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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 17773/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 27255 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRNGNN41D 24A794B ) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –resistente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].

DIST.BRESCIAn. 2107 / 23 / 20 1 7 , depositat a in data 1 5 / 5 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 giugno 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “il ricorrente”o “il contribuente”), in data 25/2/2009,con atto pubblico, alienò a titolo oneroso a [OSCURATO:SOCIETA]. due interi fabbricati siti in Bergamo, l’uno in via [OSCURATO:PERSONA] n. 60, l’altro in via Montello n. 2, oltre ad un’area censita nel catasto terreni del Comune di Bergamo e ad una piccola porzione di terreno , per il prezzo complessivo di euro 3.100.000, di cui euro 1.508.000 relativi all’immobile in via Corridoni.

In data 3/11/2014 il contribuente riceveva un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la vendita in argomento avesse ad oggetto un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, riteneva applicabile alla fattispecie concreta l’art. 67 comma 1 lett. b) del Tuir, assoggettando ad imposizione la plusvalenza determinata in euro 1.468.834,97, con una maggiore imposta pari ad euro

453.282. Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Bergamo, sostenendo che l’oggetto della compravendita non fossero terreni edificabili, bensì edifici già edificati e d in buono stato manutentivo, sicché non ricorrevano i presupposti per la tassazione della plusvalenzaderivante dalla vendita di terreni edificabili.

La C.T.P. accolse il ricorso. r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello dell’Ufficio, la C.T.R. territoriale riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Considerato che: 1.Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente per ragioni di ordine logico, rubricato “Violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto ex art. 12 della legge n. 212 del 2000 ed ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”, il contribuentelamenta che, pur avendo posto la relativa questione sia con il ricorso in primo grado, sia nelle difese del giudizio d’appello, né la C.T.P., né la C.T.R. hanno esaminato la censura relativa all’omessa preventiva instaurazione del contraddittorio da partedell’Agenzia delle Entrate così come previsto dall’art. 12 della legge n. 212 del 2000. 1.1.Il motivo è infondato.

E’ ben vero che i giudici di merito, sia di primo che secondo grado, hanno omesso di pronunciare sul motivo relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio, ma tale omessa pronuncia non comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, visto che la questione giuridica posta dal contribuente, e sulla quale i giudici di merito hanno omesso di pronunciarsi, è infondata.

Questa Corte, infatti, con un orientamento che può ormai dirsi consolidato, ha affermato che “alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di unritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”(Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892 –01; Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018, Rv. 647716 -01).

Quanto all’infondatezza in diritto della questione relativa alla asserita obbligatorietà dell’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale anche in subiecta materia , si deve ribadire il principio secondo il quale “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27421 del 29/10/2018, Rv. 651437 -01).

Orbene, nella fattispecie di causa si verte in tema di plusvalenza da cessione di immobili, dunque si è al di fuori del perimetro dei tributi “armonizzati”, con la conseguenza che non sussiste per l’amministrazione l’obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 67 comma 1 del d.P.R. n. 917 r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 1986 (T.U.I.R.) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’oggetto sostanziale del contratto di compravendita fosse costituito non dagli edifici insistenti sugli immobili, censiti al catasto urbano, bensì dai terreni sui quali gli edifici insistevano , argomentando tale conclusione dalla circostanza che prima del contratto definitivo il venditore si era reso disponibile a collaborare con la società acquirente per il conseguimento da parte di quest’ultima dei permessi amministrativi di abbattimento e ricostruzione, permessi effettivamente conseguiti nello stesso giorno del rogito del contratto definitivo.

2.1. Il motivo è fondato.

Il fatto che un’area già edificata conservi delle potenzialità edificatorie non la fa rientrare nella nozione di “terrenoedificabile”, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. a)e lett. b), ultima parte del Tuir .

Inoltre, nel caso che ci occupa, risulta che il contribuente abbia acquistato la proprietà del compendio immobiliarede quo in parte per successione mortis causa, in parte per acquisto a titolo oneroso inter vivos perfezionatosi nel 1989, con la conseguenza che la plusvalenza realizzata con la cessione a titolo oneroso avvenuta nel 2009 non era tassabile nemmeno ai sensi della lettera b, prima parte, del comma 1 dell’art. 67 del Tuir.

Del resto, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale “in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati.

Ciò vale r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la ratio ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica” (Cass., Se z. 5, Sentenza n. 15629 del 09/07/2014, Rv. 632045 – 01 ; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1674 del 23/01/2018, Rv. 647103 – 01 ; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10393 del 12/04/2019, Rv. 653403 –01).

3. La fondatezza del primo motivo di ricorso importa la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendoci bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato in primo grado dal contribuente.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento impugnato in primo grado dal contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito tra le parti.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemilaottocento per compens i, oltre al rimborso delle spese r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 27255 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRNGNN41D 24A794B ) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –resistente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST.BRESCIAn. 2107 / 23 / 20 1 7 , depositat a in data 1 5 / 5 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 giugno 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “il ricorrente”o “il contribuente”), in data 25/2/2009,con atto pubblico, alienò a titolo oneroso a [OSCURATO:SOCIETA]. due interi fabbricati siti in Bergamo, l’uno in via [OSCURATO:PERSONA] n. 60, l’altro in via Montello n. 2, oltre ad un’area censita nel catasto terreni del Comune di Bergamo e ad una piccola porzione di terreno , per il prezzo complessivo di euro 3.100.000, di cui euro 1.508.000 relativi all’immobile in via Corridoni. In data 3/11/2014 il contribuente riceveva un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la vendita in argomento avesse ad oggetto un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, riteneva applicabile alla fattispecie concreta l’art. 67 comma 1 lett. b) del Tuir, assoggettando ad imposizione la plusvalenza determinata in euro 1.468.834,97, con una maggiore imposta pari ad euro 453.282. Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Bergamo, sostenendo che l’oggetto della compravendita non fossero terreni edificabili, bensì edifici già edificati e d in buono stato manutentivo, sicché non ricorrevano i presupposti per la tassazione della plusvalenzaderivante dalla vendita di terreni edificabili. La C.T.P. accolse il ricorso. r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello dell’Ufficio, la C.T.R. territoriale riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso del contribuente. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione. Considerato che: 1.Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente per ragioni di ordine logico, rubricato “Violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto ex art. 12 della legge n. 212 del 2000 ed ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”, il contribuentelamenta che, pur avendo posto la relativa questione sia con il ricorso in primo grado, sia nelle difese del giudizio d’appello, né la C.T.P., né la C.T.R. hanno esaminato la censura relativa all’omessa preventiva instaurazione del contraddittorio da partedell’Agenzia delle Entrate così come previsto dall’art. 12 della legge n. 212 del 2000. 1.1.Il motivo è infondato. E’ ben vero che i giudici di merito, sia di primo che secondo grado, hanno omesso di pronunciare sul motivo relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio, ma tale omessa pronuncia non comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, visto che la questione giuridica posta dal contribuente, e sulla quale i giudici di merito hanno omesso di pronunciarsi, è infondata. Questa Corte, infatti, con un orientamento che può ormai dirsi consolidato, ha affermato che “alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di unritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”(Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892 –01; Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018, Rv. 647716 -01). Quanto all’infondatezza in diritto della questione relativa alla asserita obbligatorietà dell’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale anche in subiecta materia , si deve ribadire il principio secondo il quale “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27421 del 29/10/2018, Rv. 651437 -01). Orbene, nella fattispecie di causa si verte in tema di plusvalenza da cessione di immobili, dunque si è al di fuori del perimetro dei tributi “armonizzati”, con la conseguenza che non sussiste per l’amministrazione l’obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. 2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 67 comma 1 del d.P.R. n. 917 r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 1986 (T.U.I.R.) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’oggetto sostanziale del contratto di compravendita fosse costituito non dagli edifici insistenti sugli immobili, censiti al catasto urbano, bensì dai terreni sui quali gli edifici insistevano , argomentando tale conclusione dalla circostanza che prima del contratto definitivo il venditore si era reso disponibile a collaborare con la società acquirente per il conseguimento da parte di quest’ultima dei permessi amministrativi di abbattimento e ricostruzione, permessi effettivamente conseguiti nello stesso giorno del rogito del contratto definitivo. 2.1. Il motivo è fondato. Il fatto che un’area già edificata conservi delle potenzialità edificatorie non la fa rientrare nella nozione di “terrenoedificabile”, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. a)e lett. b), ultima parte del Tuir . Inoltre, nel caso che ci occupa, risulta che il contribuente abbia acquistato la proprietà del compendio immobiliarede quo in parte per successione mortis causa, in parte per acquisto a titolo oneroso inter vivos perfezionatosi nel 1989, con la conseguenza che la plusvalenza realizzata con la cessione a titolo oneroso avvenuta nel 2009 non era tassabile nemmeno ai sensi della lettera b, prima parte, del comma 1 dell’art. 67 del Tuir. Del resto, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale “in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la ratio ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica” (Cass., Se z. 5, Sentenza n. 15629 del 09/07/2014, Rv. 632045 – 01 ; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1674 del 23/01/2018, Rv. 647103 – 01 ; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10393 del 12/04/2019, Rv. 653403 –01). 3. La fondatezza del primo motivo di ricorso importa la cassazione della sentenza impugnata. Non essendoci bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato in primo grado dal contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento impugnato in primo grado dal contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito tra le parti. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemilaottocento per compens i, oltre al rimborso delle spese r.g. n. 27255/2017a.c.4 /6/2024 Cons
Sentenza Cassazione n. 17773/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris