO:PERSONA] ha, in occasione del giudizio d'appello, eletto domicilio presso [OSCURATO:PERSONA], in Cardito alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24, laddove il ricorso per cassazione risulta notificato, oltre che presso la residenza della Bove (in Casavatore, alla [OSCURATO:PERSONA] S. n. 6), presso tale dott. [OSCURATO:PERSONA] (in Casoria, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5), il quale non è dato sapere che rapporti, sul piano processuale, abbia con la contribuente. 7. Si è, pertanto, in presenza di una notificazione nulla, con la conseguenza che ne va disposta la rinnovazione, in considerazione del fatto che l'intimata non ha svolto difese, in tal modo non sanando la detta nullità. P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della ( Corte Suprema di Cassazione, tenutasi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il