CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 40107/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, per il mancato riconoscimento del concorso del ricorrente nel reato presupposto (artt. 485 e 491 cod. pen.), non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e risultando, peraltro, costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato che i giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine da 2 a 4, paragrafo 5, della sentenza impugnata, ove si rileva come la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato a titolo di ricettazione risultasse accertata in base alle evidenze probatorie, non essendo, per contro, emersa l'asserita partecipazione dello stesso alla falsificazione dell'assegno emesso dalla persona offesa); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P